Cassazione Penale, Sentenza n. 29557/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce che, nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena per il reato di detenzione/traffico di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo che il giudizio di appello era stato celebrato illegittimamente in sua assenza: era detenuto per altra causa, non aveva rinunciato alla traduzione e la trattazione orale era stata chiesta dal difensore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 125 e 129 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le cause di proscioglimento e la corretta qualificazione giuridica del fatto. In appello, però, l'atto di impugnazione aveva devoluto solo i punti relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e alla mancata applicazione di una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'imputato aveva conferito procura speciale al difensore per definire il giudizio con concordato sulla pena, e il difensore presente in udienza non aveva eccepito la mancata traduzione; il motivo è stato inoltre ritenuto privo di interesse giuridicamente apprezzabile, non essendo stata allegata alcuna concreta utilità derivante dall'eventuale accoglimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena è stata valorizzata come elemento che implica il consenso dell'imputato alla celebrazione del procedimento camerale in sua assenza, quando abbia conferito procura speciale al difensore.
art. 125 c.p.p.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso sulla motivazione, ma il relativo censura è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in appello.
art. 129 c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la necessità di rilevare cause di proscioglimento, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché non devoluta al giudice di appello.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna, in relazione alla quale la Corte di appello aveva rideterminato la pena in base al concordato.
art. 444 c.p.p.
Richiamato in via analogica per affermare che, nei procedimenti definiti con riti consensuali, la doglianza sulla mancata traduzione dell'imputato non è ammissibile se non si indica una concreta utilità derivante dalla rimozione della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, la procura speciale conferita al difensore per la conclusione dell'accordo può implicare il consenso dell'imputato alla celebrazione dell'udienza camerale in sua assenza, escludendo la necessità della traduzione se non sia stata formulata un'esplicita richiesta di comparizione.
- La doglianza sulla mancata traduzione dell'imputato è inammissibile o comunque priva di interesse se non viene indicata una concreta utilità processuale derivante dall'eventuale annullamento della sentenza e se non si contesta la validità dell'accordo concordato recepito dal giudice.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte censure che non siano state previamente devolute in appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere usato per ampliare il thema decidendum rispetto a quello fissato con l'atto di impugnazione.
- Quando il ricorso si limita a dedurre vizi relativi a questioni non devolute al giudice di merito, la censura è inammissibile senza necessità di esame nel merito.
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