Cassazione Civile, Ordinanza n. 31991/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un assicurato aveva già promosso un primo giudizio contro la compagnia chiedendo il pagamento dell’indennizzo per danni all’autovettura coperti da una polizza contro atti vandalici; quel giudizio era stato definito con rigetto, ritenendosi che il contratto rinviasse a condizioni generali sottoscritte dall’assicurato e che il danno indennizzabile fosse limitato a euro 1.500,00. In un secondo giudizio lo stesso soggetto ha chiesto invece l’accertamento della falsità di quattro firme apposte sulla polizza, sostenendo che fossero apocrife e che la compagnia avesse usato un atto falso, con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La corte d’appello ha ritenuto che sul punto fosse già intervenuto giudicato esterno circa l’esistenza, validità, efficacia e riferibilità delle sottoscrizioni al contraente, e ha dichiarato in sostanza la preclusione sia dell’azione di falso sia di quella risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la nuova causa fosse diversa dalla precedente, che non si discuteva dell’applicabilità della polizza ma della falsità delle firme di ricezione/conoscenza, e che l’uso di un atto falso tra privati integra comunque illecito civile anche se il reato è stato depenalizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo non indicava le norme sostanziali asseritamente violate né ne ricostruiva il contenuto precettivo in rapporto alla decisione impugnata, in violazione dell’onere di specificità del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sul giudicato esterno relativo all’autenticità e riferibilità delle sottoscrizioni e alla preclusione di successive domande di falso e risarcitorie, indipendentemente dalla diversità formale delle domande o dal richiamo alla rilevanza aquiliana del fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 71 c.p.c.
La comunicazione dell’avviso al Pubblico Ministero presso l’ufficio competente integra l’osservanza del disposto nei giudizi civili in cui il suo intervento è obbligatorio, anche se non siano poi depositate conclusioni scritte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e il confronto tra tali norme e la decisione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone chiarezza, sinteticità e individuazione delle norme di diritto violate; in mancanza il motivo è inammissibile.
d.lgs. n. 149/2022
Richiamato come intervento che ha rafforzato l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme sostanziali asseritamente violate e non espone il raffronto tra il loro contenuto precettivo e la motivazione della sentenza impugnata.
- L’onere di specificità dei motivi ex art. 366 c.p.c. non può essere assolto con contestazioni generiche o con il mero richiamo a principi astratti: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza.
- La censura è inammissibile quando non attacca la reale base decisoria del provvedimento impugnato, specie se la decisione si fonda sul giudicato esterno e il ricorso insiste invece su profili diversi o solo apparentemente connessi.
- Il giudicato esterno può precludere la proposizione di domande successive quando nel primo giudizio sia stato già accertato un punto decisivo del rapporto, quale l’esistenza, validità, efficacia e riferibilità di un documento contrattuale e delle sottoscrizioni che lo compongono.
- La preclusione da giudicato opera anche rispetto a domande conseguenziali, come quella risarcitoria, se esse presuppongono un accertamento incompatibile con quanto già definitivamente deciso nel precedente giudizio.
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