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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di intimazione relativo all'anno d'imposta 2015, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia della cartella di pagamento. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto, perché i giudici tributari avevano ritenuto provata la notifica sulla base di avvisi di ricevimento e di altra documentazione prodotta in copia fotostatica. Nel ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel valorizzare mere copie fotostatiche non corroborate dagli originali, nonostante egli avesse specificamente disconosciuto la conformità dei documenti prodotti e avesse contestato l'esistenza stessa degli originali; chiedeva quindi che l'ufficio o l'agente della riscossione fossero onerati della produzione degli originali, anche mediante ordine di esibizione, per verificare la reale notifica della cartella presupposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il disconoscimento delle copie fotostatiche, quando sia specifico e chiaro, è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria della copia nei limiti del suo valore rappresentativo, pur non determinando automaticamente l'inutilizzabilità del documento come nel disconoscimento ex art. 215 c.p.c. Il giudice di merito, una volta sollevata la contestazione, avrebbe dovuto verificare concretamente la conformità tra copie e originali anche sulla base degli elementi istruttori disponibili e di eventuali presunzioni, oppure, in difetto, ordinare la produzione degli originali per effettuare il confronto. Poiché la CTR si era limitata ad affermare in modo apodittico l'esibizione di avvisi di ricevimento e atti idonei a provare la notifica, senza svolgere tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte concentra la decisione sull'art. 2719 c.c.; le mere riproduzioni fotografiche hanno valore probatorio solo nei limiti in cui non siano specificamente contestate o siano riscontrate dal giudice.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico e chiaro; se efficacemente effettuato, il giudice deve verificare la conformità con gli originali o acquisire questi ultimi, potendo utilizzare anche altri mezzi di prova e presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione dell'Agenzia al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Evocato indirettamente nella giurisprudenza richiamata, in tema di produzione di documenti nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario, il disconoscimento della copia fotostatica di un documento deve essere espresso in modo specifico, indicando il documento contestato e le ragioni della difformità; contestazioni generiche o di stile non sono sufficienti.
  • Il disconoscimento della conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: non preclude automaticamente la valutazione giudiziale del documento, ma impone al giudice di accertarne la conformità con gli originali o con altri elementi istruttori, anche presuntivi.
  • Quando la prova di una notificazione è affidata a copie fotostatiche di avvisi di ricevimento o di relate di notifica e la controparte ne contesta specificamente la conformità, il giudice deve compiere un confronto concreto tra copia e originale; in mancanza, deve disporre la produzione degli originali se rilevanti ai fini della decisione.
  • Nel contenzioso tributario, la prova della notifica degli atti presupposti non può fondarsi su un'affermazione apodittica della sufficienza delle copie prodotte, ma richiede una verifica motivata della loro attendibilità e conformità all'originale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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