Sentenza n. 7606/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento dei provvedimenti nn. -OMISSIS-\2022 e -OMISSIS-\2022 di diniego dei visti di ingresso per motivi turistici, notificati dall'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di visto d'ingresso per motivi turistici adottati da un'ambasciata italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi dei visti d'ingresso per turismo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998, nonché dei principi generali dell'ordinamento, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento. In particolare, hanno sostenuto la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio dei visti e il mancato riscontro delle richieste degli interessati. Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, poiché i ricorrenti erano coniugi e gli atti, pur formalmente distinti, erano stati adottati all'esito della medesima istruttoria, sulla base dei medesimi presupposti e motivazioni, e incidevano sul medesimo bene della vita. Il Ministero dell'Interno è stato ritenuto privo di legittimazione passiva, essendo gli atti riferibili esclusivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel merito, i ricorrenti contestavano il giudizio dell'amministrazione circa il reale scopo e le condizioni del viaggio e l'incertezza sulla loro intenzione di lasciare l'Italia alla scadenza del visto. Il viaggio era stato giustificato con la visita al figlio e alla nuora, incinta, per assistere alla nascita e al battesimo del nipote. Tuttavia, il figlio risultava residente in Svizzera e il certificato medico relativo alla gravidanza era stato rilasciato da un istituto svizzero; inoltre, erano emerse carenze documentali sui rapporti con l'invitante e sulle condizioni economiche dei richiedenti. La documentazione prodotta dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 era in parte contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese nel colloquio e in parte ritenuta inattendibile perché formata successivamente al preavviso.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto fondati i dubbi dell'ambasciata sul reale scopo e sulle condizioni del viaggio, nonché sulla volontà dei richiedenti di lasciare il territorio italiano entro la scadenza del visto. La valutazione amministrativa è stata ritenuta sorretta da plurime e concordanti circostanze: residenza del figlio in Svizzera, provenienza svizzera del certificato medico, carenze relative ai rapporti con l'invitante e alla situazione economica dei richiedenti, contraddittorietà e inattendibilità della documentazione integrativa prodotta dopo il preavviso di rigetto. Non sono stati ravvisati il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o gli altri vizi dedotti. Il Collegio ha inoltre respinto i reclami contro i decreti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo tali istanze inammissibili per carenza delle condizioni soggettive previste dall'art. 119 d.P.R. 115/2002, in quanto proposte da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia. Il Ministero dell'Interno è stato estromesso per difetto di legittimazione passiva. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre oneri di legge in favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione ai presupposti per l'ingresso dello straniero, ma il giudice ha ritenuto legittimo il diniego del visto alla luce dei fondati dubbi sullo scopo del viaggio, sulle sue condizioni e sull'intenzione di lasciare il territorio alla scadenza del visto.
art. 10-bis l. 241/1990
La documentazione presentata a seguito del preavviso di rigetto è stata valutata dall'amministrazione, ma ritenuta in parte contraddittoria con le dichiarazioni precedenti e in parte inattendibile per la sua formazione successiva al preavviso.
art. 119 d.P.R. 115/2002
Il giudice ha ritenuto inammissibili le istanze di patrocinio a spese dello Stato proposte da cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti, per carenza delle condizioni soggettive previste dalla disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da coniugi contro provvedimenti formalmente distinti quando gli atti derivano dalla medesima istruttoria, si fondano sui medesimi presupposti di fatto e sulle medesime motivazioni e incidono sul medesimo bene della vita.
- Nei procedimenti per il rilascio di visti d'ingresso per turismo, l'amministrazione può negare il visto quando una pluralità di circostanze concordanti renda non attendibili le dichiarazioni del richiedente circa lo scopo e le condizioni del viaggio e faccia sorgere dubbi sull'effettiva intenzione di lasciare il territorio dello Stato alla scadenza del visto.
- Nel valutare la domanda di visto, possono assumere rilievo la coerenza tra il motivo dichiarato del viaggio e la documentazione prodotta, i rapporti con la persona invitante, le condizioni economiche del richiedente e l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni e dei documenti.
- La documentazione prodotta a seguito del preavviso di rigetto può essere disattesa quando risulti contraddittoria rispetto alle dichiarazioni già rese o non attendibile in ragione delle circostanze della sua formazione.
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