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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05738/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente ministeriale, già inquadrato nella VIII qualifica funzionale e poi nella categoria C3, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale con decorrenza 31 dicembre 1990, invocando l'art. 7 del d.l. n. 344/1990 conv. in l. n. 21/1991, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive fino al conseguimento della qualifica C3. La pretesa si fondava sull'assunto che egli avesse preceduto in ruolo un collega riammesso in servizio nel 1993, il quale aveva beneficiato della progressione alla IX qualifica; secondo il ricorrente, la norma sul cosiddetto trascinamento avrebbe dovuto operare anche nel suo caso. In cassazione, il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 344/1990 e dell'art. 132 d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'applicabilità della norma alla riammissione in servizio e che, comunque, la precedenza in ruolo fosse provata; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche del primo grado, nonostante la contumacia del Ministero in quella fase.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo al precedente di legittimità secondo cui l'art. 7 del d.l. n. 344/1990 ha natura speciale e temporanea, riferita a situazioni maturate e concluse entro il 31.12.1990; il beneficio del trascinamento può spettare ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi banditi prima della l. n. 312/1980 solo entro quel limite temporale, e non può essere esteso a fattispecie successive derivanti da riammissione in servizio avvenuta anni dopo. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme a tale principio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva né localizzava la sentenza di primo grado da cui desumere la contumacia del Ministero; la Corte ha anche richiamato il proprio orientamento sulla sindacabilità in cassazione delle spese solo nei casi di condanna della parte integralmente vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 344/1990 conv. in L. n. 21/1991

    "passano alla IX qualifica funzionale"; "entro il limite temporale del 31.12.90"

    norma speciale di perequazione, finalizzata a sanare una situazione transitoria e limitata nel tempo; il trascinamento opera solo per i dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi banditi prima della l. n. 312/1980 e solo se la situazione era già definita entro il 31.12.1990, senza applicazioni estensive a fatti successivi

  • art. 132 d.P.R. n. 3/1957

    richiamato come disciplina della riammissione in servizio del dipendente pubblico, ma ritenuto non idoneo a estendere il meccanismo del trascinamento oltre l'ambito temporale della norma speciale

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è scrutinabile in cassazione solo se la parte è stata condannata nonostante la sua integrale vittoria; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente conforme

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'art. 7 del d.l. n. 344/1990 ha natura eccezionale e temporanea: il beneficio della IX qualifica funzionale opera solo per le posizioni già maturate entro il 31 dicembre 1990 e non può essere esteso a eventi successivi in via analogica o interpretativa.
  • Il cosiddetto trascinamento nella IX qualifica spetta ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi banditi prima della l. n. 312/1980 soltanto quando tale precedenza esisteva al momento rilevante individuato dalla norma; non rilevano successive riammissioni in servizio se collocate fuori dal perimetro temporale della disciplina.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio relativo alla statuizione sulle spese, il motivo deve essere autosufficiente e indicare puntualmente gli atti e le sentenze da cui risulta il presupposto di fatto invocato; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 91 c.p.c. è sindacabile in cassazione essenzialmente quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione resta espressione di discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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