Sentenza n. 1525/2026 - Roma, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza n. 1939/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere estensore Dott.ssa Bianca Maria Serafini, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2167/2020, pubblicata in data 27/05/2024 e notificata il 04/12/2024, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 1939/2024 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Roma, che aveva riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, nonché alla ricostruzione integrale della carriera dopo l'immissione in ruolo, con computo dell'intero servizio pre-ruolo svolto, corretto inquadramento stipendiale e pagamento delle differenze retributive e degli arretrati, quantificati in euro 6.606,47 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero, pur evocato in giudizio, non si è costituito tempestivamente e non ha fornito chiarimenti o documentazione idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e nei limiti della motivazione, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, nel caso concreto, non risultava eseguita la sentenza della Corte di Appello. In assenza di elementi contrari forniti dal Ministero, l'Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata inoltre accolta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., giustificata dal ritardo già maturato nel pagamento delle somme dovute; la penalità decorrerà soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati in dispositivo ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 500,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata prevista per l'eventuale inosservanza dei termini assegnati ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato lo giustifichi, ma decorre dall'eventuale inottemperanza ai termini stabiliti dal giudice e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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