Cassazione Penale, Sentenza n. 27183/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il provvedimento del G.I.P. del 07/02/2025 che disponeva il sequestro preventivo di una porzione di giardino di proprieta' dell'indagato, ritenuta in parte insistente su strada pubblica. Il ricorrente deduce contraddittorieta' e illogicita' della motivazione del Tribunale, sostenendo che: a) la documentazione dimostra la costruzione in difformita' dal permesso di costruire; b) l'estinzione della contravvenzione urbanistica non ha sanato l'illegittima costruzione; c) la parte di muro difforme ha effettivamente occupato e ostruito una strada pubblica; d) le note comunali dimostrerebbero la consapevolezza dell'attuale proprietario e quindi la responsabilita' soggettiva anche per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.; e) la condotta ha natura permanente e non si estingue per successione ereditaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia censurato l'ordinanza per contraddittorieta' e illogicita' della motivazione (vizio ascrivibile all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), mentre il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e probatorio e' ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo la quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la mera apparente motivazione, ma non l'illogicita' manifesta, che andrebbe dedotta con il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto (declarato inammissibile) e resta impregiudicata l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva annullato il sequestro per difetto di fumus commissi delicti.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; nel caso di specie il riesame era stato proposto dall'indagato ed ha portato all'annullamento del sequestro da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
art. 633 cod. pen.
norma penale richiamata quale titolo del reato contestato (occupazione abusiva di terreno altrui o equivalenti) oggetto della valutazione del fumus commissi delicti
art. 639-bis cod. pen.
norma penale richiamata tra i reati contestati all'indagato; la Corte non entra nel merito dell'accertamento di tali reati ma segnala che la misura cautelare era stata disposta in relazione a tali contestazioni
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
disciplinante il motivo di ricorso per cassazione relativo a contraddittorieta' o illogicita' della motivazione: la Corte ha ritenuto che tale motivo non sia consentito quando il ricorso avverso ordinanze di sequestro deve essere proposto soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio e' ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso che lamentava illogicita' della motivazione
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua)
orientamenti richiamati che chiariscono come nella nozione di "violazione di legge" rientrino la mancanza assoluta di motivazione o la mera apparente motivazione, mentre l'illogicita' manifesta della motivazione non puo' essere fatta valere con il rimedio ex art. 325 c.p.p. e va dedotta con il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze riguardanti sequestri preventivi o probatori e' ammissibile soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; non puo' essere usato per censurare con generiche doglianze di illogicita' o contraddittorieta' della motivazione.
- Per far valere vizi della motivazione in Cassazione occorre verificare se essi configurino una vera e propria violazione di legge (es. assoluta mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente); se no, tali censure sono inammissibili e devono essere dedotte nel giudizio di merito o con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari reali e si dispone il riesame, e' fondamentale valorizzare nel primo e nel secondo grado tutta la documentazione oggettiva (permessi, grafici, note comunali) e dedurre specificamente i profili di illegittimita' procedurale o di carenza motivazionale che possano essere inquadrati come violazioni di legge.
- La Corte di Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni di fatto e delle prove salvo che la censura non riguardi profili di diritto o la totale assenza di motivazione; quindi contestazioni sull'esistenza del fumus o sulla qualificazione dei fatti devono essere coltivate in sede di merito e ben motivate per poter poi eventualmente essere rilevanti in Cassazione.
- Se la censura riguarda la qualifica della condotta come reato permanente o meno (rilevante ai fini della prescrizione e del fumus), occorre che tale profilo sia adeguatamente sviluppato e provato nei gradi precedenti, e che la sua violazione integri una violazione di legge se si intende dedurla in Cassazione contro ordinanze di sequestro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27292/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27295/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27300/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27061/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27062/2025 del 24/07/2025
- Sentenza penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27064/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →