Cassazione Civile, Ordinanza n. 15646/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggiore imposta sui redditi, oltre sanzioni, assumendo che una sequenza negoziale relativa a un terreno edificabile fosse elusiva/simulata: il terreno era stato promesso in vendita da una originaria proprietaria a una cooperativa, poi donato ai cinque figli quattro giorni prima della vendita e infine venduto dai figli alla stessa cooperativa per il medesimo corrispettivo già pattuito, con un acconto versato prima della donazione. La contribuente, comproprietaria pro quota dopo la donazione, impugnava l'atto sostenendo che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 fosse stato male applicato perché, ove vi fosse stata simulazione o interposizione, il reddito andava imputato alla donante originaria e non ai donatari-venditori; inoltre contestava che vi fosse prova di una plusvalenza tassabile in capo a lei, poiché gli atti sarebbero stati reali e, comunque, il corrispettivo era stato incassato dai figli senza ulteriori passaggi alla donante. I motivi di ricorso in cassazione riproducevano essenzialmente queste censure, deducendo falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, e assenza dei presupposti della tassazione in capo alla ricorrente.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza della CTR e, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La norma conserva un ambito applicativo limitato all'interposizione di persona, reale o fittizia; se l'Ufficio contesta una fattispecie elusiva fondata su tale disposizione, l'imputazione del reddito deve essere coerente con il soggetto effettivamente interponente o interposto secondo la struttura concreta dell'operazione.
art. 10-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come norma generale in tema di abuso del diritto/elusione fiscale, distinta dall'art. 37, comma 3, che resta circoscritto all'interposizione di persona.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzato solo quando la pretesa si fonda su una vera interposizione di persona, fittizia o reale; non è corretto impiegarlo per sanzionare genericamente una pretesa elusiva svincolata da tale schema.
- Se una sequenza negoziale è ricostruita come interposizione fittizia, il reddito imponibile deve essere imputato al soggetto che ha effettivamente posto in essere l'operazione economica sostanziale; se invece il soggetto interposto ha realmente acquistato e venduto, non può parlarsi di simulazione solo perché l'operazione ha prodotto un risultato fiscalmente favorevole.
- La qualificazione dell'operazione come simulata o interpositoria deve essere coerente con la struttura concreta degli atti: un atto che costituisce lo strumento necessario per realizzare il risultato economico voluto non è simulato se è effettivamente voluto dalle parti.
- Quando la decisione di merito applica una norma tributaria speciale in modo incoerente rispetto al soggetto a cui viene attribuita la condotta elusiva, la sentenza incorre in falsa applicazione di legge.
- Se il giudizio di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto impositivo.
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