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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45580/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Greco Alberto per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis), porto abusivo di armi, tentata estorsione e cessione di sostanze stupefacenti. La difesa ha censurato: carenza motivazionale e violazione degli elementi costitutivi dell'art. 416-bis, errata qualificazione del sodalizio (nuova mafia vs articolazione di Cosa Nostra), uso esclusivo di intercettazioni senza riscontri, insufficienza degli indizi sul tentativo di estorsione per mancata escussione della persona offesa, e insufficienza di elementi per la qualificazione della sostanza stupefacente (cocaina vs marijuana) e per provare la cessione anziché consumo personale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del Riesame che, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di reità in relazione all'appartenenza del gruppo criminoso attorno a Greco Emanuele a Cosa Nostra catanese e alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione relativa agli indizi di tentata estorsione (conversazioni intercettate che descrivono minacce e pressioni) e alla cessione di sostanze stupefacenti (prezzo e contesto delle conversazioni). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri) fossero idonei a configurare un sodalizio di matrice mafiosa, valutando il gruppo come articolazione territoriale di Cosa Nostra piuttosto che come 'nuova mafia'; non ha richiesto, nella fase cautelare, l'accertamento dell'effettiva estrinsecazione della forza intimidatrice oltre la qualifica indiziaria quando i collegamenti strutturali e funzionali risultano evidenti.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Nella valutazione cautelare la Corte ha ritenuto sufficienti indizi tratti dalle intercettazioni (prezzo, termini usati, contesto delle consegne) per sostenere l'ipotesi di cessione di stupefacenti, anche senza sequestri di cocaina, se il contesto e il linguaggio rendono congrua l'attribuzione della natura della sostanza.

  • art. 273 cod. proc. pen. (grave indizio di colpevolezza)

    Applicato il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice delle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica la congruenza logica e la non manifesta illogicità della motivazione, non sostituendosi alla valutazione di merito né riconsiderando l'attendibilità delle fonti se non in presenza di vizi formali o di manifesta illogicità.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata procedura per gli adempimenti successivi alla decisione, in particolare l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In impugnazioni contro misure cautelari basate su indizi, la Cassazione esercita un sindacato limitato: occorre dimostrare mancanza di motivazione, contraddittorietà manifesta o violazione di legge; non è il luogo per rivedere la valutazione delle prove o rifiutare una diversa interpretazione dei fatti.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, se convergenti e riscontrate da altri elementi (intercettazioni, riscontri), possono costituire un solido nucleo indiziario per l'applicazione dell'art. 416-bis anche nella fase cautelare.
  • La qualificazione di un gruppo come 'articolazione di Cosa Nostra' richiede elementi di collegamento strutturali o funzionali (rapporti con esponenti di famiglie mafiose, controllo economico del territorio, modalità tipiche di imposizione), che possono emergere da intercettazioni e atti investigativi e non solo da precedenti condanne del capo.
  • L'assenza della testimonianza della persona offesa non esclude automaticamente l'ipotesi di tentata estorsione in sede cautelare se esistono conversazioni intercettate che descrivono minacce e pressioni coerenti con il reato.
  • Per il reato di cessione di stupefacenti, elementi come prezzo, numero di 'pezzi', modalità di consegna e contesto conversazionale possono integrare indizi sufficienti nella fase cautelare anche in assenza del ritrovamento della sostanza specifica.
  • Le censure difensive generiche o non specificamente correlate ai vizi di motivazione (es. mera contrapposizione interpretativa dei fatti) sono precluse in Cassazione: le impugnazioni devono indicare punti di manifesta illogicità o violazioni normative precise.

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