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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’ente ha pagato la somma dovuta, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ponendo però a carico del Comune solo il contributo unificato e non anche le residue spese del giudizio. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992, perché il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale e condannare l’ente anche alle spese processuali, non limitandosi al rimborso del contributo unificato; 2) nullità della sentenza per motivazione assente o meramente apparente/incongruente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, le somme dovute a titolo di spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario, se non pagate entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, possono essere azionate con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato e senza formale messa in mora. Ha però ritenuto che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, il giudice debba comunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nella specie, la motivazione con cui il giudice di merito aveva sostanzialmente compensato le residue spese, addossando il ritardo ai tempi interni dell’ente, è stata giudicata insufficiente e apodittica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato nel frontespizio come norma relativa alla rappresentanza/procura del ricorrente, senza specifica elaborazione in motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare che la regolazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza, anche in caso di cessazione della materia del contendere

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione mancante o apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma sulle spese nel processo tributario; la Corte la interpreta nel senso che la condanna alle spese può seguire il criterio della soccombenza e che la compensazione richiede ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate

  • art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per affermare che, dopo la novella, la condanna alle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    disposizione transitoria che rende applicabile la novella al processo in esame dal 10 giugno 2016

  • art. 282 c.p.c.

    il principio di efficacia esecutiva immediata della sentenza è esteso al processo tributario quanto al capo sulle spese in favore del contribuente

  • art. 69, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    prevede il pagamento entro 90 giorni dalla notifica della sentenza e consente l’ottemperanza senza attendere il giudicato

  • art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come modalità di esecuzione del pagamento dovuto in base alla sentenza tributaria

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicato come regola generale che richiede il giudicato, da cui però il caso delle spese in favore del contribuente è distinto

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    per le spese a favore dell’amministrazione finanziaria la riscossione può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato per l’attuale denominazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la condanna alle spese in favore del contribuente o del difensore antistatario è immediatamente esecutiva e, se non adempiuta entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato e senza necessità di formale messa in mora.
  • La disciplina delle spese a favore del contribuente differisce da quella delle spese spettanti all’amministrazione finanziaria, per le quali la riscossione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento, il giudice deve comunque decidere sulle spese applicando la soccombenza virtuale, cioè verificando quale parte sarebbe risultata soccombente se il merito fosse stato deciso.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione esplicita, non illogica e non erronea, ancorata a gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione apodittica o meramente assertiva è censurabile in cassazione.
  • Il controllo di legittimità sulle spese è ammissibile quando la censura riguarda l’erronea attribuzione della qualità di soccombente o la violazione del principio di soccombenza, anche nel caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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