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Ordinanza

Ordinanza n. 3571/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto del Direttore centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario n. 1/17 del 09.04.2025, avente a oggetto l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo di ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 04.04.2024, e l’allegata graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente nel numero dei vincitori e gli attribuisce il punteggio pari a 17,204, anziché quello dovuto pari a 18,404 punti; 2) il decreto del Direttore centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia Di Stato – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento straordinario n. 1/23 del 09.05.2025, avente a oggetto l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo di ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 04.04.2024, e l’allegata graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente nel numero dei vincitori e gli attribuisce il punteggio pari a 17,204, anziché quello pari a 18,404 punti; 3) ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi: la Scheda titoli validata dall’Ente matricolare – Questura di -OMISSIS- generata il 9.6.2024 nella parte in cui inserisce alla voce “incarichi e Servizi di particolare rilevanza”, la “nota Uff. Matricolare al Titolo Responsabile Squadra di Polizia Giudiziaria ed Infortunistica Stradale Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise”; la Scheda di valutazione della Commissione esaminatrice del 04.12.2024 nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il giusto punteggio dovuto per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione; tutti gli ulteriori eventuali atti e verbali, ove esistenti e non conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice e l’Ente matricolare – Questura di Roma non hanno inteso di accogliere le osservazioni formulate dal ricorrente, né riconoscere la validità del titolo di servizio da questi posseduto e dichiarato né attribuirgli il punteggio dovuto ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 1 Punto 6), del Bando di concorso; il Foglio matricolare, sez. F, nella parte in cui era annotato l’incarico di Capo Ufficio e successivamente, quale data di conferimento dell’incarico di Responsabile di Squadra la data dell’11.04.2023; il Bando di concorso, ove necessario, nella parte in cui dispone la valutabilità dei soli titoli annotati nello stato matricolare alla data di scadenza della domanda di partecipazione; nonché per l’ammissione, anche inaudita altera parte, alla graduatoria di merito dei vincitori e alla frequenza del corso del 20° Corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di viceispettore della Polizia di Stato la cui data di inizio è stata fissata al 19 maggio con provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato prot. n. 12484 del 09.05.2025; quanto ai motivi aggiunti del 09.12.2025, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 105 del 24.9.2025, con cui la Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato – indetto con decreto del Capo della Polizia in data 4.4.2024 – all’esito dell’esame disposto con Ordinanza T.a.r. Lazio n. -OMISSIS-, ha confermato il punteggio precedentemente attribuito al ricorrente per i titoli di servizio dichiarati; 2) la relativa nota di trasmissione prot. n. 333CAL/C/4341; 3) ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202505916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie finali e atti di valutazione dei titoli del concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché il verbale che ha confermato il punteggio attribuito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie del concorso interno per titoli per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, contestando l'attribuzione di 17,204 punti anziché 18,404 e la conseguente mancata inclusione tra i vincitori. Ha dedotto l'illegittima mancata valutazione di un titolo di servizio relativo all'incarico di Responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale, nonché la non corretta considerazione delle annotazioni contenute nel foglio matricolare e nella scheda titoli. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il verbale della Commissione esaminatrice che, dopo l'esame disposto dal TAR, ha confermato il punteggio precedentemente attribuito. Il giudizio non è stato definito nel merito: il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale.

La decisione

Il TAR ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, con riferimento anche ai motivi aggiunti. Ha autorizzato la notificazione nelle forme semplificate mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. Ha assegnato un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per adempiere, con deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 luglio 2026; nessuna decisione è stata adottata sulla fondatezza delle censure o sulla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per autorizzare la notificazione nelle forme semplificate nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a. per consentire l'integrazione del contraddittorio mediante modalità semplificate.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente, nel caso concreto, la notificazione mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno della presente ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme al GDPR, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale, il ricorrente deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili dalla graduatoria.
  • Il giudice amministrativo può autorizzare, per l'integrazione del contraddittorio, la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati, assegnando un termine perentorio per l'adempimento e un successivo termine per il deposito dell'attestazione di avvenuta pubblicazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione mediante pubblici proclami comporta per l'amministrazione l'obbligo di mantenere gli atti pubblicati sino alla sentenza definitiva, assicurare un collegamento facilmente accessibile dalla home page e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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