Sentenza n. 14026/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota n. 0007607 del 23 febbraio 2022, con la quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (CPGA) ha deliberato il non luogo a provvedere sull’istanza del ricorrente del 28 ottobre 2021, finalizzata al mantenimento in servizio oltre il limite dei sei anni, fino all’età pensionabile; - del verbale del 28 gennaio 2022, il cui contenuto è sconosciuto, nella parte in cui viene trattato l’argomento; - dell’implicito mancato riconoscimento della qualifica di «Consigliere di Stato» e di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso; - ove occorrer possa, nell’ipotesi in cui si ritenga come dotato di efficacia lesiva, della nota interlocutoria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del 25 novembre 2021, con la quale il Cga ha trasmesso l’istanza di mantenimento in servizio al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; nonché, per la dichiarazione di accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato, con piena equiparazione ai Consiglieri di Stato di nomina governativa nazionale, ai sensi dell’art. 106 Cost. nonché ai sensi dell’art. 19 della legge 186/1982, e del riconoscimento della qualifica di «Consigliere di Stato»; ancora, per il ristoro di tutti i danni patiti, da determinarsi in corso di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CPGA di non luogo a provvedere sull’istanza di mantenimento in servizio oltre il limite legale di sei anni, nonché gli atti connessi e il mancato riconoscimento della qualifica di Consigliere di Stato
Esito
Favorevole al resistente (organi della giustizia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato componente laico del CGARS per sei anni, ha impugnato la delibera del CPGA che non aveva dato seguito alla richiesta di permanenza in servizio fino all’età pensionabile. Ha chiesto anche l’accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato, l’equiparazione ai Consiglieri di Stato di nomina governativa e il risarcimento dei danni. Ha dedotto: l’illegittimità costituzionale delle norme processuali sulla giurisdizione amministrativa, per asserita carenza di terzietà e violazione del giusto processo; il difetto di motivazione, l’errore sui presupposti e la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990; l’illegittimità derivata e la contraddittorietà della disciplina, ritenuta lesiva dell’art. 102 Cost.; l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 d.lgs. 373/2003, nella parte in cui prevedono la durata sessennale e non rinnovabile dell’incarico dei componenti laici del CGARS, per violazione degli artt. 3, 38, 97, 102, 104, 106 e 108 Cost., dell’art. 23 dello Statuto siciliano e della l. 303/1998 e l. 186/1982; nonché la violazione della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 267, par. 3, TFUE, sostenendo l’assenza di ragioni oggettive per la temporaneità dell’incarico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla giurisdizione amministrativa sugli atti dell’organo di autogoverno, richiamando la compatibilità costituzionale della cosiddetta giurisdizione domestica. Nel merito, ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il CGARS è un organo giurisdizionale speciale previsto dallo Statuto siciliano e il componente laico, pur equiparato ai Consiglieri di Stato per stato giuridico, disciplina e trattamento economico nei limiti di legge, è caratterizzato da un vincolo di esclusività territoriale e funzionale. Tale peculiarità rende non comparabile la sua posizione con quella dei Consiglieri di Stato di nomina governativa o designati dalla Provincia autonoma di Bolzano e giustifica la durata sessennale, unica e non rinnovabile dell’incarico, finalizzata a tutelare autonomia, indipendenza e terzietà rispetto al contesto territoriale siciliano. Sono state quindi ritenute infondate le censure costituzionali relative agli artt. 3, 102, 104, 106 e 108 Cost. e all’art. 23 dello Statuto siciliano, poiché la disciplina non istituisce un nuovo giudice speciale ma regola un organo già previsto dallo Statuto. È stata esclusa anche la violazione della direttiva 1999/70/CE, non trattandosi di abuso nella successione di rapporti a termine né di discriminazione fondata sulla temporaneità, ma di un incarico unico, predeterminato e non rinnovabile, obiettivamente giustificato dalla specialità dell’organo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, d.lgs. 373/2003
I componenti designati dalla Regione … durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.
La disposizione stabilisce la durata sessennale, decorrente dal giuramento, e la non rinnovabilità dell’incarico dei componenti designati dalla Regione del CGARS.
artt. 6 e 7 d.lgs. 373/2003
Costituiscono attuazione dell’art. 23 dello Statuto siciliano e disciplinano la struttura e la durata dell’incarico dei componenti laici del CGARS, senza istituire un nuovo giudice speciale.
art. 23 Statuto speciale della Regione Siciliana
Fonda la disciplina speciale del CGARS e legittima la sua peculiare struttura organizzativa e composizione.
art. 74 c.p.a.
Consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi, utilizzato dal TAR per richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3548/2025.
artt. 7, 14 e 135, comma 1, lett. a), c.p.a.
Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione alla giurisdizione amministrativa sugli atti dell’organo di autogoverno sono state ritenute manifestamente infondate.
direttiva 1999/70/CE
Non vieta in sé gli incarichi temporalmente limitati, ma contrasta la discriminazione fondata sulla natura a termine e l’abuso nella reiterazione di rapporti temporanei; tali condizioni non ricorrono per l’incarico unico, sessennale e non rinnovabile del componente laico del CGARS.
art. 106 Cost.
Non impone l’identità di disciplina tra componenti laici del CGARS e Consiglieri di Stato di nomina governativa, trattandosi di posizioni non comparabili per il vincolo territoriale e funzionale dei primi.
artt. 102, 104 e 108 Cost.
La temporaneità dell’incarico del componente laico del CGARS non determina l’istituzione di un giudice speciale vietato né viola, per quanto rilevante, i principi di indipendenza e imparzialità della funzione giurisdizionale.
Massime di principio
- La durata sessennale e non rinnovabile dell’incarico dei componenti laici del CGARS è compatibile con la Costituzione quando costituisce elemento strutturale della disciplina speciale dell’organo prevista dallo Statuto siciliano.
- La posizione dei componenti laici del CGARS non è comparabile a quella dei Consiglieri di Stato di nomina governativa o designati dalla Provincia autonoma di Bolzano, poiché i primi sono soggetti a un vincolo di esclusività territoriale e funzionale riferito al contenzioso della Regione Siciliana.
- Il vincolo di esclusività territoriale e funzionale del componente laico del CGARS giustifica la temporaneità dell’incarico, quale misura diretta a preservare autonomia, indipendenza e terzietà rispetto al contesto territoriale nel quale il magistrato opera in via esclusiva.
- La disciplina sessennale e non rinnovabile dell’incarico del componente laico del CGARS non istituisce un nuovo giudice speciale, ma regola le modalità organizzative e la composizione di un organo giurisdizionale già previsto dalla fonte statutaria.
- La direttiva 1999/70/CE non impedisce la previsione di un incarico pubblico a tempo determinato quando si tratti di un rapporto unico, predeterminato e non rinnovabile, sorretto da ragioni obiettive connesse alla struttura e alle funzioni dell’organo; non ricorre in tal caso né abuso di rapporti temporanei né discriminazione fondata sulla durata.
- È compatibile con la Costituzione la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti dell’organo di autogoverno della giustizia amministrativa, non risultando per ciò solo compromessi la terzietà del giudice o il principio del giusto processo.
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