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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali, presentata dal ricorrente in data 13 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202300351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio della Regione Abruzzo sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali relative all'ultima VIA e all'ultima VINCA per l'apertura di una discoteca all'aperto presso uno stabilimento balneare a Pescara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 13 ottobre 2023 alla Regione Abruzzo un'istanza per ottenere l'accesso alle informazioni ambientali contenute nell'ultima valutazione di impatto ambientale e nell'ultima valutazione di incidenza ambientale rilasciate in relazione all'apertura di una discoteca all'aperto presso uno stabilimento balneare a Pescara. Con ricorso notificato e depositato il 16 novembre 2023, ai sensi degli artt. 7 d.lgs. 195/2005 e 116 c.p.a., ha chiesto l'annullamento del silenzio, l'ostensione dei documenti o, in subordine, l'esternazione delle ragioni del mancato accoglimento. La Regione e la società controinteressata, ritualmente intimate, non si sono costituite. Dopo che il TAR aveva disposto un'istruttoria diretta ad accertare se la Regione detenesse le informazioni e se il progetto fosse assoggettato a VIA e VINCA, l'amministrazione non ha fornito gli elementi richiesti. Il ricorrente non aveva indicato gli estremi delle valutazioni, reperibili tramite i link ai procedimenti presenti sul sito regionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando il silenzio non come diniego tacito avente valore provvedimentale, ma come inadempimento dell'obbligo di provvedere, azionabile con il rito di cui all'art. 116 c.p.a. Le informazioni richieste rientrano nell'ampia nozione di informazione ambientale accessibile e la Regione era tenuta a pronunciarsi entro i termini previsti dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 195/2005 con un provvedimento espresso e motivato. La Regione non ha riscontrato l'istanza né ha assolto l'onere di allegare la mancata detenzione delle informazioni; inoltre, non ha adempiuto all'ordine istruttorio del TAR. Il giudice non ha ordinato direttamente l'ostensione, ma ha imposto alla Regione di adottare una determinazione espressa e motivata entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le spese non sono ripetibili nei confronti delle parti non costituite, anche in ragione della mancata indicazione da parte del ricorrente degli estremi della VIA e della VINCA, reperibili attraverso i link sul sito regionale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 195/2005

    I documenti richiesti dal ricorrente con l’istanza del 13 ottobre 2023 rientrano nell’ampia nozione di informazione ambientale accessibile, fornita dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la quale ricomprende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente” lo stato degli elementi dell’ambiente, le emissioni, le misure adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana.

    La nozione di informazione ambientale è ampia e comprende le informazioni, in qualunque forma materiale, concernenti gli elementi dell'ambiente e le misure o attività che li riguardano; i documenti richiesti in relazione alle valutazioni ambientali vi rientrano.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005

    Alla luce del predetto quadro normativo, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali non è configurabile come silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma come inadempimento all’obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2005, con la proposizione del rito speciale disciplinato dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

    L'informazione ambientale detenuta deve essere resa disponibile a chiunque la richieda, senza necessità di dichiarare un interesse; il silenzio non equivale a un diniego tacito, ma costituisce inadempimento.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 195/2005

    La Regione Abruzzo, in capo alla quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali, non ha riscontrato, nei termini di cui all’articolo 3, comma 2, l’istanza di accesso del ricorrente con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.

    L'amministrazione deve mettere a disposizione l'informazione quanto prima e, di regola, entro trenta giorni; il termine può arrivare a sessanta giorni solo per richieste complesse, con tempestiva comunicazione della proroga e dei relativi motivi. Il mancato riscontro espresso e motivato integra inadempimento.

  • art. 5, comma 1, lettera a), d.lgs. 195/2005

    La Regione Abruzzo, sulla quale grava l’onere di allegare la mancata detenzione delle informazioni ambientali richieste, non ha neppure adempiuto all’incombente istruttorio richiestole dal Tribunale, volto a verificare “l’assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale del progetto di apertura dello stabilimento balneare e della discoteca in oggetto” e, dunque, la detenzione della documentazione contenente le informazioni ambientali richieste dal ricorrente con l’istanza del 13 ottobre 2023.

    Se l'autorità destinataria non detiene l'informazione, deve negare l'accesso e trasmettere rapidamente l'istanza all'autorità che la detiene, ove conosciuta, informando il richiedente. Nel giudizio, l'amministrazione deve allegare la mancata detenzione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 195/2005

    Alla luce del predetto quadro normativo, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali non è configurabile come silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma come inadempimento all’obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2005, con la proposizione del rito speciale disciplinato dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

    L'eventuale rifiuto, totale o parziale, deve essere comunicato per iscritto entro i termini previsti, con indicazione dei motivi; il silenzio non sostituisce tale comunicazione.

  • art. 7 d.lgs. 195/2005

    Alla luce del predetto quadro normativo, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali non è configurabile come silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma come inadempimento all’obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2005, con la proposizione del rito speciale disciplinato dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

    La tutela contro l'inadempimento dell'obbligo di provvedere sull'accesso alle informazioni ambientali è esperibile davanti al giudice amministrativo mediante il rito speciale dell'art. 116 c.p.a.

  • art. 116 c.p.a.

    Alla luce del predetto quadro normativo, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali non è configurabile come silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma come inadempimento all’obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 2005, con la proposizione del rito speciale disciplinato dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

    Il rito speciale di accesso è utilizzabile per far valere l'inadempimento dell'autorità che non si pronuncia sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali.

Massime di principio

  • Le informazioni concernenti valutazioni ambientali rientrano nella nozione ampia di informazione ambientale accessibile; il diritto può essere esercitato da chiunque, senza dover dichiarare un interesse.
  • Il silenzio dell'autorità su un'istanza di accesso alle informazioni ambientali non equivale a un diniego tacito: costituisce inadempimento dell'obbligo di provvedere ed è tutelabile con il rito speciale dell'art. 116 c.p.a., in relazione all'art. 7 d.lgs. 195/2005.
  • L'autorità destinataria deve riscontrare l'istanza entro i termini stabiliti, con provvedimento espresso e motivato; se non detiene le informazioni, deve darne conto e trasmettere l'istanza all'autorità detentrice ove conosciuta.
  • Nel giudizio sull'accesso ambientale grava sull'amministrazione l'onere di allegare la mancata detenzione delle informazioni richieste; la mancata risposta anche all'incombente istruttorio disposto dal giudice non assolve tale onere.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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