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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09077/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di crediti erariali e contributivi per tasse, tributi e contributi previdenziali, in gran parte ammessi e in parte esclusi dal giudice delegato per ritenuta prescrizione di alcune pretese portate da tre cartelle di pagamento. L’agente della riscossione proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo che la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta, in particolare, dalla notifica di un avviso di intimazione e dalla presentazione da parte della società poi fallita di domande di rateazione e di definizione agevolata. Il tribunale respingeva l’opposizione ritenendo non provata la corrispondenza tra l’avviso di intimazione e una specifica cartella, insufficiente la sola nota di accoglimento della rateazione senza l’istanza originaria e, in generale, non documentati atti idonei a interrompere la prescrizione. In Cassazione la ricorrente deduceva: ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale rilevato d’ufficio il difetto di corrispondenza tra intimazione e cartella; violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c. per avere negato la riconducibilità dell’intimazione alla cartella; ulteriore ultrapetizione per avere considerato mancante l’istanza di rateazione; violazione degli artt. 2944 e 2945 c.c. e della legge n. 335/1995 per il mancato riconoscimento dell’efficacia interruttiva delle istanze di rateazione e rottamazione; omessa pronuncia sull’efficacia degli atti successivi alla rateazione; violazione degli artt. 1988, 2697 e 2735 c.c. e dell’art. 93 l.fall. in tema di opponibilità degli atti; infine, violazione delle norme sulle spese. La Corte ha rigettato i primi due motivi, accogliendo solo in parte il terzo e integralmente il quarto, ritenendo che la domanda di rateizzazione del debito, unitamente ai pagamenti effettuati, costituisca riconoscimento del debito e quindi atto interruttivo della prescrizione, e che il tribunale abbia motivato in modo apparente nel precludere la valutazione dell’istanza di rateazione sulla sola base della mancata produzione dell’istanza stessa, pur essendo stata prodotta la nota di accoglimento e dedotti ulteriori elementi presuntivi. I motivi quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto in parte il terzo motivo e interamente il quarto, dichiarando assorbiti il quinto, il sesto e il settimo. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. La ratio dell’accoglimento risiede nel riconoscimento della potenziale efficacia interruttiva dell’istanza di rateazione e nella censura alla motivazione del tribunale, ritenuta apparente nella parte in cui aveva precluso il vaglio dell’istanza senza una completa disamina degli elementi documentali e presuntivi offerti dalla parte.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    norma sul ricorso di ammissione al passivo richiamata come base della domanda di insinuazione del credito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell’avviso di intimazione alla cartella di pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa l’efficacia interruttiva e la corrispondenza tra gli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare il preteso vizio di ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché l’eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio.

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso fondati su nullità della sentenza/decreto e ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato quale norma che attribuisce efficacia interruttiva al riconoscimento del debito; la Corte valorizza la domanda di rateazione come possibile riconoscimento.

  • art. 2945, 1° co., c.c.

    richiamato in tema di effetti dell’interruzione della prescrizione e decorrenza del nuovo termine.

  • art. 3, 9° co., legge n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della prescrizione dei crediti contributivi.

  • art. 3, 10° co., legge n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della prescrizione dei crediti contributivi.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valenza confessorie degli atti di rateazione/definizione agevolata.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di confessione e opponibilità del contenuto degli atti al curatore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità per omessa pronuncia e sull’utilizzo delle prove acquisite.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese.

  • art. 92, 2° co., c.p.c.

    richiamato per sostenere la possibile compensazione delle spese.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dalla Corte per affermare che la prova presuntiva consente inferenze ragionevoli non basate su nesso causale assolutamente necessario.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere, per effetto dell’accoglimento del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato base rispetto al quale opera il possibile ulteriore importo.

Massime di principio

  • L’eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti al processo, senza che ciò integri ultrapetizione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa l’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, salvo errori di diritto o motivazione costituzionalmente rilevante.
  • La domanda di rateizzazione del debito, specie se seguita da pagamenti eseguiti secondo il piano di rientro, può integrare riconoscimento del debito e quindi costituire atto interruttivo della prescrizione, con decorrenza di un nuovo termine dalla scadenza delle singole rate.
  • In materia di prova per presunzioni, non è necessario che il fatto ignoto discenda dal fatto noto con necessità assoluta ed esclusiva; è sufficiente che l’inferenza sia ragionevolmente possibile secondo criteri di normalità.
  • La motivazione è apparente quando il giudice, pur decidendo, non esplicita un percorso logico-giuridico idoneo a rendere comprensibile il ragionamento seguito, con conseguente nullità della decisione.
  • La mera produzione della nota di accoglimento di una rateazione può non essere sufficiente, ma il giudice deve valutare in modo completo gli elementi documentali e presuntivi che consentono di ricostruire il contenuto dell’istanza e la sua valenza interruttiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàPrescrizione

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