Cassazione Civile, Ordinanza n. 22318/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite/cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti e ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esito del giudizio. Non è stata dunque esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa agli anni 2006-2009, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per l’anno 2007 riprendendo a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indebitamente dedotti e detratte relative a: (i) canoni di leasing e spese di gestione di un’imbarcazione ritenuta non inerente all’attività sociale, perché considerata utilizzata per finalità personali ed extra-imprenditoriali; (ii) fatture per prestazioni di lavoro emesse da altra società, ritenute generiche nella descrizione. Il ricorso introduttivo e l’appello della società erano stati respinti dai giudici tributari di merito. In cassazione la società articolava cinque motivi: violazione dell’art. 109 TUIR per aver negato l’inerenza e la strumentalità dell’imbarcazione e dei relativi costi; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio e uso di presunzioni; violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 per la detrazione IVA; violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sulla prova nel processo tributario, oltre al divieto di prova testimoniale ex art. 7 d.lgs. 546/1992; omesso esame di fatto decisivo sulle fatture dell’altra società. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente comunicava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. 193/2016 e l’Agenzia dava atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura, chiedendo l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193/2016
richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, cui la contribuente ha aderito con conseguente rinuncia implicita ai giudizi relativi ai carichi rottamati
L. n. 225/2016
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale fonte della definizione agevolata
art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
invocato dalla ricorrente per sostenere l’inerenza dei costi e la deducibilità dei canoni di leasing e delle spese di gestione
art. 164 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamato dalla CTR, secondo la ricorrente, in modo improprio per negare la deduzione dei costi
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza e uso extra-imprenditoriale dei beni
art. 2727 c.c.
richiamato con riguardo alla prova presuntiva utilizzata dal giudice di merito
art. 2729 c.c.
richiamato con riguardo alla valenza e ai limiti delle presunzioni semplici
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
invocato per sostenere la detraibilità dell’IVA sui costi relativi all’imbarcazione
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente per il divieto di prova testimoniale nel processo tributario
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione della prova da parte del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
base processuale del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, escluso dalla Corte per l’esito della causa
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ove perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità relativo ai medesimi carichi, con cessazione della materia del contendere.
- Quando interviene l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione dell’adesione della controparte alla declaratoria di estinzione.
- L’esito estintivo del giudizio esclude, in linea con la decisione, il raddoppio del contributo unificato.
- I motivi di ricorso che attengono alla deducibilità dei costi, all’inerenza, alla detraibilità IVA e alla valutazione delle presunzioni restano privi di scrutinio se il processo si chiude per estinzione sopravvenuta.
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