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Circolare

Circolare n. 7 del 7/08/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative su vari profili fiscali degli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal d.lgs. 36/2021. In particolare chiarisce i requisiti per l’accesso alle agevolazioni IRES e IVA per le SSD, il trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, l’esclusione da imposizione dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico entro 15.000 euro, la non rilevanza IRAP di alcuni compensi per co.co.co. fino a 85.000 euro, la dispensa dagli adempimenti IVA per operazioni esenti connesse allo sport, l’IVA sulla cessione del contratto di un atleta e l’estensione della disciplina agevolativa dell’art. 25, comma 2, l. 133/1999 anche alle ASD/SSD del nuovo ordinamento.

Chiarimenti sul d.lgs. 36/2021 in materia di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo

Chiarimenti sul d.lgs. 36/2021 in materia di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo

La circolare esamina diversi profili fiscali connessi alla riforma degli enti sportivi dilettantistici e del lavoro sportivo introdotta dal d.lgs. 36/2021. I chiarimenti riguardano sia le agevolazioni già esistenti per ASD e SSD, sia il trattamento di compensi, rimborsi e operazioni IVA alla luce della nuova disciplina civilistica e tributaria.

Inquadramento normativo e finalità della circolare

L’Agenzia richiama la delega contenuta nell’art. 5 della l. 86/2019 e la sua attuazione mediante il d.lgs. 36/2021, che ha ridisegnato il quadro degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo. La circolare è emanata per assicurare uniformità di comportamento agli Uffici e rispondere a quesiti su temi fiscali ricorrenti, con particolare attenzione alle ASD e SSD disciplinate dalla nuova normativa.

Requisiti per le agevolazioni fiscali di ASD e SSD

Il primo tema affrontato riguarda l’applicabilità alle SSD delle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, TUIR e dall’art. 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA. La circolare precisa che tali benefici spettano solo se gli statuti delle SSD, oltre a recepire le previsioni dell’art. 8 del d.lgs. 36/2021, contengono anche le clausole richieste dall’art. 148, comma 8, TUIR, richiamate ai fini IVA dal settimo comma dell’art. 4 del decreto IVA.

Viene quindi ribadito che il regime agevolativo presuppone la decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso specifici soggetti, ma anche l’assenza di fine di lucro in senso fiscale. La disciplina civilistica del d.lgs. 36/2021 consente alle società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche di adottare un divieto di lucratività attenuato, con limiti alla distribuzione di utili e con possibilità di rimborso del capitale, ma ciò non sostituisce le clausole fiscali più rigorose richieste per accedere al beneficio tributario. Ne deriva che ASD e SSD devono integrare le clausole degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021 con quelle dell’art. 148, comma 8, TUIR per poter beneficiare delle agevolazioni IRES e IVA.

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

La circolare chiarisce il trattamento dei rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 36/2021. Tali rimborsi non costituiscono retribuzione, possono essere riconosciuti entro il limite complessivo di 400 euro mensili e solo per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi indicati dalla norma. Il riconoscimento richiede apposite deliberazioni dell’ente che individuino tipologie di spese e attività di volontariato ammesse a rimborso.

Gli enti eroganti devono comunicare al RASD i nominativi dei volontari e gli importi corrisposti entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione. Sul piano fiscale, i rimborsi entro il limite di 400 euro mensili non concorrono al reddito del volontario, ma sono comunque rilevanti ai fini del superamento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico dall’art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021.

La circolare fornisce due esempi applicativi. Se il volontario ha già superato la soglia dei 15.000 euro con compensi sportivi ricevuti da altri enti, l’intero rimborso forfetario diventa imponibile. Se invece la somma tra compensi già percepiti e rimborso forfetario supera i 15.000 euro solo per una parte, l’eccedenza è tassabile e gli enti che hanno corrisposto le somme devono applicare la ritenuta alla fonte secondo le regole ordinarie del lavoro autonomo sportivo.

Esclusione dalla base imponibile dei compensi sportivi dilettantistici

Un ulteriore chiarimento riguarda l’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021, che esclude dalla base imponibile fiscale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino all’importo annuo complessivo di 15.000 euro. L’Agenzia precisa che il beneficio opera indipendentemente dalla categoria reddituale del compenso e quindi anche quando il lavoro sportivo dilettantistico è svolto in forma subordinata.

La disposizione è letta in coordinamento con l’art. 25 del d.lgs. 36/2021, che definisce il lavoratore sportivo e consente rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Ne consegue che il limite dei 15.000 euro agisce sulla base imponibile e non sulla qualificazione del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato. L’eventuale eccedenza è tassata secondo le regole del TUIR relative alla categoria reddituale di appartenenza.

Esclusione IRAP per i co.co.co. nell’area del dilettantismo

La circolare affronta anche la non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, prevista dall’art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021, entro la soglia di 85.000 euro annui. Il chiarimento estende espressamente l’agevolazione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Il motivo risiede nel tenore generale della norma, che non limita il beneficio a particolari tipologie di co.co.co., e nel combinato disposto con l’art. 37, comma 4, del medesimo decreto, che riconduce l’attività amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici nell’ambito del comma 6 dell’art. 36, «quale che sia la tipologia del rapporto».

Esenzione IVA per servizi strettamente connessi allo sport e dispensa dagli adempimenti

La circolare chiarisce che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro e da enti sportivi dilettantistici nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 36-bis del d.l. 75/2023. Tali previsioni sono interpretate in coerenza con la direttiva IVA e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che richiede un’interpretazione restrittiva delle esenzioni e la presenza di un organismo effettivamente senza fini di lucro.

In tale quadro, i soggetti che effettuano queste operazioni esenti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del decreto IVA, a condizione di averne dato preventiva comunicazione all’ufficio. La dispensa riguarda tutte le operazioni esenti, salvo le eccezioni previste dalla norma, ma non elimina gli adempimenti per eventuali operazioni imponibili svolte dal soggetto.

Cessione del contratto di un atleta e qualificazione IVA

Un passaggio specifico è dedicato alla cessione da parte di una ASD o SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica. La circolare esclude che tale operazione possa essere considerata una prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport ai fini dell’esenzione IVA dell’art. 36-bis del d.l. 75/2023.

Secondo l’Agenzia, si tratta di un’operazione che attiene piuttosto all’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive e non è funzionale né indispensabile alla pratica sportiva in senso stretto. Il beneficiario effettivo è la società professionistica, non la persona che esercita lo sport; pertanto, l’operazione è imponibile IVA e si colloca nell’ambito delle prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del decreto IVA, che include le cessioni di contratto verso corrispettivo.

Ambito dell’agevolazione sui proventi ex art. 25, comma 2, l. 133/1999

L’ultimo tema riguarda l’estensione dell’agevolazione prevista dall’art. 25, comma 2, l. 133/1999, relativa alla non concorrenza al reddito di determinati proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolte pubbliche di fondi. La circolare segnala che l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 38/2026 ha aggiornato il dato soggettivo della norma, includendo espressamente le ASD e le SSD di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 36/2021.

Restano ferme le condizioni richieste per il beneficio: opzione per il regime fiscale della l. 398/1991, svolgimento di non più di due eventi per anno e rispetto del limite complessivo di 51.645,69 euro. La circolare conclude quindi che anche le società sportive dilettantistiche, oltre alle associazioni, possono beneficiare della detassazione dei proventi indicati, purché ricorrano i requisiti normativi e l’attività rientri nelle ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Punti principali

Agevolazioni per SSD e clausole statutarie

Le SSD costituite ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2021 possono fruire delle agevolazioni di cui all’art. 148, comma 3, TUIR e all’art. 4, quarto comma, secondo periodo, decreto IVA solo se lo statuto integra anche le clausole dell’art. 148, comma 8, TUIR. Il semplice richiamo alle previsioni di non lucratività attenuata dell’art. 8 del d.lgs. 36/2021 non basta, perché la disciplina fiscale richiede il divieto assoluto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione secondo le clausole tributarie vigenti.

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

I rimborsi forfetari ai volontari sportivi, previsti dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021, non concorrono al reddito del volontario entro 400 euro mensili e sono soggetti a comunicazione tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento. Tuttavia, tali importi rilevano ai fini del superamento della soglia di non imponibilità di 15.000 euro dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico. Se il volontario ha già superato tale soglia con altri compensi sportivi, il rimborso forfetario diventa imponibile per l’eccedenza.

Compensi di lavoro sportivo dilettantistico e soglia di 15.000 euro

L’esclusione da base imponibile prevista dall’art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021 vale per tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino a 15.000 euro annui, indipendentemente dalla categoria reddituale e quindi anche per il lavoro subordinato. La parte eccedente segue le regole ordinarie del TUIR in base alla natura del rapporto. La circolare conferma che il beneficio incide sulla base imponibile e non muta la qualificazione reddituale del compenso.

IRAP e collaborazioni coordinate e continuative

L’art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021 prevede che i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla base imponibile IRAP. Il chiarimento precisa che la disposizione vale anche per le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, richiamando anche l’art. 37, comma 4, che ricomprende tali attività nell’ambito del comma 6 dell’art. 36.

Dispensa dagli adempimenti IVA per operazioni esenti

I soggetti che effettuano prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, esenti IVA ai sensi dell’art. 36-bis del d.l. 75/2023, possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del decreto IVA, previa comunicazione all’ufficio. La dispensa riguarda tutte le operazioni esenti, salvo le eccezioni previste dall’art. 10 del decreto IVA, e non elimina gli obblighi per eventuali operazioni imponibili.

Cessione del contratto di un atleta e IVA

La cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica non rientra tra le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport esenti ai sensi dell’art. 36-bis del d.l. 75/2023. Si tratta invece di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, riconducibile all’art. 3 del decreto IVA come cessione di contratto verso corrispettivo.

Agevolazione ex art. 25, comma 2, l. 133/1999

A seguito della modifica introdotta dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 38/2026, l’agevolazione sui proventi da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e da raccolta pubblica di fondi si applica espressamente alle ASD e SSD di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. 36/2021. Restano ferme le condizioni: opzione per il regime della l. 398/1991, massimo due eventi per anno e limite complessivo di 51.645,69 euro.

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