Sentenza n. 4682/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 20 aprile 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna, deducendo che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva concluso il procedimento. L’inerzia le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito richiamando una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui erano state richieste informazioni sull’eventuale servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole italiane in forza del titolo dichiarato abilitante. Il TAR ha inoltre disposto un’istruttoria, rimasta senza riscontro, chiedendo all’Amministrazione una relazione documentata sui fatti e sulle deduzioni della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è quindi di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. La richiesta di informazioni sul possibile servizio prestato nelle scuole italiane non è stata ritenuta idonea a interrompere il procedimento, poiché presupponeva che il titolo fosse già stato compiutamente riconosciuto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e richiedere, ove necessarie, le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il riconoscimento della qualifica professionale deve essere definito con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale termine per le integrazioni, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la fissazione di un termine per l’adozione di un provvedimento espresso, con possibile nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine applicabile e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano necessarie integrazioni.
- Una richiesta dell’amministrazione relativa al possibile servizio prestato dall’interessato, formulata dopo la presentazione della domanda di riconoscimento, non interrompe né sospende il termine del procedimento quando non costituisce una richiesta di integrazione della documentazione necessaria al riconoscimento e presuppone il già intervenuto riconoscimento del titolo.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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