Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società estera un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'anno 2010, assumendola obbligata in solido con il titolare di un centro di trasmissione dati che operava per conto del bookmaker privo di concessione. La società aveva impugnato l'atto deducendo, nei gradi di merito, vari profili: mancata traduzione in lingua inglese dell'avviso e conseguente nullità; insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; contrasto della disciplina interna con il TFUE, con i principi di non discriminazione e legittimo affidamento, nonché con l'art. 401 della direttiva IVA; infine, in via subordinata, invocava l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini delle sanzioni. In cassazione ha articolato cinque motivi, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi relativi alla traduzione dell'atto, al presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, alla dedotta discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e al preteso contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente alle sanzioni, riconoscendo che, per l'anno d'imposta 2010, sussisteva una situazione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, con conseguente applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione al capo sulle sanzioni, senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto; il ricorso è stato rigettato nel resto. Spese compensate per l'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta non necessaria perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
artt. 56, 57 e 52 TFUE
Richiamati per le dedotte violazioni della libertà di prestazione dei servizi e del principio di non discriminazione; la Corte ha escluso che la normativa italiana sia discriminatoria o restrittiva.
art. 112 c.p.c.
Le censure di omessa pronuncia sono state esaminate e ritenute infondate, salvo il profilo sulle sanzioni accolto per la diversa ragione dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 7 L. 212/2000
La mancata traduzione dell'avviso non ha comportato nullità, essendo l'atto stato comunque conosciuto e impugnato dal destinatario.
art. 156 c.p.c.
La proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 60 D.P.R. 600/1973
Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta anche l'applicazione del regime di nullità e sanatorie.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Individuato come norma che disciplina il soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
Considerata norma di interpretazione autentica che ha chiarito che è soggetto passivo anche chi gestisce scommesse per conto di bookmakers privi di concessione.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Richiamato per il presupposto territoriale dell'imposta, che si applica alle scommesse raccolte nel territorio italiano.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
L'imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta un'imposta sul volume d'affari; quindi non contrasta con la direttiva IVA e può cumularsi con l'IVA.
art. 135, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel ragionamento sulla compatibilità tra IVA e tributi speciali sui giochi e scommesse.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per l'esimente della incertezza normativa, che la Corte ha riconosciuto per l'anno 2010.
art. 5, comma 1, L. 472/1997
Richiamato in combinazione con l'esimente delle sanzioni amministrative, ma senza rilievo decisivo autonomo nel testo.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Applicato per escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva per l'anno 2010.
art. 10, comma 4, L. 212/2000
Richiamato a sostegno dell'esimente per obiettiva incertezza normativa e buona fede del contribuente.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo non solo il bookmaker concessionario, ma anche il soggetto che, pur privo di concessione, gestisce la raccolta delle scommesse in Italia tramite propri intermediari, perché partecipa all'organizzazione e all'esercizio dell'attività imponibile.
- L'imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento del bookmaker, senza che ciò integri di per sé una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione o un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
- L'avviso di accertamento tributario, pur avendo natura sostanziale, soggiace al regime delle notificazioni e delle relative nullità; se il contribuente riceve comunque conoscenza dell'atto e lo impugna, l'eventuale vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo.
- L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari ai fini dell'art. 401 della direttiva IVA, poiché colpisce l'importo scommesso, non considera il valore aggiunto e non prevede meccanismi di detrazione dell'IVA.
- Ai fini delle sanzioni amministrative tributarie, l'obiettiva incertezza normativa esclude la punibilità quando, al tempo del fatto, la disciplina applicabile non consentiva di individuare con sufficiente chiarezza il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria; tale esimente opera anche per annualità anteriori alla norma di interpretazione autentica che ha chiarito il regime.
- Quando la giurisprudenza unionale e di legittimità ha già chiarito la questione, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria.
- In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza solo sul capo sanzionatorio e decidere nel merito l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
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