Circolare numero 33 del 21-02-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono descritte le modalità operative di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di tutela e recesso, gli obblighi in materia di privacy e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f., richiamando i profili operativi, economici, giuridici e contabili dell’accordo. Il documento chiarisce altresì gli obblighi delle parti nella gestione delle deleghe e le condizioni di durata e recesso.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che resta escluso ogni obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale �Servizi per l’agricoltura � gestione deleghe sindacali�, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.
Contestualmente all’inserimento telematico, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali provvedono alla validazione delle deleghe acquisite sul portale sulla base del riscontro con la documentazione cartacea.
In caso di ricezione di due o più deleghe dallo stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successivamente trasmessa contenga una revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione inerente tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con specifico riferimento anche ai pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, promossi da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, inclusi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione eventualmente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a rifondere all’INPS le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati, verso i terzi e verso il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.
Sede della CSE
La circolare indica la sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) in Roma, Via Piave n. 61, 00187.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto della CSE, viene istituito il conto GPN25181. Sono inoltre istituiti:
- GPN35181, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto della CSE;
- GPN11181, per il debito verso la CSE per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CSE sono affidate direttamente alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto e ambito della convenzione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti alle aziende assuntrici di manodopera e ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) per conto della CSE.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.
Gestione delle deleghe
L’associazione trasmette via portale INPS i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territoriale le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità. In caso di più deleghe dallo stesso soggetto prevale la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente; le strutture INPS validano le deleghe tramite confronto con la documentazione cartacea.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra associato e associazione; eventuali comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere inoltrate all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi, e l’Istituto può sospendere o recedere dalla convenzione in presenza di contestazioni, irregolarità, conflitti di interessi o perdita dei requisiti dell’associazione.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Indicazioni sulla sede della CSE
Viene comunicato che la sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è in Roma, Via Piave n. 61, 00187.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute si istituisce il conto GPN25181. Sono inoltre istituiti i conti GPN35181 per l’accreditamento dei contributi e GPN11181 per il debito verso la CSE. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Sede centrale, Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali, e nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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