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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7903/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/10/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 28/09/2021 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere. La richiesta di riesame era stata inviata via PEC il 9/10/2021 con l'atto principale sottoscritto digitalmente dal difensore, ma con allegati trasmessi in formato immagine non sottoscritti digitalmente per conformità. Il ricorrente ha dedotto: (1) erronea applicazione della normativa sulla presentazione telematica delle impugnazioni perché la richiesta di riesame non sarebbe un vero e proprio atto di impugnazione; (2) in ogni caso la mancata sottoscrizione digitale degli allegati non avrebbe dovuto rendere inammissibile l'istanza, essendo possibile riservare l'esposizione dei motivi fino all'udienza e integrare successivamente documenti o motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina stabilita dal d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020), art. 24 (e richiamata anche come art. 26 comma 6-sexies nella motivazione), impone che gli atti di impugnazione trasmessi via PEC siano sottoscritti digitalmente e che le copie informatiche per immagine degli allegati siano sottoscritte per conformità all'originale dal difensore; la mancata sottoscrizione delle copie immagine rileva a pena di inammissibilità. Ha altresì precisato che la richiesta di riesame costituisce un mezzo di impugnazione e, dunque, è assoggettata a questa disciplina. Conseguentemente l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    "l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati... e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"

    La corte ha interpretato la disposizione come imponente, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale dell'atto telematico e la sottoscrizione per conformità da parte del difensore delle copie immagine degli allegati trasmessi via PEC

  • art. 26, comma 6-sexies, lett. b), della L. n. 176/2020

    Richiama la sanzione di inammissibilità per le impugnazioni trasmesse via PEC quando mancano le sottoscrizioni digitali richieste (atto e/o allegati); il Tribunale l'ha applicata alla richiesta di riesame

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di riesame e le modalità di deposito: la Corte ricorda che la disciplina delle impugnazioni si applica al riesame e che, in alternativa, le parti possono sempre depositare gli atti in forma cartacea presso la cancelleria ai sensi dell'art. 309, comma 7

  • Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (sentenza Buffa)

    Giurisprudenza di legittimità che qualifica il riesame delle ordinanze cautelari come mezzo di impugnazione; la Cassazione fa leva su questo precedente per confermare l'applicabilità della disciplina sulle impugnazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma menzionata nella sentenza per disporre che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia onerato delle spese processuali

Massime di principio

  • La richiesta di riesame avverso ordinanze cautelari è considerata atto di impugnazione e soggetta alle stesse formalità previste per le impugnazioni.
  • Se si opta per l'invio tramite PEC, l'atto principale deve essere sottoscritto digitalmente e le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere sottoscritte per conformità dal difensore; la mancata sottoscrizione può comportare l'inammissibilità dell'atto.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, si può o (a) provvedere alla completa sottoscrizione digitale di atto e allegati, oppure (b) depositare l'atto e gli allegati in forma cartacea presso la cancelleria del giudice.
  • La possibilità di riservare l'esposizione dei motivi non esonera dal rispetto dei requisiti formali di sottoscrizione degli atti trasmessi telematicamente.
  • Quando gli allegati non sono già acquisiti agli atti e sono rilevanti per la valutazione della misura cautelare (es. documenti provanti idoneo alloggio per arresti domiciliari), la loro mancata sottoscrizione per conformità è particolarmente critica, poiché incide sulla certezza della provenienza e genuinità dei documenti.

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