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Sentenza

Sentenza n. 718/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. 0000492/26 del 16/01/2026, avente ad oggetto “vs. istanza di accesso ex art. 22 L. 241/1990 e artt. 5 e 5bis d. lgs. n. 33/2013 del 13/01/2025”, recante diniego all'istanza con la quale in data 13/01/2026 IDEA S.r.l. chiedeva “… copia del provvedimento di revoca - di data e estremi non conosciuti - dell'aggiudicazione in capo a 2F Water Venture S.r.l. del “Lotto n. 2 - CIG B00B42F2DA - RdO n. R24_3633 - Fornitura di contatori per acqua potabile, a ultrasuoni, con tipologia di trasmissione NB-loT, come da Specifica Tecnica MMS” e, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, del c.p.a., previo accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso di quanto richiesto, per la conseguente condanna di Marche Multiservizi S.p.A. esibire ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. quanto oggetto dell'istanza nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Con salvezza dell'azione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 30, comma 5, del c.p.a..

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso al provvedimento di revoca, successivamente qualificato come decadenza, dell'aggiudicazione disposta in favore di altra impresa in una gara per la fornitura di contatori per acqua potabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il diniego opposto a un'istanza formulata in via principale come accesso civico generalizzato e, in subordine, come accesso documentale difensivo. L'istanza riguardava il provvedimento di revoca, poi qualificato come decadenza, dell'aggiudicazione ottenuta da un'altra società in una procedura di gara per la fornitura di contatori per acqua potabile. La ricorrente, seconda classificata in una distinta procedura indetta da altra società, aveva impugnato l'aggiudicazione in favore di un'impresa concorrente, deducendo profili concernenti la provenienza e la conformità dei prodotti offerti; sosteneva quindi la rilevanza del documento richiesto per la propria difesa nel giudizio pendente. L'amministrazione aveva negato l'accesso richiamando l'assenza dei presupposti dell'accesso civico, la tutela della riservatezza dell'impresa interessata e l'insussistenza di un interesse concreto e attuale. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato e sull'accesso difensivo, nonché l'illegittimità del generico richiamo alla riservatezza, senza concreta dimostrazione del pregiudizio e senza interlocuzione con la controinteressata, e l'omessa valutazione della possibilità di accesso parziale con oscuramento dei dati riservati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In primo luogo ha ritenuto applicabile l'accesso civico generalizzato, che non richiede una posizione qualificata e consente il controllo diffuso sull'esercizio dell'attività amministrativa. Il documento richiesto riguardava l'esercizio di poteri amministrativi nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica ed era quindi coerente con le finalità di trasparenza. Il limite relativo alla tutela degli interessi economici e commerciali della controinteressata non è stato ritenuto dimostrato: l'amministrazione aveva formulato un generico richiamo alla riservatezza, senza motivare concretamente il pregiudizio derivante dall'ostensione e senza interpellare l'impresa interessata. Il Collegio ha inoltre riconosciuto il diritto di accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, ravvisando un rapporto di strumentalità tra il documento e le esigenze difensive prospettate nel giudizio pendente. L'amministrazione non poteva sindacare la concreta utilità o decisività del documento, ma doveva limitarsi a verificarne l'astratta pertinenza rispetto alla difesa. È stata altresì censurata l'omessa valutazione dell'accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni effettivamente riservate. Il diniego è stato annullato ed è stato ordinato a Marche Multiservizi S.p.A. di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, salva la possibilità di oscurare dati o informazioni realmente riservati. Non è stato nominato il commissario ad acta, non ravvisandosi ragioni per presumere l'inottemperanza. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    accesso ai documenti amministrativi

    Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva nelle controversie in materia di accesso.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    accesso civico generalizzato

    Consente l'accesso senza necessità di dimostrare una posizione giuridica qualificata, in funzione di trasparenza e controllo diffuso sull'attività amministrativa.

  • art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

    tutela degli interessi economici e commerciali della controinteressata

    Il limite all'accesso richiede una motivazione concreta circa il pregiudizio derivante dall'ostensione; un generico richiamo alla riservatezza non è sufficiente.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    accesso ai documenti amministrativi

    Disciplina l'accesso documentale, fondato sulla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale correlato al documento richiesto.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici

    Garantisce l'accesso difensivo quando la documentazione presenta un rapporto di strumentalità con la cura o la difesa di interessi giuridici.

  • art. 35 d.lgs. n. 36/2023

    accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni effettivamente riservate

    Impone di considerare la possibilità di limitare l'ostensione alle parti non riservate, mediante oscuramento delle informazioni tutelate.

Massime di principio

  • L'accesso civico generalizzato può essere esercitato anche in assenza di una posizione giuridica qualificata quando il documento riguarda l'esercizio dell'attività amministrativa nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, poiché l'ostensione è funzionale alla trasparenza e al controllo diffuso.
  • Il limite dell'accesso civico generalizzato posto a tutela degli interessi economici e commerciali non può essere applicato sulla base di un generico richiamo alla riservatezza: l'amministrazione deve motivare concretamente il pregiudizio derivante dall'ostensione e coinvolgere la controinteressata.
  • Nell'accesso difensivo, il rapporto di strumentalità tra il documento richiesto e l'esigenza di difesa è sufficiente quando la documentazione sia astrattamente pertinente alla controversia prospettata; l'amministrazione non può sostituirsi al giudice nella valutazione della concreta utilità o decisività probatoria del documento.
  • Anche quando sussistano esigenze di riservatezza, l'amministrazione deve valutare l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni effettivamente riservate, anziché negare integralmente l'ostensione senza un'adeguata ponderazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAccesso difensivoRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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