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Sentenza

Sentenza n. 782/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’annullamento dell'Ordinanza n.122 del 4.5.21, con cui il Comune di Gallipoli ingiungeva alla Sig.ra Loredana Nuzzaci, quale Legale Rappresentante della Società 3G S.r.l., di demolire le opere abusive e ripristinare, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza, lo stato dei luoghi dell'area identificata in Catasto al fg.2 p.lla 982 in Gallipoli, località marittima di Rivabella, di proprietà della Società 3G S.r.l., nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto ed in particolare, e ove occorra, la relazione di sopralluogo del 14.04.21, nonché anche allo stato non conosciuto, con riserva di eventuali motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202101131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria dell’area e la società proprietaria hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Gallipoli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la relazione di sopralluogo. Nel corso del giudizio, prima che la causa fosse trattenuta in decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il giudice ha rilevato che, fino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo quest’ultimo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state dichiarate irripetibili e compensate, considerata la mancata costituzione in giudizio del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente può disporre dell’azione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa tempestivamente dalla parte ricorrente impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio alla prosecuzione del giudizio.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate e dichiarate irripetibili quando l’amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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