Sentenza n. 2206/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 566/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 566/2019, recante la condanna del Comune al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina che aveva condannato il Comune di Patti al pagamento di euro 257.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3 gennaio 1985, nonché delle spese processuali, del contributo unificato e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune si è costituito rappresentando di avere fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000; il giudizio è stato pertanto sospeso. Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, le parti hanno stipulato una transazione il 15 luglio 2025, depositata il 22 ottobre 2025, con la quale il Comune si è obbligato a corrispondere complessivamente euro 1.451.001,03 e i ricorrenti si sono impegnati, dopo il pagamento, a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In camera di consiglio i ricorrenti hanno dichiarato che il Comune aveva adempiuto integralmente alle obbligazioni transattive.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, in seguito alla transazione, il Comune ha adempiuto le obbligazioni assunte e i ricorrenti non avevano più interesse a ottenere l’esecuzione giudiziale della sentenza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.850,00, oltre accessori di legge se dovuti. La decisione non contiene una pronuncia di merito sull’adempimento coattivo, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 243-bis d.lgs. 267/2000
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ha determinato la sospensione del giudizio nella fase precedente alla definizione transattiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente l’obbligazione riconosciuta da un titolo esecutivo, anche in forza di una transazione intervenuta tra le parti, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando il comportamento successivo dell’amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata nel giudizio di esecuzione.
- Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese processuali possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, individuando la parte che avrebbe presumibilmente prevalso sulla base dell’andamento della controversia.
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