Sentenza n. 5114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1652/2025, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro gli atti della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato e improcedibile il ricorso incidentale della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata seconda classificata aveva impugnato gli atti della procedura selettiva bandita dall’Università di Pisa per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore del diritto costituzionale e pubblico, contestando i punteggi attribuiti alla vincitrice e il mancato riconoscimento di ulteriori punteggi in proprio favore. Il TAR aveva ritenuto fondate soltanto alcune censure, idonee a modificare la graduatoria per complessivi 4 punti, ma non sufficienti a colmare il divario di 5 punti rispetto alla vincitrice, applicando la prova di resistenza e dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L’appello principale si articolava in dodici motivi: limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione; contestazione della prova di resistenza e dell’esame nel merito delle censure; valutazione delle attività didattiche e degli incarichi in master, dottorati e corsi di alta formazione; attribuzione di punteggi per relazioni e interventi a convegni; mancato riconoscimento di più punteggi per interventi articolati nello stesso convegno; ragionevolezza del criterio relativo agli assegni di ricerca; valutabilità di una monografia priva di deposito legale ma dotata di ISBN e immessa nel circuito commerciale; valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica; congruenza di una pubblicazione con il settore concorsuale; qualità e punteggio attribuito a un ulteriore contributo scientifico; considerazione delle interruzioni dell’attività scientifica derivanti da un divieto di partecipazione a selezioni presso l’università del luogo di residenza. La vincitrice aveva proposto appello incidentale per contestare i capi della sentenza che avevano ridotto di 4 punti il distacco e aveva riproposto le censure incidentali di primo grado in via subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello principale. In corso di causa l’appellante principale aveva inoltre presentato un’istanza di accesso agli atti relativa a un duplice deposito di una memoria difensiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di accesso documentale perché relativa a un profilo marginale ed estraneo al thema decidendum, richiamando l’economia processuale e la ragionevole durata del processo. Ha poi respinto tutti i dodici motivi dell’appello principale. Ha confermato che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione nell’esercizio della discrezionalità tecnica, potendo sindacare soltanto difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza, sproporzione o travisamento. Ha ritenuto legittimo l’esame completo delle censure svolto dal TAR anche se concluso con una pronuncia di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza; la pronuncia di merito su tutte le doglianze non è incompatibile con la declaratoria finale in rito. Ha dichiarato generiche o infondate le contestazioni sulle attività didattiche, escludendo che l’art. 23 della l. 240/2010 imponga standard minimi di durata per gli insegnamenti in dottorati, master e corsi di specializzazione e che il bando imponesse una nozione formale di incarico di docenza. Ha ritenuto valutabili gli interventi programmati nei convegni, anche se denominati interventi anziché relazioni, non pubblicati e di durata più breve, nonché l’evento online qualificato come convegno nazionale sulla base del suo effettivo rilievo e non di elementi meramente formali. Ha escluso che più interventi svolti nell’ambito dello stesso convegno potessero generare una moltiplicazione del punteggio, poiché il criterio valorizzava la qualità di relatore nel singolo congresso o convegno. Ha ritenuto ragionevole, in astratto e con valutazione ex ante, il criterio che attribuiva 5 punti per ciascun assegno di ricerca annuale fino a un massimo di 10 punti, anche se tale criterio produceva un effetto di saturazione. Ha confermato la valutabilità della monografia della vincitrice: la lex specialis consentiva di considerare sia le pubblicazioni sia i testi accettati per la pubblicazione; il deposito legale è un adempimento successivo alla pubblicazione e la sua mancanza non impedisce la valutazione quando l’opera è già edita o comunque accettata per la pubblicazione. Nel caso concreto la monografia aveva ISBN, indicazione dell’editore, luogo e data di stampa, prezzo, logo editoriale ed era immessa nel commercio. Ha ritenuto adeguata la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica della vincitrice, poiché il giudizio considerava intensità, continuità temporale, varietà dei temi e delle collocazioni editoriali. Ha respinto la censura relativa alla congruenza di una nota a sentenza con il settore del diritto costituzionale, rilevando che il motivo di primo grado riguardava proprio tale profilo. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla qualità intrinseca di un contributo scientifico, perché mirava a sostituire la valutazione della commissione senza indicare elementi concreti di manifesta illogicità. Ha respinto la censura sulle interruzioni dell’attività scientifica, ritenendo che il divieto di partecipare a selezioni presso una sola università non costituisse un impedimento obiettivo allo svolgimento di attività di ricerca o docenza presso altre università, diverso dagli eventi cui si riferisce la considerazione dei periodi di allontanamento non volontario prevista dal d.m. 243/2011. L’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo subordinato all’accoglimento dell’appello principale. L’appellante principale è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte appellata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010
Disciplina la procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nella versione applicabile ratione temporis alla procedura.
art. 14, comma 6-quinquiesdecies, d.l. 36/2022, conv. in l. 79/2022
Prevede il regime transitorio che rende ancora applicabile la disciplina previgente per il periodo indicato nel testo.
art. 23 l. 240/2010
Non impone standard minimi di durata o altri standard organizzativi per gli incarichi di insegnamento in dottorati, master e corsi di alta specializzazione; lascia alle università ampia flessibilità organizzativa.
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
È richiamato quale possibile base normativa per il conferimento di incarichi di insegnamento di durata inferiore all’anno accademico, secondo procedure diverse da quelle dell’art. 23 l. 240/2010.
art. 2, comma 2, d.m. 243/2011
È richiamato in relazione alla valutazione dei titoli e alla necessità di considerare la significatività degli assegni di ricerca e degli altri titoli, senza imporre uno specifico criterio quantitativo.
art. 3, comma 1, d.m. 243/2011
le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
La formula comprende sia le pubblicazioni sia i testi accettati per la pubblicazione; il deposito legale non costituisce requisito autonomo per la valutabilità del testo accettato o dell’opera già edita.
art. 3, comma 3, d.m. 243/2011
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali
Impone di considerare periodi obiettivamente impeditivi dello svolgimento dell’attività di ricerca o docenza; non si applica, secondo la decisione, a un divieto limitato alla partecipazione a selezioni presso una sola università.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno dei principi di effettività della tutela, economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 104 c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di domande e motivi nuovi; la censura relativa alla natura informale delle attività didattiche è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti, nei limiti dell’interesse alla loro decisione.
art. 112 c.p.c.
È stato invocato dall’appellante in relazione a una pretesa omessa pronuncia o ultrapetizione, ma il motivo è stato respinto o ritenuto generico.
art. 34 c.p.a.
È stato invocato dall’appellante in relazione ai limiti della pronuncia giudiziale, senza che il Consiglio di Stato ravvisasse la violazione dedotta.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali universitarie il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione nell’apprezzamento tecnico dei titoli, delle pubblicazioni e dei curricula; il sindacato è ammesso solo per vizi di legittimità quali difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza o sproporzione, senza trasformarsi in una rivalutazione soggettiva del merito.
- Il giudice può esaminare nel merito tutte le censure dedotte, individuando quali siano fondate e quali infondate, e concludere comunque con una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse quando, applicata la prova di resistenza, le illegittimità accertate non sarebbero idonee a modificare utilmente la posizione del ricorrente in graduatoria.
- Quando la lex specialis attribuisce punteggi per attività didattiche in dottorati, master o corsi di alta formazione senza imporre una nozione formale o una durata minima dell’incarico, la commissione può valutare le attività effettivamente svolte in base alla loro sostanza, senza essere vincolata agli standard organizzativi dell’art. 23 l. 240/2010.
- Ai fini della valutazione dei titoli relativi alla partecipazione a convegni, un intervento orale programmato e inserito nel programma ufficiale dell’evento può essere valutato anche se denominato intervento anziché relazione, non pubblicato o di durata inferiore; più interventi svolti nell’ambito dello stesso convegno non possono però essere artificiosamente moltiplicati se il criterio valorizza la qualità di relatore nel singolo evento.
- È legittimo un criterio concorsuale che attribuisca un punteggio quantitativo per gli assegni di ricerca entro un limite massimo, anche se il criterio determina la saturazione del punteggio e non valorizza ulteriori titoli; la ragionevolezza deve essere valutata in astratto ed ex ante, non sulla base degli effetti prodotti dalla particolare composizione della platea dei candidati.
- Quando il bando consente di valutare anche i testi accettati per la pubblicazione, la mancanza del deposito legale non impedisce la valutazione, poiché il deposito legale è successivo alla pubblicazione e non coincide con essa. Un’opera munita di ISBN, indicazione dell’editore, dati di stampa, prezzo e immessa nel circuito commerciale è qualificabile come pubblicazione dotata di collocazione editoriale.
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