Cassazione Penale, Ordinanza n. 00587/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la genericità dei motivi e la mancata specificazione delle ragioni di censura rispetto alla motivazione della sentenza di appello, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 novembre 2024, deducevano tre censure: violazione di legge ex art. 606, lett. d), c.p.p. in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; omessa valutazione di una prova decisiva ex art. 606, lett. e), c.p.p. con riguardo alla dedotta esimente dello stato di necessità; difetto di motivazione su punti essenziali ex art. 606, lett. b), c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici perché non individuavano in modo concreto gli elementi posti a fondamento delle censure e, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, non consentivano un effettivo sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) c.p.p.
consente il ricorso per cassazione per difetto di motivazione su punti essenziali, ma la censura deve essere specifica e non generica.
art. 606 lett. d) c.p.p.
la violazione di legge dedotta in cassazione deve essere correlata in modo puntuale al vizio denunciato e agli specifici passaggi della decisione impugnata.
art. 606 lett. e) c.p.p.
l'omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotta solo se la prova e la sua decisività sono indicate in modo preciso.
art. 581 c.p.p.
richiamato quanto all'inammissibilità dell'appello, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno articolato censure specifiche.
art. 616 c.p.p.
è il presupposto della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 606 c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico, così da consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente richiamare in modo astratto vizi di violazione di legge, di motivazione o di omessa valutazione di prove senza indicare gli elementi concreti che sorreggono la censura.
- La deduzione dell'omessa valutazione di una prova decisiva richiede l'esatta individuazione della prova asseritamente trascurata e della sua effettiva decisività rispetto alla decisione impugnata.
- La censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione di secondo grado; in mancanza, il ricorso è inammissibile per genericità.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta e il ricorso non ne indica specificamente le criticità, la Corte di cassazione non può svolgere un sindacato sostitutivo o meramente esplorativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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