Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato il Comune di Milano alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’ente ha pagato la somma dovuta, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ponendo però a carico del Comune solo il contributo unificato e non anche le residue spese del giudizio. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15 d.lgs. 546/1992, perché il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale e condannare l’ente anche alle spese processuali, non limitandosi al rimborso del contributo unificato; 2) nullità della sentenza per motivazione assente o meramente apparente/incongruente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, le somme dovute a titolo di spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario, se non pagate entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, possono essere azionate con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato e senza formale messa in mora. Ha però ritenuto che, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto, il giudice debba comunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Nella specie, la motivazione con cui il giudice di merito aveva sostanzialmente compensato le residue spese, addossando il ritardo ai tempi interni dell’ente, è stata giudicata insufficiente e apodittica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato nel frontespizio come norma relativa alla rappresentanza/procura del ricorrente, senza specifica elaborazione in motivazione
art. 91 c.p.c.
richiamato per affermare che la regolazione delle spese deve seguire il principio di soccombenza, anche in caso di cessazione della materia del contendere
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione mancante o apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale sul motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulle spese nel processo tributario; la Corte la interpreta nel senso che la condanna alle spese può seguire il criterio della soccombenza e che la compensazione richiede ragioni gravi ed eccezionali specificamente motivate
art. 69, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare che, dopo la novella, la condanna alle spese in favore del contribuente costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile
art. 12, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
disposizione transitoria che rende applicabile la novella al processo in esame dal 10 giugno 2016
art. 282 c.p.c.
il principio di efficacia esecutiva immediata della sentenza è esteso al processo tributario quanto al capo sulle spese in favore del contribuente
art. 69, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
prevede il pagamento entro 90 giorni dalla notifica della sentenza e consente l’ottemperanza senza attendere il giudicato
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come modalità di esecuzione del pagamento dovuto in base alla sentenza tributaria
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come regola generale che richiede il giudicato, da cui però il caso delle spese in favore del contribuente è distinto
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
per le spese a favore dell’amministrazione finanziaria la riscossione può avvenire solo dopo il passaggio in giudicato
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l’attuale denominazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario, la condanna alle spese in favore del contribuente o del difensore antistatario è immediatamente esecutiva e, se non adempiuta entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza, può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato e senza necessità di formale messa in mora.
- La disciplina delle spese a favore del contribuente differisce da quella delle spese spettanti all’amministrazione finanziaria, per le quali la riscossione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.
- Quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento, il giudice deve comunque decidere sulle spese applicando la soccombenza virtuale, cioè verificando quale parte sarebbe risultata soccombente se il merito fosse stato deciso.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una motivazione esplicita, non illogica e non erronea, ancorata a gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione apodittica o meramente assertiva è censurabile in cassazione.
- Il controllo di legittimità sulle spese è ammissibile quando la censura riguarda l’erronea attribuzione della qualità di soccombente o la violazione del principio di soccombenza, anche nel caso di cessazione della materia del contendere.
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