Circolare numero 31 del 21-02-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per riscuotere, insieme ai contributi obbligatori, le quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative per la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili. Sono inoltre istituiti specifici conti per la rilevazione e la regolazione dei rapporti finanziari con l’Associazione.
Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S., ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo operativo la riscossione, la gestione delle deleghe, i costi del servizio, le tutele per l’Istituto, la durata del rapporto convenzionale e le istruzioni contabili.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS non è tenuto ad attivare alcuna esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota.
Contestualmente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture INPS provvedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, verificandole con la documentazione cartacea ricevuta.
In presenza di due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che quella successivamente pervenuta contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto acquisisce la revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, con cadenza una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
L’INPS viene sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, inclusi pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione. Resta inoltre ferma la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inoltrare la relativa richiesta all’INPS almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di avere validità ed efficacia alla data di scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte mediante raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’Associazione
La circolare indica che la sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi effettuate per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è istituito il conto GPN25180, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.)".
Sono inoltre istituiti:
- GPN35180, per l’accreditamento dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della stessa Associazione;
- GPN11180, per il debito verso CONFSAL F.I.S.A.L.S. per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori, secondo le stesse modalità. Nell’avviso di pagamento INPS devono essere indicati l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe e validazione
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o dichiara di non voler più pagare la quota. In parallelo deve inviare alla struttura INPS territoriale le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità. Le strutture INPS validano le deleghe confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, produce effetti la prima pervenuta all’INPS competente, salvo revoca espressa della precedente contenuta in quella successiva.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; ogni comunicazione relativa va indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali, € 0,17 per gestione singolo modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie inerenti ai rapporti tra associati e Associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti devono osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC.
Adempimenti dell’Associazione e sede
L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione. Viene inoltre indicata la sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di CONFSAL F.I.S.A.L.S. è istituito il conto GPN25180. Sono inoltre istituiti i conti GPN35180 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11180 per il debito verso l’Associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 feb 2017Circolare numero 32 del 21-02-2017
- Circolare · 21 feb 2017Circolare numero 33 del 21-02-2017
- Circolare · 21 feb 2017Circolare numero 34 del 21-02-2017
- Circolare · 21 feb 2017Circolare numero 35 del 21-02-2017
- Circolare · 21 feb 2017Circolare numero 36 del 21-02-2017
- Circolare · 22 feb 2017Circolare numero 37 del 22-02-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →