Cassazione Civile, Ordinanza n. 26057/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio definito dalla sentenza della Cassazione n. 6910/2026, pubblicata il 23 marzo 2026, il ricorso della società contro la propria controparte era stato respinto, con liquidazione delle spese a carico della società. Il difensore della parte vittoriosa aveva chiesto nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la distrazione delle spese in proprio favore, ma la sentenza aveva omesso di provvedervi. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo di integrare il dispositivo. La società è stata intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione, rilevando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese va rimediata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, e non con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta non costituisce domanda autonoma. Ha disposto l'aggiunta, dopo la menzione del 15%, delle parole «da distrarsi in favore dell’avv. Michele Pesiri» nel dispositivo della sentenza n. 6910/2026 e l'annotazione della correzione sull'originale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
artt. 287 e 288 c.p.c.
in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma
L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del difensore può essere corretta ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.; non occorre ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione, perché l'istanza non è una domanda autonoma.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo
Il richiamo dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. alla procedura di correzione è coerente con l'impiego di tale rimedio per la distrazione delle spese e consente al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
art. 391-bis c.p.c.
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione
Il procedimento di correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore si rimedia con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce una domanda autonoma.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per integrare una pronuncia della Corte di cassazione che abbia omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese del difensore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25995/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25998/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25999/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26001/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26002/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26009/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →