Cassazione Penale, Sentenza n. 49733/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/02/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 05/01/2023 per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 c.p. Il ricorrente deduce, in sintesi: vizio per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (il giudice avrebbe riprodotto pedissequamente le valutazioni precedenti); omessa o insufficiente valutazione dei nuovi motivi di appello e della consulenza difensiva sulle intercettazioni; travisamento delle intercettazioni; inattendibilità e tardività delle dichiarazioni dei collaboratori Oliverio e Zaffronte; insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; e carenza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza di misure meno afflittive, con la doglianza che il ricorrente sarebbe stato estromesso dall'organizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la motivazione per relationem adottata dai giudici di merito quando non mutano contestazione o elementi di fatto e ha escluso che vi sia stato travisamento della prova o manifesta illogicità nella valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. I giudici di merito hanno adeguatamente valutato le intercettazioni, le attività investigative e le dichiarazioni dei collaboratori, ritenute congruamente riscontrate. E' stata confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis (metodo mafioso) e la persistenza del pericolo di reiterazione, ritenuto sufficiente a giustificare la custodia cautelare; la Corte ha altresì ricordato che, in presenza dell'associazione di tipo mafioso, opera la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. e che basta una sola esigenza cautelare attuale per legittimare la misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nessuna remissione in libertà disposta.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata come aggravante per il metodo mafioso; la Corte conferma che l'aggravante riguarda il metodo e non solo la struttura organizzativa e può essere riconosciuta quando le condotte evocano la forza intimidatrice del sodalizio.
art. 629 cod. pen.
Contestato come reato di estorsione; valutato congiuntamente agli elementi indiziari e alle modalità esecutive che hanno contribuito a configurare il metodo mafioso.
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice competente di pronunciarsi autonomamente sui presupposti della misura cautelare, pur potendo motivare per relationem rispetto alla decisione del giudice dichiaratosi incompetente se non mutano la contestazione o gli elementi di fatto.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Indicata la doppia presunzione nei procedimenti per associazione mafiosa: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della misura carceraria; spiega che la motivazione deve rendere conto solo delle ragioni di esclusione della presunzione se addotte dalla difesa.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiami relativi ai pericoli che giustificano la misura (fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte sottolinea che è sufficiente l'esistenza di una sola di tali esigenze per legittimare la misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
legge n. 47 del 2015
Richiamata per l'intervento riformatore che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari nei procedimenti per associazione mafiosa e sulle presunzioni ex art. 275 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice che succede a un precedente giudice incompetente può motivare per relationem se la contestazione e gli elementi di fatto sono rimasti invariati; ciò non costituisce di per sé vizio di motivazione.
- In sede di cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito dei fatti: la revisione è limitata al controllo della logicità e della congruità della motivazione e al riscontro di eventuale travisamento della prova o manifesta illogicità.
- Per disporre l'annullamento di una misura cautelare il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e decisivo come l'esclusione o la diversa valutazione di singole prove avrebbe inciso in modo radicale sulla tenuta logica dell'insieme motivazionale.
- Nei procedimenti per associazione mafiosa opera la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.: la custodia cautelare è considerata adeguata salvo che la difesa non dimostri ragioni di esclusione della presunzione, e la presenza di una sola esigenza cautelare attuale (es. pericolo di reiterazione) può essere sufficiente per giustificare la misura.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel loro complesso e alla luce di eventuali riscontri; la loro eventuale tardività o criticabilità non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità a meno che non venga provata la loro irrilevanza decisiva per l'impianto indiziario.
- La difesa che contesta trascrizioni o consulenze tecniche deve indicare in modo puntuale le divergenze e dimostrare il travisamento della prova; semplici interpretazioni alternative delle intercettazioni non sono di norma sufficienti in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49687/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49688/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49689/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49690/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49691/2023 del 14/12/2023
- Sentenza penale · 14 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49692/2023 del 14/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →