Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità per il reato di falso (capo B); (2) censura della confisca della somma di euro 3.000, ritenuta dal ricorrente facoltativa e quindi illegittima. In sintesi, si contestava la fondatezza della responsabilità per falso e la legittimità della misura ablativa disposta dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (limiti alla cassazione dopo applicazione di pena su richiesta) e dell'art. 606, comma 3 c.p.p., perché il motivo attiene a una supposta causa di proscioglimento non consentita in cassazione in tali ipotesi. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la confisca (anche della somma di euro 3.000) è stata motivata in relazione al reato di autoriciclaggio e qualificata come confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648‑quater c.p., quindi non negoziabile dalle parti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento); contesto procedurale in cui è stata chiesta e applicata la pena nel caso concreto.
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 50, legge n. 103/2017)
Limita i motivi di cassazione proponibili dall'imputato (e dal PM) dopo l'accordo per l'applicazione della pena: sono consentiti solo i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Motivi diversi risultano inammissibili.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei motivi non consentiti dalla legge; applicato per escludere la censura che attiene a una presunta causa di proscioglimento non ammessa nel rito concordato.
art. 648‑quater cod. pen.
Disciplina l'autoriciclaggio e prevede la confisca obbligatoria per il reato di autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che la confisca dei beni indicati, inclusi gli euro 3.000, fosse obbligatoria in relazione a tale reato e quindi non negoziabile dalle parti.
Massime di principio
- Dopo un'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) le possibilità di ricorso per cassazione sono ristrette: si possono proporre solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure che sostanzialmente chiedono di riformare la valutazione di responsabilità su fatti che implicherebbero una causa di proscioglimento sono inammissibili.
- Quando la confisca è prevista come obbligatoria dalla norma penale (es. art. 648‑quater c.p. per l'autoriciclaggio), quella misura non è oggetto di negoziazione tra le parti nel patteggiamento e può essere confermata dal giudice indipendentemente dall'accordo sulla pena.
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento deve verificare preliminarmente che il motivo di impugnazione rientri fra quelli ammessi dalla legge (espressione di volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/misura di sicurezza); altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
- Le decisioni di inammissibilità possono comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende commisurate al grado di colpa nell'aver proposto il ricorso inammissibile; quindi valutare il rischio processuale prima di impugnare.
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