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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34633/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento catastale. Con tale atto l'Ufficio, mantenendo invariata la categoria A/10, aveva elevato la classe dell'immobile da 3 a 7, con conseguente rideterminazione della rendita catastale. Il ricorso si fondava su un unico motivo articolato in due censure: da un lato, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza di appello; dall'altro, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 L. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, assumendo che l'avviso contenesse già i presupposti giuridici e fattuali della rettifica e fosse quindi sufficientemente motivato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, osservando che la CTR aveva reso comprensibile il percorso logico seguito, spiegando perché la rettifica non fosse condivisibile. Ha inoltre confermato il principio per cui, nelle revisioni del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, l'atto deve indicare in modo specifico gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare, non essendo sufficiente il mero richiamo alla microzona o a formule generiche. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un vizio processuale della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente è rilevante solo se si traduce in una nullità della sentenza; non basta un generico difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare la violazione di legge nella parte in cui la CTR avrebbe ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso catastale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla necessità che l'Ufficio motivi specificamente il classamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni concrete della pretesa.

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    La revisione del classamento per microzone richiede una motivazione rigorosa e specifica in ordine agli elementi concreti che giustificano il diverso classamento della singola unità immobiliare.

  • art. 8 d.P.R. 138/1998

    Gli elementi rilevanti per il classamento includono qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'immobile e del fabbricato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all'anomalia motivazionale che equivale a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, non essendo sufficiente lamentare la sola insufficienza della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, una motivazione sintetica ma intelligibile è valida se consente di ricostruire il ragionamento decisorio del giudice di merito.
  • In tema di revisione del classamento catastale effettuata d'ufficio per microzone, l'Ufficio deve motivare l'atto indicando in concreto gli elementi specifici che incidono sul singolo immobile; il mero richiamo alla microzona, ai presupposti normativi o a espressioni generiche non è sufficiente.
  • La legittimità della riclassificazione non può essere affermata in via presuntiva né integrata successivamente nel giudizio contenzioso: la motivazione deve essere completa ex ante e deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica prima dell'eventuale contenzioso.
  • Quando il classamento è fondato su fattori collettivi di microzona, occorre comunque distinguere tra presupposti generali della revisione e applicazione concreta alla singola unità, con specifica considerazione sia del contesto urbano sia delle caratteristiche edilizie del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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