Sentenza n. 117/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’Avviso Fida Pascolo 2026 del Comune di Barisciano, prot. n. 12143 del 17 novembre 2025, pubblicato all’Albo Pretorio; - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barisciano n. 102 del 14 novembre 2025, avente ad oggetto “Pascolo 2026. Approvazione avviso Fida Pascolo e relativi canoni concessori”; - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barisciano n. 123 del 31 dicembre 2025, avente ad oggetto “Pascolo estivo 2026. Assegnazione in godimento terre comunali ad uso pascolo estivo”, con la quale sono stati assegnati i pascoli per l’anno 2026 senza includere la società ricorrente; nella parte in cui stabilisce criteri discriminatori per l'assegnazione dei pascoli, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso Fida Pascolo 2026, deliberazioni comunali di approvazione dei criteri e di assegnazione dei pascoli, nella parte ritenuta discriminatoria e lesiva dell'impresa ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, che negli anni precedenti aveva ottenuto l'assegnazione di terreni pascolivi comunali, ha impugnato l'avviso Fida Pascolo 2026 e le deliberazioni comunali connesse, deducendo: violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per mancata pubblicazione all'albo pretorio; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di parità di trattamento, con eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza, in relazione ai requisiti richiesti alle società di persone, tra cui la residenza dei titolari nel Comune e la presenza nel territorio comunale di strutture e codice di stalla; contraddittorietà e irragionevolezza della previsione temporale che limitava la variazione del numero dei capi portati al pascolo al 10%, nonostante l'intervallo tra domanda e monticazione; contraddittorietà delle sanzioni previste. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la società non aveva presentato alcuna domanda di partecipazione all'assegnazione dei pascoli per il 2026 e che l'avviso non conteneva clausole immediatamente escludenti tali da consentire l'impugnazione senza partecipazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La mancata presentazione della domanda di assegnazione per il 2026 era incontestata. Il Collegio ha ritenuto che le censure dedotte non riguardassero clausole immediatamente escludenti, cioè previsioni tali da impedire in radice la presentazione della domanda. L'avviso era stato pubblicato e, secondo quanto non contestato, il rappresentante dell'impresa era residente nel Comune di Barisciano e la società aveva sede nel medesimo Comune, sicché la ricorrente avrebbe potuto partecipare alla procedura. Anche l'avviso dell'anno precedente, cui la società aveva partecipato, era ritenuto coincidente con quello del 2026. L'atto di assegnazione sarebbe diventato lesivo soltanto a fronte della presentazione e del rigetto, totale o parziale, di una domanda della ricorrente; in assenza della domanda, esso si limitava a individuare i destinatari di un'assegnazione non richiesta. Il TAR ha richiamato, per analogia, l'orientamento in materia di appalti sulla necessità della rituale partecipazione alla procedura. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 32 l. 69/2009
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione agli obblighi di pubblicazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per il difetto di interesse.
art. 1 d.lgs. 33/2013
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza, senza esame nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
Invocato quale parametro della parità di trattamento e del divieto di discriminazione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato quale parametro di buon andamento e imparzialità; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 60 c.p.a. per l'avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Chi intende contestare l'esito di una procedura selettiva o di assegnazione deve, di regola, presentare la relativa domanda; in assenza di partecipazione, il ricorso è ammissibile soltanto quando siano impugnate clausole immediatamente escludenti, tali da impedire in radice la presentazione della domanda.
- La mancata presentazione della domanda impedisce di ravvisare l'attualità della lesione derivante dall'atto applicativo di assegnazione, quando tale atto individui soltanto i destinatari di un beneficio o di un'assegnazione non richiesti dal ricorrente.
- La clausola che stabilisce requisiti posseduti dall'interessato e non gli impedisce di presentare la domanda non è immediatamente escludente; le eventuali illegittimità potranno essere contestate dopo la partecipazione e l'adozione di un atto lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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