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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22581/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi tendevano a contestare la valutazione di merito già compiuta nei due gradi di giudizio e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi logici. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato, deducendo: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea nella valutazione delle prove; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio in presenza di una doppia conforme e, comunque, manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva affrontato specificamente il tema con motivazione logica. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito. La memoria difensiva depositata non ha fornito argomenti idonei a superare la causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato come parte della contestazione, in relazione alla recidiva/aggravamento contestato nel capo di imputazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione

  • art. 61 n. 5 c.p.

    richiamato come aggravante contestata nel capo di imputazione

  • art. 624-bis c.p.

    indica il reato contestato, cioè furto in abitazione o con strappo

  • art. 625 comma primo nn. 2 e 5 c.p.

    richiama le aggravanti speciali del furto contestate nel capo di imputazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una mera rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione coerente e si versi in presenza di doppia conforme di condanna.
  • Il vizio di motivazione sulla responsabilità non sussiste se la sentenza impugnata affronta espressamente la questione decisiva con argomentazione logica e priva di salti motivazionali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione complessiva.
  • La proposizione di una memoria difensiva non vale a superare l'inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti nuovi e decisivi rispetto ai motivi già ritenuti infondati o non consentiti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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