Cassazione Civile, Sentenza n. 18549/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'interpretazione del requisito soggettivo "settore finanziario" previsto dall'art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (addizionale IRPEF del 10% sui bonus e stock options eccedenti la parte fissa). La CTR Lombardia aveva escluso l'applicazione dell'addizionale perché la società che aveva corrisposto i bonus (Leonardo Co. S.p.A.) svolgeva servizi di consulenza finanziaria e non costituiva un "intermediario finanziario" iscritto all'albo né svolgeva attività di concessione di finanziamenti al pubblico, per cui non rientrerebbe nel "settore finanziario" come inteso dall'art. 106 T.U.B. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che la nozione di settore finanziario va interpretata più ampiamente e che la CTR ha erroneamente limitato il campo applicativo alla sola intermediazione rivolta al pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 985/2022 e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha affermato che l'art. 33 va interpretato secondo una clausola generale di tipo socio-economico: il "settore finanziario" è inteso nella sua globalità e complessità e può comprendere anche soggetti non sottoposti a vigilanza bancaria e/o non operanti esclusivamente "rivolti al pubblico", quali società di consulenza finanziaria, quando la loro attività sia idonea a produrre, tramite retribuzioni variabili, effetti economici potenzialmente distorsivi per la stabilità finanziaria. La CTR aveva invece riconosciuto l'esistenza del presupposto oggettivo (il bonus eccedeva la parte fissa) ma escluso il presupposto soggettivo; la Corte ha inoltre rilevato che il contribuente non ha proposto ricorso incidentale condizionato sul punto oggettivo. Le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 33, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)
prevede un'aliquota addizionale Irpef del dieci per cento sugli emolumenti variabili (bonus) attribuiti ai dirigenti operanti nel settore finanziario
La Corte interpreta l'art. 33 come norma con clausola generale di derivazione socio-economica: il "settore finanziario" va inteso in senso ampio e comprensivo anche di soggetti non necessariamente vigilati o rivolti al pubblico, purché attivi sulla scena finanziaria e potenzialmente in grado, tramite retribuzioni variabili, di produrre effetti economici distorsivi
art. 106, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
La CTR aveva richiamato l'art. 106 per delimitare il "settore finanziario" agli intermediari; la Corte di cassazione esclude però che l'art. 33 operi un rinvio recettizio e rifiuta un'identificazione automatica e limitativa del settore finanziario con i soli intermediari di cui all'art. 106
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. l. 111/2011)
Ha ampliato la platea dei soggetti passivi prevedendo l'applicazione dell'addizionale sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, rafforzando la funzione preventiva e general-preventiva della norma
Sentenza Corte costituzionale n. 201/2014
La Consulta ha ritenuto legittima la norma sottolineando la rilevanza di professionalità, autonomia operativa e potere decisionale dei soggetti assoggettati, senza tuttavia delimitare il concetto di "settore finanziario" in senso restrittivo; la Corte di cassazione utilizza tale motivazione per confermare l'orientamento interpretativo ampio
d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141
Modifiche al T.U.B. citate nel dibattito interpretativo: la Corte osserva che eventuali modifiche del T.U.B. non impongono un'automatica coincidenza della nozione fiscale con la nozione risultante dal T.U.B.
Documenti e raccomandazioni internazionali (G20, UE, Consob)
"excessive compensation in financial sector" (G20) e raccomandazioni sulla remunerazione nel settore finanziario
Queste fonti sono considerate indici e contesto socio-economico che giustificano l'approccio preventivo dell'art. 33; possono rilevare come elementi interpretativi esemplificativi ma non vincolanti per la fattispecie tributaria interna
Massime di principio
- Il concetto di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33/2010 va interpretato in senso ampio e socio-economico, non limitato agli intermediari vigilati dal T.U.B.
- Non è necessario che la società sia iscritta all'albo degli intermediari finanziari o che svolga attività di concessione di finanziamenti al pubblico perché i dirigenti siano assoggettati all'addizionale: rileva l'attitudine dell'attività a influire sulla stabilità finanziaria
- Società che svolgono consulenza finanziaria possono rientrare nel "settore finanziario" se la loro attività è idonea, attraverso sistemi retributivi variabili, a generare effetti economici potenzialmente distorsivi
- L'art. 33 ha funzione preventiva: non è richiesto che si accerti in concreto l'effetto distorsivo già verificatosi, ma la potenziale attitudine a produrlo
- Le fonti internazionali ed europee (G20, raccomandazioni UE, documenti Consob) sono utili come indici interpretativi della ratio della norma, ma non definiscono in modo vincolante la fattispecie fiscale interna
- Se in grado di accertare il presupposto oggettivo (es. rapporto quantitativo del bonus rispetto alla parte fissa) il giudice d'appello non vincolato alla esclusione soggettiva può essere cassato; il contribuente che intenda contestare l'accertamento oggettivo deve proporre ricorso incidentale condizionato
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