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Sentenza

Sentenza n. 1645/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza presentata il 26 settembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il rilascio del titolo richiesto e il risarcimento di 2.000 euro, o della diversa somma ritenuta equa, per il danno non patrimoniale da ritardo. Ha dedotto la violazione degli artt. 5, commi 2 e 9, e 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999, degli artt. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990, nonché dei principi di buona amministrazione e legittimo affidamento e l’eccesso di potere. L’Amministrazione ha sostenuto inizialmente che l’istanza non fosse stata inoltrata e ha evidenziato che la ricorrente era comunque titolare di un valido permesso di soggiorno per motivi di assistenza minori, con scadenza 6 maggio 2027. A seguito di ordinanza istruttoria, la ricorrente ha prodotto documentazione, non contestata, comprovante l’inoltro dell’istanza il 26 settembre 2024 e la ricezione da parte dell’Amministrazione il 30 settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento. L’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla domanda, quando sussistano i requisiti; tale termine è stato qualificato come non perentorio, sicché la sua violazione non determina decadenze né incide sulla legittimità del provvedimento finale, ma l’inerzia oltre il termine integra silenzio-inadempimento. In applicazione dell’art. 2 l. 241/1990, l’Amministrazione è stata condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte. È stata invece rigettata la domanda diretta a ottenere dal giudice il rilascio del permesso, poiché, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. È stata altresì rigettata la domanda risarcitoria: la ricorrente era già titolare di un altro permesso di soggiorno valido, circostanza incompatibile con l’assunto che fosse priva di qualsiasi titolo e che tale situazione avesse determinato il danno non patrimoniale dedotto. Le spese sono state compensate; la ricorrente è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il Permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente Testo Unico e dal Regolamento di attuazione per il Permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di Permesso da rilasciare in applicazione del presente Testo Unico

    Il termine di sessanta giorni non ha natura perentoria e la sua violazione non determina decadenze né illegittimità del futuro provvedimento finale; il mancato esercizio del potere entro tale termine configura tuttavia silenzio-inadempimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    La P.A. è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi incardinati su istanza di parte mercé l’adozione di un provvedimento espresso

    L’Amministrazione deve concludere il procedimento avviato su istanza del privato con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Decorso il termine per la conclusione del procedimento, e comunque entro un anno dalla sua scadenza, l’interessato può chiedere al giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita quando l’Amministrazione non abbia ancora esercitato il potere amministrativo; pertanto non può ordinare direttamente il rilascio del permesso richiesto.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La circostanza della titolarità di un diverso permesso di soggiorno, non espressamente contestata dalla ricorrente, è stata considerata dato di fatto pacifico e incontestato.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non produce decadenza né determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale, ma l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine integra silenzio-inadempimento.
  • L’Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento relativo a un’istanza di permesso di soggiorno; decorso il termine procedimentale, l’interessato può proporre azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, ma non può imporre il rilascio del titolo di soggiorno quando il potere amministrativo non sia ancora stato esercitato.
  • La domanda risarcitoria per il ritardo nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno richiede la prova concreta del pregiudizio subito; tale pregiudizio non può essere fondato sull’asserita assenza di qualsiasi titolo di soggiorno se l’interessato disponeva di un diverso permesso valido.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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