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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00587/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la genericità dei motivi e la mancata specificazione delle ragioni di censura rispetto alla motivazione della sentenza di appello, giudicata logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 novembre 2024, deducevano tre censure: violazione di legge ex art. 606, lett. d), c.p.p. in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; omessa valutazione di una prova decisiva ex art. 606, lett. e), c.p.p. con riguardo alla dedotta esimente dello stato di necessità; difetto di motivazione su punti essenziali ex art. 606, lett. b), c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi generici perché non individuavano in modo concreto gli elementi posti a fondamento delle censure e, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, non consentivano un effettivo sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione per difetto di motivazione su punti essenziali, ma la censura deve essere specifica e non generica.

  • art. 606 lett. d) c.p.p.

    la violazione di legge dedotta in cassazione deve essere correlata in modo puntuale al vizio denunciato e agli specifici passaggi della decisione impugnata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    l'omessa valutazione di una prova decisiva può essere dedotta solo se la prova e la sua decisività sono indicate in modo preciso.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato quanto all'inammissibilità dell'appello, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno articolato censure specifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    è il presupposto della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico, così da consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente richiamare in modo astratto vizi di violazione di legge, di motivazione o di omessa valutazione di prove senza indicare gli elementi concreti che sorreggono la censura.
  • La deduzione dell'omessa valutazione di una prova decisiva richiede l'esatta individuazione della prova asseritamente trascurata e della sua effettiva decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • La censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi puntualmente con la ratio della decisione di secondo grado; in mancanza, il ricorso è inammissibile per genericità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logicamente corretta e il ricorso non ne indica specificamente le criticità, la Corte di cassazione non può svolgere un sindacato sostitutivo o meramente esplorativo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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