Circolare n. 5 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce una panoramica organica dell’evoluzione normativa dal vecchio diritto fallimentare al Codice della crisi e dell’insolvenza, con focus sui nuovi istituti e sulle successive modifiche correttive e di recepimento della direttiva UE 2019/1023. In particolare, analizza i principi generali, la composizione negoziata, le misure protettive e cautelari, il concordato semplificato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le regole per i gruppi di imprese, includendo i profili fiscali, contributivi e procedurali di interesse per l’Agenzia delle entrate.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: inquadramento dei nuovi istituti e aggiornamenti interpretativi
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: inquadramento e approfondimento dei nuovi istituti
La circolare esamina in modo sistematico il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ricostruendone la genesi storica, l'evoluzione normativa e i principali interventi correttivi e di recepimento della direttiva UE 2019/1023. Il documento è strutturato per temi e mira a fornire agli uffici dell'Agenzia, ma anche agli operatori del diritto, un quadro interpretativo organico degli istituti di maggiore rilievo, con particolare attenzione agli aspetti fiscali, contributivi e procedurali.
Evoluzione del diritto della crisi e impostazione del Codice
La circolare ripercorre il passaggio dalla disciplina fallimentare tradizionale, centrata sulla liquidazione del patrimonio e su una logica prevalentemente sanzionatoria, a un sistema orientato alla prevenzione, alla conservazione del valore aziendale e alla continuità dell'impresa. Vengono ricordati gli interventi successivi al 2005, la riforma organica del 2006, i correttivi del 2007, 2010, 2012 e 2015, fino alla legge delega n. 155 del 2017 e al decreto legislativo n. 14 del 2019, che ha unificato in un solo testo la disciplina della crisi d'impresa, dell'insolvenza e del sovraindebitamento.
Il Codice è descritto come un sistema costruito per favorire la tempestiva emersione della crisi e la ricerca di soluzioni concordate, con la liquidazione giudiziale quale rimedio residuale. La circolare evidenzia anche il ruolo della Direttiva Insolvency e il raccordo con il diritto dell'Unione europea, soprattutto in materia di strumenti di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e insolvenza transfrontaliera.
Ambito di applicazione e definizioni
Sono illustrati l'ambito soggettivo del Codice, che si estende a consumatori, professionisti, imprenditori commerciali e agricoli, persone fisiche e giuridiche, enti collettivi, gruppi di imprese e società pubbliche, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. Restano fermi gli speciali regimi dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e della liquidazione coatta amministrativa.
La circolare dettaglia poi le definizioni chiave: "crisi", intesa come probabilità di insolvenza rilevata tramite flussi di cassa prospettici insufficienti a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi; "insolvenza", come impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni manifestata da inadempimenti o fatti esteriori; "sovraindebitamento", riferito a soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie; "impresa minore", individuata da soglie patrimoniali, di ricavi e di debiti; "consumatore"; "gruppo di imprese"; "COMI"; "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza"; "professionista indipendente"; "esperto"; "misure protettive" e "cautelari"; "classe di creditori"; "domicilio digitale"; e OCC.
Principi generali e doveri dell'imprenditore e delle parti
L'art. 3 impone all'imprenditore individuale misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e all'imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il legislatore richiede che gli assetti consentano di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale per i dodici mesi successivi e raccogliere le informazioni necessarie al test pratico della composizione negoziata. Sono poi individuati alcuni segnali tipici di crisi: ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni, esposizioni verso banche e intermediari finanziari oltre determinate soglie, e debiti verso creditori pubblici qualificati.
L'art. 4 sancisce il dovere di buona fede, correttezza, trasparenza e collaborazione nella composizione negoziata e nei procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Il debitore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e veritiero, assumere tempestivamente le iniziative per superare la crisi e gestire patrimonio e impresa nell'interesse dei creditori. I creditori, a loro volta, devono collaborare lealmente e rispettare la riservatezza. Per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti è previsto un obbligo di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sulle decisioni che incidono sui rapporti di lavoro.
Prededucibilità e contenimento dei costi
La circolare sottolinea che l'art. 6 colloca la prededuzione tra i principi generali del Codice e la collega al contenimento dei costi delle procedure. Sono prededucibili, tra gli altri, i crediti per le prestazioni rese dagli OCC, i crediti professionali funzionali alle domande di omologazione degli accordi di ristrutturazione, del PRO e del concordato preventivo, entro il limite del 75% e a condizione che la procedura sia ammessa o l'accordo omologato, nonché i crediti sorti durante la liquidazione o dopo la domanda di accesso per la gestione del patrimonio e la prosecuzione dell'attività.
La prededuzione non è più solo un criterio di riparto, ma assume rilievo sostanziale, operando anche in procedure successive e persino in ambito esecutivo individuale. La circolare evidenzia il coordinamento con la giurisprudenza di legittimità e con il principio di funzionalità del credito al buon esito della gestione della crisi.
Trattazione unitaria delle domande e durata delle misure protettive
L'art. 7 impone la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza, con riunione delle domande sopravvenute. Il tribunale deve esaminare prioritariamente le domande dirette a soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale o controllata, purché non manifestamente inammissibili, il piano non sia manifestamente inadeguato e la proposta indichi la convenienza per i creditori o, nel concordato in continuità, l'assenza di pregiudizio.
L'art. 8 fissa il limite massimo di dodici mesi per la durata complessiva delle misure protettive, anche non continuativa, fino all'omologazione dello strumento o all'apertura della procedura di insolvenza. La circolare chiarisce che si tratta di una regola funzionale a garantire equilibrio tra tutela del debitore e diritti dei creditori.
Composizione negoziata della crisi: natura, presupposti e funzionamento
La parte centrale della circolare è dedicata alla composizione negoziata, descritta come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, attivabile solo su iniziativa dell'imprenditore. L'istituto può essere utilizzato da imprenditori commerciali e agricoli, anche sottosoglia, quando vi sia uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza e sia ragionevolmente perseguibile il risanamento.
L'esperto indipendente, nominato dalla Camera di commercio, svolge il ruolo di facilitatore delle trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, senza sostituirsi al debitore nella conduzione del negoziato. La circolare chiarisce che non vi è spossessamento dell'impresa: l'imprenditore conserva la gestione, pur dovendo comunicare preventivamente all'esperto gli atti di straordinaria amministrazione e rispettare gli obblighi di corretta gestione e salvaguardia della continuità.
Sono poi analizzati i presupposti soggettivi e oggettivi, la possibilità di accesso anche in caso di crisi o insolvenza reversibile, il test pratico sulla perseguibilità del risanamento, la rilevanza degli assetti organizzativi adeguati e la possibilità di risanamento diretto o indiretto, anche mediante trasferimento dell'azienda o di rami di essa. La circolare segnala il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di piani meramente liquidatori nella composizione negoziata e ricostruisce la posizione prevalente, che richiede comunque un effettivo orientamento al risanamento.
Ruolo dell'esperto e documentazione iniziale
L'art. 16 definisce i requisiti di indipendenza dell'esperto, le regole sulla terzietà, riservatezza e imparzialità, e i doveri dell'imprenditore e dei creditori nel corso delle trattative. L'esperto non è un ausiliario del debitore, né un commissario o attestatore, ma un soggetto terzo che deve agevolare il dialogo e verificare la coerenza complessiva delle informazioni fornite. La circolare evidenzia il divieto di rapporti professionali con l'imprenditore per due anni dopo la chiusura della composizione e il divieto di deporre sul contenuto delle informazioni acquisite, salvo le eccezioni di legge.
L'art. 17 disciplina l'accesso alla procedura: l'istanza si presenta tramite piattaforma telematica e deve essere corredata da un ampio set documentale, tra cui bilanci, situazione economico-patrimoniale aggiornata, progetto di piano di risanamento, elenco creditori, dichiarazioni sulla pendenza di procedure e certificazioni fiscali e contributive. La circolare precisa gli interventi correttivi che hanno richiesto bilanci approvati o, in loro mancanza, progetti di bilancio o situazioni aggiornate, nonché la possibilità di depositare dichiarazioni sostitutive nelle more del rilascio delle certificazioni.
Trattative, proroga, archiviazione e rapporti con gli uffici fiscali
Dopo l'accettazione, l'esperto convoca l'imprenditore e, se ritiene concrete le prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate, fissando incontri ravvicinati. In difetto di concrete prospettive, dispone l'archiviazione dell'istanza. La durata dell'incarico è di 180 giorni, prorogabili di altri 180 in casi specifici e con il consenso dell'esperto. La circolare mette in evidenza che la relazione finale deve essere completa e trasmessa anche ai soggetti che hanno partecipato alle trattative e, se vi sono misure protettive o cautelari, al giudice.
È inoltre affrontato il ruolo dell'Amministrazione finanziaria: gli uffici devono procedere alla ricognizione del debito tributario, collaborare lealmente con imprenditore ed esperto e non assumere impegni su stralci o dilazioni prima di una formale proposta di accordo transattivo. La circolare insiste sulla necessità di tempestività nella presentazione delle proposte per consentire un'istruttoria adeguata e un corretto contraddittorio.
Misure protettive e cautelari
Gli artt. 18 e 19 disciplinano le misure protettive e cautelari. Le protettive possono essere richieste con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente e operano automaticamente dalla pubblicazione nel registro delle imprese, nei limiti della domanda. Esse possono essere generali o selettive, ma non riguardano i crediti dei lavoratori. Inibiscono l'acquisizione di nuovi diritti di prelazione, l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, la decorrenza di prescrizioni e decadenze, e impediscono l'apertura della liquidazione giudiziale finché durano gli effetti della protezione.
Le misure cautelari, invece, sono provvedimenti atipici emessi dal giudice, su istanza del debitore, quando necessari per condurre a termine le trattative. La circolare analizza il rapporto tra i due istituti, la distinzione tra contenuto tipico e atipico, i problemi di estensione ai garanti, ai terzi e ai beni di terzi funzionali all'impresa, e gli orientamenti giurisprudenziali sul limite massimo di durata e sulla possibile elusione del termine massimo mediante misure cautelari equivalenti.
Il procedimento davanti al tribunale prevede ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, deposito di documentazione aggiornata, fissazione dell'udienza entro dieci giorni, intervento dell'esperto, possibile nomina di un ausiliario, produzione di informazioni da parte dei creditori e decisione con ordinanza reclamabile. La durata iniziale delle misure va da trenta a centoventi giorni, con possibilità di proroga fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni e revoca o abbreviazione se non funzionali al buon esito delle trattative.
Conclusione delle trattative e accordo con l'Amministrazione finanziaria
L'art. 23 elenca gli sbocchi della composizione negoziata: contratto con uno o più creditori o parti interessate, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto dalle parti e dall'esperto, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato o accesso ad altri strumenti giudiziali, compresa l'amministrazione straordinaria. La circolare sottolinea che gli esiti positivi non sono solo quelli negoziali ma anche quelli che aprono a uno strumento giurisdizionale più strutturato.
Il Correttivo-ter ha introdotto l'accordo transattivo con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con possibilità di pagamento parziale o dilazionato del debito. La circolare affronta in modo molto dettagliato la questione dell'IVA, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e sostenendo la compatibilità della falcidia solo se assistita da attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Vengono inoltre esaminati competenza dell'ufficio, documentazione richiesta, iter amministrativo, tempi di istruttoria, effetto degli accordi e cause di risoluzione.
Misure premiali fiscali
L'art. 25-bis introduce vantaggi fiscali per chi accede e porta a termine la composizione negoziata: riduzione degli interessi sui debiti tributari al tasso legale, riduzione delle sanzioni da comunicazione, dimezzamento di interessi e sanzioni sui debiti oggetto della composizione conclusa con esiti di cui all'art. 23, comma 2, e possibilità di rateazione fino a 72 o 120 rate per imposte dirette, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.
La circolare spiega condizioni, decorrenza, decadenza e coordinamento con la disciplina della riscossione e con gli effetti fiscali delle soluzioni concordate: non imponibilità delle sopravvenienze attive, deducibilità delle perdite e note di variazione IVA. Viene chiarito che le agevolazioni sono subordinate all'effettivo esito positivo delle trattative o della soluzione prescelta.
Imprese sottosoglia
L'art. 25-quater estende la composizione negoziata alle imprese minori e agricole che presentano congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La circolare evidenzia la semplificazione procedurale: istanza al segretario generale della Camera di commercio, nomina diretta dell'esperto, allegazione di gran parte della documentazione ordinaria e applicazione, per quanto compatibile, delle norme sulla composizione negoziata maggiore.
Per queste imprese sono previsti esiti negoziali e giudiziali analoghi, con specificità nei riferimenti al concordato minore, alla liquidazione controllata e al concordato semplificato. La circolare evidenzia anche il rinvio alle regole sulle misure protettive, sulle misure cautelari, sull'accordo transattivo fiscale e sugli effetti degli atti autorizzati dal tribunale.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato è presentato come procedura concorsuale residuale e liquidatoria, attivabile solo all'esito negativo della composizione negoziata e solo se l'esperto attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni ordinarie non sono praticabili. La circolare chiarisce che il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla relazione finale dell'esperto e può essere depositato anche con riserva, ma senza possibilità di dilatare il termine perentorio.
Il procedimento è snello: domanda di omologazione al tribunale del COMI, pubblicazione nel registro delle imprese, nomina di un ausiliario, comunicazione ai creditori, udienza di omologazione, opposizione da parte dei creditori e decisione con decreto reclamabile. Il tribunale deve verificare la ritualità della proposta, la corretta formazione delle classi, la veridicità del percorso negoziale, la fattibilità del piano di liquidazione, il rispetto dell'ordine delle prelazioni, l'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l'utilità per ciascun creditore. La circolare dedica ampio spazio alla giurisprudenza che ha chiarito che il controllo iniziale non è meramente formale ma di legalità sostanziale.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
Il PRO è illustrato come uno strumento innovativo, intermedio tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo in continuità, nel quale il debitore può proporre il soddisfacimento dei creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle cause di prelazione, purché tutte le classi approvino la proposta. La circolare rileva che il PRO è pensato per imprese commerciali che non sono sottosoglia e che il legislatore, con il Correttivo-ter, ha introdotto anche la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Sono esaminati presupposti, documentazione, ruoli del professionista indipendente, del giudice delegato e del commissario giudiziale, regole sul voto, omologazione, opposizioni, trasferimento di azienda prima dell'omologazione e applicazione delle norme sul concordato in continuità e sugli accordi di gruppo. La circolare segnala che il PRO non è concepito per finalità meramente liquidatorie e che il tribunale può effettuare un controllo di ritualità e legittimità sostanziale, inclusa la non manifesta implausibilità del piano.
Gruppi di imprese e trattamento unitario dei crediti fiscali
Gli artt. 284 e seguenti introducono una disciplina unitaria per i gruppi di imprese, consentendo un ricorso unico per concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, con piani unitari o reciprocamente collegati, ma mantenendo l'autonomia delle masse attive e passive salvo deroghe funzionali ai vantaggi compensativi. La circolare chiarisce che il gruppo non acquista soggettività autonoma, ma è considerato come fenomeno economico unitario.
L'art. 284-bis consente alle imprese del gruppo di presentare unitaria la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito degli strumenti giudiziali previsti dal Codice. Sono disciplinate la competenza dell'ufficio fiscale, il coordinamento tra uffici, la documentazione da allegare, la necessità di attestazione indipendente e il rispetto dell'autonomia delle singole masse anche ai fini della valutazione della convenienza e della non deteriorità del trattamento.
Gli artt. 285 e 286 disciplinano il contenuto del piano di gruppo, le operazioni infragruppo, i vantaggi compensativi, la tutela dei creditori dissenzienti e dei soci, il voto separato per ciascuna impresa, la nomina di organi unici per il gruppo e i limiti alla revoca, alla risoluzione o all'annullamento quando la criticità riguarda solo alcune imprese. La circolare evidenzia la necessità di verifiche rigorose sulla fattibilità e sull'effettività dei vantaggi compensativi, soprattutto in presenza di transazioni fiscali unitarie.
Conclusione
La circolare si chiude con un richiamo alla vigilanza delle Direzioni regionali sull'applicazione uniforme delle istruzioni fornite. Nel complesso, il documento costituisce un compendio sistematico dei nuovi istituti della crisi d'impresa, con forte attenzione ai profili interpretativi, operativi e fiscali, e rappresenta un riferimento rilevante per l'attività degli uffici, dei professionisti e degli operatori che intervengono nelle procedure di risanamento e liquidazione.
Punti principali
Evoluzione normativa e struttura del Codice
La circolare ricostruisce il passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi, evidenziando le principali riforme dal 2005 in poi, il recepimento della legge delega n. 155 del 2017 e i successivi correttivi del 2020, 2022 e 2024. Sottolinea il cambio di prospettiva da un approccio liquidatorio e sanzionatorio a uno orientato alla prevenzione, al risanamento e alla continuità aziendale, con la liquidazione giudiziale come extrema ratio.
Ambito di applicazione e definizioni fondamentali
Sono illustrati l’ambito soggettivo del Codice e le definizioni centrali: crisi, insolvenza, sovraindebitamento, impresa minore, consumatore, gruppo di imprese, COMI, strumenti di regolazione della crisi, professionista indipendente, esperto, misure protettive e cautelari. La circolare chiarisce i requisiti dimensionali dell’impresa minore, la rilevanza dei gruppi e il ruolo delle nuove figure professionali, nonché la funzione degli OCC.
Principi generali e doveri dell’imprenditore
L’art. 3 impone all’imprenditore individuale misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e all’imprenditore collettivo assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. Vengono indicati i segnali tipici di crisi, tra cui ritardi nei pagamenti di retribuzioni, fornitori, banche e creditori pubblici qualificati, e si richiama il dovere di attivarsi senza indugio. L’art. 4 disciplina inoltre i doveri di buona fede, correttezza, trasparenza, riservatezza e collaborazione delle parti, con specifici obblighi informativi verso i sindacati nei casi di imprese con più di quindici dipendenti.
Prededucibilità e economicità delle procedure
L’art. 6 disciplina i crediti prededucibili, includendo le spese e compensi degli OCC, i crediti professionali funzionali alle domande di omologazione degli accordi di ristrutturazione, del PRO e del concordato preventivo, nonché i crediti sorti durante la liquidazione o dopo la domanda di accesso per la gestione del patrimonio e la prosecuzione dell’attività. La circolare evidenzia la funzione di contenimento dei costi procedurali e il superamento dei contrasti interpretativi emersi sotto la legge fallimentare.
Trattazione unitaria delle domande e misure protettive
L’art. 7 prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza, con priorità per le soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale, se non manifestamente inammissibili o inadeguate. L’art. 8 stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi. La circolare spiega che questi istituti sono coerenti con la direttiva UE e con la logica del nuovo processo unitario.
Composizione negoziata della crisi
La parte più ampia della circolare è dedicata alla composizione negoziata: natura volontaria, riservata e stragiudiziale; accesso da parte di imprenditori commerciali e agricoli, anche in crisi o insolvenza reversibile; ruolo centrale dell’esperto; possibilità di perseguire il risanamento diretto o indiretto, anche tramite cessione o trasferimento dell’azienda. Sono descritti i requisiti documentali dell’istanza, il test pratico sulla sostenibilità del debito, la durata dell’incarico, le regole sulla proroga e l’archiviazione, nonché il rapporto con il pubblico ministero.
Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata
La circolare distingue nettamente le misure protettive, tipiche e automatiche nei limiti di legge, dalle misure cautelari, atipiche e soggette a valutazione giudiziale. Sono esaminati il perimetro soggettivo e oggettivo della tutela, l’esclusione dei crediti dei lavoratori, la possibilità di estensione a beni di terzi funzionali all’impresa, la disciplina dei contratti pendenti e delle linee di credito bancarie, nonché i termini e il procedimento di conferma, modifica, proroga e revoca davanti al tribunale.
Conclusione delle trattative e accordo transattivo fiscale
All’esito della composizione negoziata possono essere conclusi contratti, convenzioni di moratoria, accordi con efficacia esdebitatoria, piani attestati, accordi di ristrutturazione o concordati semplificati. Il Correttivo-ter ha introdotto l’accordo transattivo con Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione e agenzie fiscali, disciplinando il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, i requisiti documentali, il ruolo del professionista indipendente e del revisore, la competenza degli uffici, l’iter autorizzativo e le cause di risoluzione.
Misure premiali fiscali
L’art. 25-bis riconosce riduzioni di interessi e sanzioni sui debiti tributari, la possibilità di dilazione fino a 72 rate, elevabili fino a 120 in casi di grave difficoltà, e specifici effetti fiscali sulle sopravvenienze attive, sulle perdite deducibili e sull’IVA. La circolare illustra anche la disciplina della decadenza dai benefici e le condizioni di applicazione in rapporto all’esito della composizione negoziata.
Imprese sottosoglia
L’art. 25-quater estende la composizione negoziata alle imprese minori e agricole sotto soglia, semplificando accesso e gestione: istanza al segretario generale della Camera di commercio, nomina diretta dell’esperto, applicazione compatibile di gran parte delle norme sulla composizione negoziata ordinaria e possibili esiti negoziali o giudiziali, tra cui concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato e, per l’impresa agricola, accordo di ristrutturazione.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
L’art. 25-sexies disciplina una procedura liquidatoria residuale, accessibile solo se l’esperto attesta che le trattative si sono svolte correttamente e che le soluzioni di cui all’art. 23 non sono praticabili. La circolare descrive presupposti, termini, contenuto del ricorso, effetti della domanda, ruolo del tribunale, dell’ausiliario e dei creditori, la possibilità di opposizione e i criteri di omologazione, con particolare attenzione alla verifica di non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e dell’utilità per ciascun creditore.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)
Il PRO viene presentato come istituto innovativo fondato sull’unanimità delle classi e sulla possibilità di derogare alle regole ordinarie di responsabilità patrimoniale e prelazione. La circolare spiega che, pur essendo incentrato sulla continuità aziendale, consente il trattamento del credito tributario e contributivo, il trasferimento di azienda prima dell’omologazione e l’applicazione di regole speciali sul voto, sull’opposizione e sull’omologazione forzosa in caso di dissenso, con rinvio a numerose norme del concordato preventivo.
Gruppi di imprese e trattamento unitario dei crediti tributari
Gli artt. 284, 284-bis, 285 e 286 regolano la crisi di gruppo, consentendo ricorsi unitari per concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO, con piani unitari o collegati, mantenendo l’autonomia delle masse salvo deroghe funzionali ai vantaggi compensativi. La circolare approfondisce il coordinamento delle proposte transattive fiscali e contributive di gruppo, la competenza degli uffici e del tribunale, il contenuto informativo del piano, la formazione delle classi, il voto separato per ciascuna impresa e la tutela dei creditori e dei soci tramite opposizione all’omologazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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