Cassazione Penale, Sentenza n. 42380/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Pescara del 14/09/2023. L'ordinanza aveva rilevato il mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. La ricorrente sosteneva che in atti fosse presente una nomina di procuratore speciale e che aveva ottenuto detenzione domiciliare nell'abitazione indicata, nonché che l'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ammetterebbe la notificazione al difensore in caso di carenza della dichiarazione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso e lo ha reso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio sia un atto personale e a forma vincolata che deve essere depositato contestualmente all'atto di impugnazione; la menzione del domicilio nell'atto redatto dal difensore o la sola indicazione dell'indirizzo da parte del difensore non possono surrogarne il deposito. È stata confermata la necessità del deposito anche se il domicilio era stato dichiarato in precedenza per altri atti del procedimento. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione è un requisito formale a pena di inammissibilità dell'appello; si tratta di atto personale dell'imputato e non surrogabile dalla dichiarazione del difensore o da precedenti dichiarazioni.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente, in caso di mancanza o insufficienza della dichiarazione o elezione di domicilio, la notificazione al difensore; tuttavia, secondo la Corte, questa disposizione non supplisce all'onere formale del deposito contestuale della dichiarazione di domicilio con l'impugnazione.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
Coordina la regola della notificazione dell'atto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto; conferma l'importanza del domicilio eletto ai fini delle notificazioni nelle fasi di impugnazione.
art. 164, cod. proc. pen.
La novella normativa ha limitato l'efficacia nel tempo delle dichiarazioni/elezioni di domicilio, rendendo necessario il deposito della dichiarazione con l'atto d'impugnazione anche se era stata già dichiarata in precedenza.
d. lgs. n. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la modifica normativa è stata interpretata come volta a rendere il deposito della dichiarazione di domicilio un requisito formale dell'impugnazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
art. 6, par. 1, Convenzione EDU (Carta EDU)
Richiamato per l'esame di compatibilità della norma con il diritto d'accesso a un ricorso effettivo; la Corte ha ritenuto che l'onere formale non leda il diritto nel suo nucleo sostanziale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alle conseguenze della inammissibilità e alla valutazione della colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa che impedisse l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, è un atto personale dell'imputato e deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione: la sua mancanza comporta la possibile inammissibilità dell'appello.
- Una precedente dichiarazione di domicilio o l'indicazione di un indirizzo fatta dal difensore non supplisce all'obbligo di depositare una nuova dichiarazione con l'impugnazione.
- La sola nomina di un procuratore speciale e/o il fatto che l'imputato abbia ottenuto misure (es. detenzione domiciliare) non valgono come elezione di domicilio agli effetti dell'art. 581, comma 1-ter.
- L'art. 161, comma 4 (notificazione al difensore), non elimina l'onere formale del deposito della dichiarazione di domicilio con l'appello; può invece operare in ipotesi diverse ma non come sanatoria del vizio formale dell'impugnazione.
- In difetto di adempimento formale si rischia non solo l'inammissibilità del gravame ma anche condanne alle spese e somme a titolo di ammenda: dunque occorre una rigorosa verifica procedurale prima del deposito dell'impugnazione.
- Prassi consigliata: depositare sempre, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione/elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato; conservare prova del deposito; se sussistono impedimenti materiali, valutare misure cautelative o richieste al giudice per evitare inammissibilità.
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