Sentenza del 06/05/2021 n. 1446 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI PER AREA SU CUI INSISTE FABBRICATO FATISCENTE. NON ASSOGGETTABILITA' AI FINI ICI. D.LGS N. 504/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo ad immobili in contrada cimitero (vari particelle) censiti ma consistenti in manufatti precari, in lamiera, parzialmente crollati e qualificati come unità collabenti. Il ricorrente sostiene che tali beni non sono imponibili ai fini ICI perché privi di rendita (categoria catastale F2), soggetti ad ordinanza di demolizione e oggetto di procedimenti amministrativi (rigetto di sanatoria e successiva acquisizione al patrimonio comunale). Inoltre il ricorrente deduceva la nullità dell'avviso per presunta violazione dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. n. 504/1992.
La decisione
La Corte territoriale (CTR Puglia, sezione IV) ha accolto l'appello del contribuente, annullando l'accertamento ICI e disponendo la sospensione della richiesta di pagamento avanzata dalla Soget. La CTR ha ritenuto applicabile la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il fabbricato accatastato come unità collabente (F2) non è tassabile come fabbricato e non è neppure tassabile come area edificabile fino a quando l'eventuale demolizione non restituisca autonomia all'area. Dalla documentazione (fotografie, ordine di demolizione del 12.3.2012, rigetto di sanatoria e acquisizione al patrimonio comunale) è emersa l'inidoneità all'uso dei beni e la loro uscita dal patrimonio del contribuente; per tali ragioni è escluso l'obbligo ICI. In considerazione della produzione di parte della documentazione in appello e della giurisprudenza successiva alla richiesta di tassazione, la CTR ha disposto la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992
art. 5 comma 6; art. 8 comma 1
Il D.Lgs. 504/1992 distingue l'imposizione tra fabbricati e aree edificabili: il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F2) è privo di rendita e dunque non tassabile come fabbricato; non può essere assoggettato a tassazione come area edificabile fino a quando non venga demolito e l'area non ritrovi autonomia edificatoria.
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 10122/2019
Affermato il principio secondo cui l'immobile collabente non è tassabile come area edificabile; l'azzeramento della base imponibile del fabbricato non può essere superato ritenendo imponibile l'area di sedime fintanto che il fabbricato non venga demolito e l'area riacquisti autonomia.
Massime di principio
- Un fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F2) e privo di rendita non è imponibile né come fabbricato né come area edificabile fino a quando la demolizione non renda autonoma l'area.
- Documentazione probatoria rilevante: fotografie dello stato di fatto, provvedimenti amministrativi (rigetto di sanatoria, ordine di demolizione), atti di acquisizione al patrimonio comunale. Tali elementi rafforzano la non imponibilità.
- Se l'immobile viene acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, il precedente proprietario non è più obbligato al pagamento dell'ICI per quei beni.
- La contestazione dell'accertamento può essere agevolmente fondata su consolidata giurisprudenza di legittimità; anche se la giurisprudenza favorevole è intervenuta dopo l'emissione dell'avviso, il giudice di merito può accoglierla e annullare l'accertamento.
- In sede processuale è utile produrre tempestivamente tutti i documenti che attestano lo stato di collabenza e i provvedimenti amministrativi; la tardiva produzione in appello può comunque essere valutata dal giudice e il più delle volte porterà a una compensazione delle spese se vi sono ragioni oggettive.
- Gli enti locali non possono ricollegare automaticamete un fabbricato collabente alla fattispecie dell'area edificabile per ottenere imposizione; occorre valutare la reale condizione di autonomia dell'area.
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