Cassazione Civile, Ordinanza n. 05429/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014, relativo al parziale versamento dell'imposta su alloggi di edilizia residenziale pubblica. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'ATER, riconoscendo l'esenzione IMU per gli immobili, ritenendoli "alloggi sociali" ai sensi della disciplina speciale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due censure. Con il primo motivo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, sostenendo che per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti ERP la norma prevede solo la detrazione di euro 200,00 (comma 10) e non l'esenzione, riservata invece agli alloggi sociali; ha inoltre contestato la mancata prova dei requisiti dell'alloggio sociale, in particolare l'uso come abitazione principale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e del d.m. 22 aprile 2008, lamentando che la CTR non avrebbe verificato la sussistenza dei requisiti tipici dell'alloggio sociale e avrebbe trascurato che gli immobili erano locati, con canoni non simbolici, richiamando giurisprudenza che esclude l'esenzione per immobili non utilizzati direttamente dall'ente e produttivi di reddito. La controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del primo motivo per asserita genericità.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha chiarito che, per l'annualità 2014, la disciplina IMU distingue gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti ERP dagli alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008: i primi sono in linea generale assoggettati a imposizione con sola detrazione di euro 200,00, mentre l'esenzione spetta agli immobili che, pur appartenendo a tali enti, abbiano anche i requisiti dell'alloggio sociale. La Corte ha però ritenuto corretta la decisione di merito, perché la CTR aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta, che gli immobili avevano le caratteristiche dell'alloggio sociale e risultavano destinati ad abitazione principale degli assegnatari. Ha inoltre affermato che la destinazione ad abitazione principale è normalmente presupposta nella nozione di alloggio sociale e non richiede una prova ulteriore, salvo prova contraria dell'ente impositore circa un concreto inadempimento degli assegnatari agli obblighi di residenza e dimora. Quanto alla censura sui canoni di locazione, la Corte ha ritenuto che il Comune stesse in realtà richiamando requisiti non pertinenti alla fattispecie applicabile e, in ogni caso, non avesse allegato una specifica violazione delle norme regionali sulla misura dei canoni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il Comune è stato condannato alle spese e, nel dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
prevede l'esenzione IMU per gli alloggi sociali, quali immobili che, se dotati dei requisiti tipizzati dal decreto ministeriale, sono equiparati all'abitazione principale.
art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
prevede per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica una detrazione di euro 200,00; la Corte ne valorizza la distinta disciplina rispetto agli alloggi sociali.
art. 2 del d.m. 22 aprile 2008
individua la nozione di alloggio sociale come unità immobiliare ad uso residenziale in locazione permanente, con funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di soggetti svantaggiati.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla disciplina IMU applicabile al caso concreto.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla Corte in tema di processo tributario e riparto della prova, nel senso che non è necessaria una prova ulteriore della destinazione ad abitazione principale se l'immobile rientra nella nozione di alloggio sociale.
art. 2697 c.c.
richiamato per precisare che la regola sull'onere della prova non consente di imporre al contribuente una prova ulteriore quando la situazione ordinaria è già presupposta dalla qualificazione normativa dell'immobile.
art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, legge 27 dicembre 2019, n. 160
citato come conferma normativa successiva che considera abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato per ribadire il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per asserita violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare la specificità del primo motivo di ricorso, reputato conforme al requisito di autosufficienza/specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia IMU, gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: l'esenzione spetta solo se l'immobile presenta anche i requisiti tipizzati dal d.m. 22 aprile 2008.
- Le norme agevolative o esentative in materia fiscale sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere per analogia l'esenzione oltre i casi espressamente previsti.
- Per gli alloggi sociali, la destinazione ad abitazione principale dell'assegnatario è normalmente presupposta dalla stessa qualificazione dell'immobile e non richiede una prova ulteriore, salvo che l'ente impositore dimostri un concreto venir meno di residenza e dimora abituale.
- Nel giudizio di legittimità la censura formalmente prospettata come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle risultanze di fatto, riservata al giudice di merito.
- Il contribuente/ente impositore che voglia negare l'esenzione deve allegare e provare elementi specifici che dimostrino la non riconducibilità concreta dell'immobile alla nozione di alloggio sociale o la mancata adibizione ad abitazione principale.
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