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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22318/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite/cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti e ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esito del giudizio. Non è stata dunque esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale relativa agli anni 2006-2009, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per l’anno 2007 riprendendo a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indebitamente dedotti e detratte relative a: (i) canoni di leasing e spese di gestione di un’imbarcazione ritenuta non inerente all’attività sociale, perché considerata utilizzata per finalità personali ed extra-imprenditoriali; (ii) fatture per prestazioni di lavoro emesse da altra società, ritenute generiche nella descrizione. Il ricorso introduttivo e l’appello della società erano stati respinti dai giudici tributari di merito. In cassazione la società articolava cinque motivi: violazione dell’art. 109 TUIR per aver negato l’inerenza e la strumentalità dell’imbarcazione e dei relativi costi; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio e uso di presunzioni; violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 per la detrazione IVA; violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi sulla prova nel processo tributario, oltre al divieto di prova testimoniale ex art. 7 d.lgs. 546/1992; omesso esame di fatto decisivo sulle fatture dell’altra società. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente comunicava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 6 d.l. 193/2016 e l’Agenzia dava atto dell’avvenuto perfezionamento della procedura, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    richiamato come base della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, cui la contribuente ha aderito con conseguente rinuncia implicita ai giudizi relativi ai carichi rottamati

  • L. n. 225/2016

    legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata quale fonte della definizione agevolata

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’inerenza dei costi e la deducibilità dei canoni di leasing e delle spese di gestione

  • art. 164 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    richiamato dalla CTR, secondo la ricorrente, in modo improprio per negare la deduzione dei costi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di inerenza e uso extra-imprenditoriale dei beni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riguardo alla prova presuntiva utilizzata dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riguardo alla valenza e ai limiti delle presunzioni semplici

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    invocato per sostenere la detraibilità dell’IVA sui costi relativi all’imbarcazione

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per il divieto di prova testimoniale nel processo tributario

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione della prova da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    base processuale del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, escluso dalla Corte per l’esito della causa

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, ove perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità relativo ai medesimi carichi, con cessazione della materia del contendere.
  • Quando interviene l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione dell’adesione della controparte alla declaratoria di estinzione.
  • L’esito estintivo del giudizio esclude, in linea con la decisione, il raddoppio del contributo unificato.
  • I motivi di ricorso che attengono alla deducibilità dei costi, all’inerenza, alla detraibilità IVA e alla valutazione delle presunzioni restano privi di scrutinio se il processo si chiude per estinzione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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