Cassazione Penale, Sentenza n. 4267/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pisa per il delitto tentato di furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n.2 prima ipotesi, e 61 n.5 cod. pen.), per avere forzato la porta di un'associazione e tentato di impossessarsi di beni, non riuscendovi per l'intervento delle forze dell'ordine. I motivi di ricorso erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze eterogenee, sostenendo che la Corte non avrebbe valutato l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 prima ipotesi nel giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti, nonostante un appello che avrebbe dovuto porre tale questione; (2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, per assenza dei calcoli intermedi del primo giudice e mancata specifica motivazione sulla scelta del metodo di quantificazione della pena per il tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che i ricorrenti non avevano formulato un specifico motivo di appello relativo all'esclusione della contestata aggravante dal bilanciamento delle circostanze eterogenee, rendendo il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre non risultava dagli atti che la pena fosse stata aumentata o che la pena base fosse stata determinata tenendo conto di tale aggravante, né che i limiti edittali fossero stati superati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla determinazione della pena, seppur sintetica, fosse sufficiente: è ammesso sia il metodo diretto sia il metodo bifasico per la quantificazione della pena nel tentativo, purché la riduzione sia contenuta entro i limiti di legge e la scelta sia motivata; i giudici del merito avevano richiamato la gravità del fatto e le precedenti condotte. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità in colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferita alla configurazione del tentativo: i giudici hanno trattato il fatto come tentativo e applicato i principi relativi alla determinazione della pena per il tentativo (possibilità di metodo diretto o bifasico, con obbligo di motivazione).
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto: la pena è stata valutata nei limiti edittali previsti per il furto, tenendo conto delle riduzioni per il tentativo.
art. 625 n. 2 prima ipotesi cod. pen.
Aggravante per il furto commesso con effrazione o violazione di domicilio: la Corte ha osservato che l'aggravante era stata contestata ma non è emerso che la pena fosse stata aumentata tenendone conto; inoltre l'esclusione dall'operazione di bilanciamento non è stata dedotta in modo specifico in appello.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante considerata dal giudice di merito nel bilanciamento complessivo insieme alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale sulla specificità dei motivi di cassazione: applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo, poiché non era stato dedotto in appello un specifico punto relativo all'esclusione dell'aggravante dal bilanciamento.
art. 99 cod. pen.
Richiamata in relazione alla posizione del Fuso (circostanza di recidiva o precedenti rilevanti); i precedenti individuali sono stati valutati ai fini della congruità della pena.
Massime di principio
- In cassazione un motivo è inammissibile se in sede di appello non è stato specificamente dedotto il profilo di illegittimità contestato; è necessario articolare con precisione la doglianza sul punto che si vuole far valere.
- L'aggravante contestata non produce automaticamente pregiudizio impugnatorio se non risulta che sia stata utilizzata per aumentare la pena o per fissare la pena base al di fuori dei limiti edittali: il ricorrente deve dimostrare il nesso causale tra la valutazione dell'aggravante e l'aumento della pena.
- Per la determinazione della pena nel reato tentato sono ammessi sia il metodo diretto sia il metodo bifasico (calcolo con diminuzione dalla pena del consumato), ma la scelta deve essere motivata e la riduzione deve rispettare il limite da un terzo a due terzi; una motivazione sintetica che richiama la gravità del fatto e i precedenti può essere sufficiente se consente di comprendere la logica della determinazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di specificità o fondatezza, il giudice di legittimità può condannare i ricorrenti alle spese e, se ravvisa colpa, al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
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