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Sentenza

Sentenza n. 3391/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento, pubblicato sul portale inpa in data 28.10.2025, con cui è stato reso noto al ricorrente l’esito della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)” (Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02), svoltasi in data 23 ottobre 2025, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 26, anziché il maggior punteggio di 27, per avere ritenuto non corretta la risposta fornita dal candidato al quesito n. 27; del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha ritenuto errata la risposta fornita dal candidato al quesito n. 27; nonché della eventuale graduatoria della prova scritta, ove nelle more approvata e pubblicata, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati e più specificamente, ove lesivi della posizione del ricorrente: dei verbali di formulazione e approvazione dei quiz di cui è causa; dei verbali di correzione delle prove scritte; dell’avviso recante aggiornamento del 29.10.2025: esiti prova scritta, pubblicati il 28.10.2025 del profilo assistenti codice 02, relativamente al risultato attribuito al ricorrente; della delibera della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025; della nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025; per l'emissione di ordinanza cautelare atipica di tipo propulsivo-riesaminativa, cd. di remand, tesa a riesaminare il punteggio attribuito di 27 in luogo di 26 attribuito; per la declaratoria del diritto del ricorrente all’ottenimento del punteggio relativo alla prova scritta di 27 in luogo di 26 assegnato, per essere corretta la risposta alla domanda n. 27.

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso, nella parte in cui al candidato era stato attribuito il punteggio di 26 anziché 27 per la risposta al quesito n. 27

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti destinati al Ministero della Giustizia, contestando la valutazione della risposta fornita al quesito n. 27, ritenuta errata dalla Commissione esaminatrice. Ha chiesto l’annullamento degli atti di correzione e degli atti connessi, nonché il riconoscimento del punteggio di 27 anziché 26 e, in via cautelare, l’adozione di una misura propulsivo-riesaminativa. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, tuttavia, l’Amministrazione ha comunicato l’annullamento in autotutela del quesito contestato e il conseguente ricalcolo del punteggio in favore del candidato. Il ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, oltre alla rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela del quesito n. 27 e il conseguente ricalcolo del punteggio avessero attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto, ossia il punteggio più elevato e una migliore collocazione nella graduatoria definitiva. È stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori del concorso sono destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio e il Ministero non è quindi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato il tempestivo esercizio dell’autotutela da parte dell’Amministrazione. È stato disposto il rimborso del contributo unificato al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare quando siano rispettati i termini e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato la facoltà di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
  • L’annullamento in autotutela di un quesito concorsuale e il conseguente ricalcolo del punteggio determinano la cessazione della materia del contendere quando attribuiscono al candidato il punteggio richiesto e producono il miglioramento della sua collocazione nella graduatoria.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estraneo al procedimento concorsuale e può essere considerato parte legittimata, indipendentemente dall’imputazione formale degli effetti degli atti impugnati.
  • Il giudizio amministrativo può essere definito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando siano integri il contraddittorio e l’istruttoria e siano rispettati i termini previsti dalla disposizione.
  • La tempestiva autotutela amministrativa che soddisfa la pretesa del ricorrente può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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