Cassazione Penale, Sentenza n. 7903/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/10/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 28/09/2021 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere. La richiesta di riesame era stata inviata via PEC il 9/10/2021 con l'atto principale sottoscritto digitalmente dal difensore, ma con allegati trasmessi in formato immagine non sottoscritti digitalmente per conformità. Il ricorrente ha dedotto: (1) erronea applicazione della normativa sulla presentazione telematica delle impugnazioni perché la richiesta di riesame non sarebbe un vero e proprio atto di impugnazione; (2) in ogni caso la mancata sottoscrizione digitale degli allegati non avrebbe dovuto rendere inammissibile l'istanza, essendo possibile riservare l'esposizione dei motivi fino all'udienza e integrare successivamente documenti o motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina stabilita dal d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020), art. 24 (e richiamata anche come art. 26 comma 6-sexies nella motivazione), impone che gli atti di impugnazione trasmessi via PEC siano sottoscritti digitalmente e che le copie informatiche per immagine degli allegati siano sottoscritte per conformità all'originale dal difensore; la mancata sottoscrizione delle copie immagine rileva a pena di inammissibilità. Ha altresì precisato che la richiesta di riesame costituisce un mezzo di impugnazione e, dunque, è assoggettata a questa disciplina. Conseguentemente l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)
"l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati... e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"
La corte ha interpretato la disposizione come imponente, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale dell'atto telematico e la sottoscrizione per conformità da parte del difensore delle copie immagine degli allegati trasmessi via PEC
art. 26, comma 6-sexies, lett. b), della L. n. 176/2020
Richiama la sanzione di inammissibilità per le impugnazioni trasmesse via PEC quando mancano le sottoscrizioni digitali richieste (atto e/o allegati); il Tribunale l'ha applicata alla richiesta di riesame
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il procedimento di riesame e le modalità di deposito: la Corte ricorda che la disciplina delle impugnazioni si applica al riesame e che, in alternativa, le parti possono sempre depositare gli atti in forma cartacea presso la cancelleria ai sensi dell'art. 309, comma 7
Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (sentenza Buffa)
Giurisprudenza di legittimità che qualifica il riesame delle ordinanze cautelari come mezzo di impugnazione; la Cassazione fa leva su questo precedente per confermare l'applicabilità della disciplina sulle impugnazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma menzionata nella sentenza per disporre che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia onerato delle spese processuali
Massime di principio
- La richiesta di riesame avverso ordinanze cautelari è considerata atto di impugnazione e soggetta alle stesse formalità previste per le impugnazioni.
- Se si opta per l'invio tramite PEC, l'atto principale deve essere sottoscritto digitalmente e le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere sottoscritte per conformità dal difensore; la mancata sottoscrizione può comportare l'inammissibilità dell'atto.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, si può o (a) provvedere alla completa sottoscrizione digitale di atto e allegati, oppure (b) depositare l'atto e gli allegati in forma cartacea presso la cancelleria del giudice.
- La possibilità di riservare l'esposizione dei motivi non esonera dal rispetto dei requisiti formali di sottoscrizione degli atti trasmessi telematicamente.
- Quando gli allegati non sono già acquisiti agli atti e sono rilevanti per la valutazione della misura cautelare (es. documenti provanti idoneo alloggio per arresti domiciliari), la loro mancata sottoscrizione per conformità è particolarmente critica, poiché incide sulla certezza della provenienza e genuinità dei documenti.
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