Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25522/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per omicidio colposo conseguente a una manovra di retromarcia effettuata da un automobilista per immettersi nella circolazione uscendo da un’area di sosta, manovra che aveva provocato la morte di un motociclista. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge e lesione del diritto di difesa per la mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel giudizio d’appello celebrato nelle forme cartolari emergenziali; ha inoltre censurato la sentenza per mancanza o apparenza di motivazione e per difetto di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto più attendibile la ricostruzione cinematica del consulente del pubblico ministero rispetto a quella del consulente della difesa, senza adeguata considerazione di quest’ultima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio cartolare d’appello disciplinato dall’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra automaticamente una nullità: occorre allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio per il diritto di difesa. Nel caso concreto, peraltro, dagli atti risultava che il Procuratore generale non aveva affatto depositato conclusioni scritte, sicché non vi era alcuna esigenza di replica. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati in modo critico con la motivazione della Corte di appello e privi di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto; la motivazione impugnata è stata ritenuta logica, congrua e immune da vizi, avendo la Corte territoriale spiegato perché la consulenza del pubblico ministero fosse più affidabile di quella difensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    richiamato come base della condanna per omicidio colposo con evento morte

  • art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    disciplina il giudizio d’appello cartolare celebrato in epoca emergenziale

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176

    legge di conversione del d.l. n. 137/2020 richiamata per la disciplina emergenziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel giudizio d’appello celebrato in forma cartolare secondo la disciplina emergenziale, il tardivo deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero non comporta automaticamente una nullità: la parte che se ne dolga deve indicare e dimostrare uno specifico concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Se il pubblico ministero non deposita affatto conclusioni scritte, non può prospettarsi una lesione del diritto di replica della difesa per la sola mancata comunicazione di atti che non esistono; in tal caso manca l’oggetto stesso della doglianza.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione probatoria o alla preferenza accordata dal giudice di merito a una consulenza tecnica: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare con precisione le ragioni di diritto e i punti logici censurati.
  • La rivalutazione della attendibilità comparata di consulenze tecniche è preclusa in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia logica, congrua e non manifestamente illogica, essendo sufficiente che il giudice abbia spiegato le ragioni della preferenza accordata a una delle ricostruzioni.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non vi siano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmicidio
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
SottomaterieOmicidio colposo
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.