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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34776/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando: 1) la mancata attendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (contestazione dei fatti relativi ai capi F e G, tra cui la denuncia di minacce e la identificazione nella rapina); 2) incongruenze sulle dichiarazioni relative alla presenza e uso di una bottiglia come arma (circostanza aggravante ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1); 3) omessa e non specifica motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena per i reati raggruppati al capo E) (minaccia, percosse, tentate lesioni); 4) richiesta di esclusione della circostanza aggravante di aver agito in più di cinque persone e, per il capo F), proscioglimento per remissione di querela; 5) mancata specificazione dell'aumento per continuazione relativo al capo F); 6) aspecificità e mancanza di prova circa la sussistenza del reato con armi improprie (art. 4 legge 110/1975).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi che consistevano in una diversa lettura delle prove (1°, 2° e 4°) sono stati ritenuti inammissibili perché subordinati a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità; ciò anche per carenza del principio di autosufficienza del ricorso (mancata indicazione/allegazione puntuale degli atti ritenuti travisati). Il terzo e il quinto motivo sono stati respinti sul merito: l'aumento per continuazione è stato ritenuto comprensibile e quantificato (tre mesi complessivi, ossia un mese per ciascun reato del capo E; aumento di due mesi per il capo F nel tentativo), mentre l'ultimo motivo è stato dichiarato aspecifico e quindi inammissibile. La condanna di merito è stata confermata e, per il rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.

    Norma invocata come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi alla motivazione e alla valutazione della prova; la Corte richiama il principio che non può essere utilizzata per imporre una rivalutazione del merito se non accompagnata dall'indicazione e dall'allegazione degli atti specifici (principio di autosufficienza del ricorso).

  • art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede che la cancelleria inserisca in un fascicolo separato le copie degli atti specificamente indicati dal ricorrente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e); conferma però l'onere del ricorrente di indicare puntualmente gli atti da allegare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questa norma.

  • art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

    Norma che aumenta la pena per la rapina se è stata commessa con l'uso di un'arma; la decisione ha esaminato la prova della presenza della bottiglia usata come arma e ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente.

  • art. 4 legge 110/1975

    Riguarda le 'armi improprie' e la relativa sussistenza; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa la presenza di oggetti utilizzati come armi improprie, pur in assenza di sequestro materiale, con adeguata motivazione sulle ragioni del mancato rinvenimento.

  • art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.

    Norma citata nel testo come circostanza aggravante contestata (come riportato nella sentenza); la Corte ne ha valutato la sussistenza sulla base del comportamento collettivo del gruppo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti: i motivi che propongono una semplice rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Principio di autosufficienza del ricorso: chi deduce travisamento della prova deve indicare e, se necessario, allegare gli atti decisivi; in mancanza il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Discrepanze nelle dichiarazioni delle persone offese non determinano automaticamente l'inaffidabilità; il giudice di merito può ritenere le versioni attendibili se fornisce motivazione logica e coerente.
  • L'aumento di pena per continuazione può essere adottato in modo unitario quando reati omogenei sono commessi nello stesso contesto; la decisione deve però consentire di comprendere l'entità dell'aumento per ciascun reato, anche implicitamente.
  • La mancata acquisizione materiale di armi improprie non esclude la sussistenza dell'aggravante se il giudice motiva plausibilmente il mancato sequestro (es. allertamento delle forze dell'ordine, tempo trascorso, comportamento degli imputati).
  • Nel proporre ricorsi basati su vizi di motivazione o affidabilità probatoria è strategico allegare integralmente gli atti e le dichiarazioni ritenute decisive per evitare inammissibilità per carenza di allegazioni.

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