Circolare numero 36 del 21-02-2017
Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. Si forniscono, inoltre, precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2017 i massimali e le soglie retributive applicabili ai trattamenti di integrazione salariale, agli assegni del Fondo credito e del Fondo credito cooperativo, alla NASpI, all’indennità di disoccupazione agricola e all’assegno per attività socialmente utili. Riporta inoltre chiarimenti su contratti di solidarietà, settore edile e precisazioni conseguenti alle abrogazioni, dal 1° gennaio 2017, dell’indennità di mobilità ordinaria e di alcuni trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, con conseguente adeguamento delle procedure informatiche.
Aggiornamento per il 2017 degli importi massimi di integrazione salariale e delle principali prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito
Aggiornamento 2017 degli importi massimi delle prestazioni di sostegno al reddito
La circolare aggiorna, per il 2017, i massimali e le soglie retributive rilevanti per diverse prestazioni di integrazione salariale e di disoccupazione. Il documento si fonda sul meccanismo di rivalutazione previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e sulla regola di non negatività dell’adeguamento introdotta dalla legge n. 208/2015, applicando per il 2017 gli importi derivanti dai valori 2016.
Criterio di aggiornamento degli importi
Viene richiamato l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, secondo cui, dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento per il massimale più alto devono essere aumentati in misura pari al 100% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, che stabilisce che la percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero. In applicazione di tale principio, l’aggiornamento 2017 è stato effettuato sulla base degli importi massimi dell’anno precedente.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, la circolare riporta i massimali mensili, lordo e netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, pari al 5,84%.
Le soglie indicate sono le seguenti:
- retribuzione inferiore o pari a euro 2.102,24: massimale basso pari a euro 971,71 lordo ed euro 914,96 netto;
- retribuzione superiore a euro 2.102,24: massimale alto pari a euro 1.167,91 lordo ed euro 1.099,70 netto.
La circolare precisa che, per i contratti di solidarietà, il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale non percepita e che i medesimi massimali si applicano anche ai trattamenti disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015.
Maggiorazione per il settore edile e lapideo
Ai massimali ordinari si aggiunge, per effetto dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, un incremento del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Gli importi risultanti sono:
- fascia bassa: euro 1.166,05 lordo ed euro 1.097,95 netto;
- fascia alta: euro 1.401,49 lordo ed euro 1.319,64 netto.
La circolare chiarisce che la previsione dei massimali dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 non si applica alle intemperie stagionali nel settore agricolo, in forza dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto.
Fondo credito: assegno ordinario
Per il Fondo credito, l’assegno ordinario è aggiornato per il 2017 ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014. I massimali sono collegati alla retribuzione mensile lorda di riferimento:
- retribuzione inferiore a euro 2.126,33: massimale euro 1.154,85;
- retribuzione compresa tra euro 2.126,33 e euro 3.361,21: massimale euro 1.331,11;
- retribuzione superiore a euro 3.361,21: massimale euro 1.681,62.
Fondo credito: assegno emergenziale
Per l’assegno emergenziale del Fondo credito, previsto dall’art. 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, la circolare riporta i massimali aggiornati per il 2017 e le corrispondenti retribuzioni tabellari annue lorde di riferimento.
L’importo della prima fascia è calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile ed è riportato al lordo e al netto della riduzione del 5,84% ex art. 26 della legge n. 41/1986. La riduzione si applica solo se la prestazione in pagamento risulta pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
I valori indicati sono:
- retribuzione tabellare annua lorda inferiore a euro 40.720,45: importo euro 2.378,58 lordo ed euro 2.239,67 netto;
- retribuzione compresa tra euro 40.720,45 e euro 53.578,73: importo euro 2.679,45;
- retribuzione superiore a euro 53.578,73: importo euro 3.750,21.
Fondo credito cooperativo: assegno emergenziale
Per il Fondo credito cooperativo, ai sensi del D.I. n. 82761/2014, vengono aggiornati i massimali dell’assegno emergenziale per il 2017. Anche qui la prima fascia è calcolata sull’80% della retribuzione lorda mensile e viene indicata al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, applicabile alle condizioni previste dalla norma.
I valori sono:
- retribuzione tabellare annua lorda inferiore a euro 38.494,84: importo euro 2.281,32 lordo ed euro 2.148,09 netto;
- quota compresa tra euro 38.494,84 e euro 53.690,17: importo euro 3.068,44;
- quota superiore a euro 53.690,17: importo euro 3.568,87.
NASpI
In assenza di modifiche normative, per il 2017 la retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpI resta pari a euro 1.195, secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 94 del 12 maggio 2015.
L’importo massimo mensile della NASpI, per il quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986, non può comunque superare euro 1.300 per il 2017.
Indennità di disoccupazione agricola
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2017 con riferimento ad attività svolte nel 2016, si applicano gli importi massimi dell’anno 2016, in base al principio di competenza.
Pertanto, i valori richiamati sono quelli della circolare n. 48 del 14 marzo 2016:
- massimale più alto: euro 1.167,91;
- massimale più basso: euro 971,71.
Assegno per attività socialmente utili
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2017, in euro 580,14. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Abrogazione dell’indennità di mobilità ordinaria
La circolare ricorda che l’art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’abrogazione degli articoli da 6 a 9 della legge n. 223/1991, con conseguente cessazione della disciplina della lista di mobilità, dell’indennità di mobilità, del collocamento dei lavoratori in mobilità e della cancellazione dalle liste.
Ne deriva che i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 non possono più essere collocati in mobilità ordinaria, poiché l’iscrizione nelle liste decorre dal 1° gennaio 2017, ossia dal giorno successivo alla data di licenziamento. Le procedure informatiche sono state adeguate per bloccare le domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
La circolare chiarisce inoltre che, dal 1° gennaio 2017, risultano abrogati:
- il trattamento speciale di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994;
- il trattamento speciale dell’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge n. 427/1975;
- il trattamento speciale per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991.
Anche in questo caso le procedure informatiche sono state aggiornate per impedire la presentazione di domande telematiche con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
Punti principali
Aggiornamento annuale degli importi per il 2017
La circolare richiama il criterio di aggiornamento previsto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 e il principio di non negatività dell’adeguamento introdotto dall’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015. Per il 2017 gli importi massimi delle prestazioni vengono quindi rivalutati sulla base dei valori 2016.
Trattamenti di integrazione salariale
Sono indicati i massimali mensili per i trattamenti di integrazione salariale: fino a una retribuzione pari o inferiore a euro 2.102,24 il massimale basso è euro 971,71 lordo ed euro 914,96 netto; oltre tale soglia il massimale alto è euro 1.167,91 lordo ed euro 1.099,70 netto. Per i contratti di solidarietà si applica l’80% della retribuzione non percepita, con i relativi massimali. Per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali i massimali sono incrementati del 20%.
Settore edile e limiti di applicazione
Per le integrazioni salariali concesse alle imprese edili e lapidee per intemperie stagionali i massimali diventano euro 1.166,05 lordo e euro 1.097,95 netto nella fascia bassa, ed euro 1.401,49 lordo e euro 1.319,64 netto nella fascia alta. La disciplina dei massimali non si applica alle intemperie stagionali nel settore agricolo.
Fondo credito e Fondo credito cooperativo
Per l’assegno ordinario del Fondo credito sono aggiornati i massimali 2017 in relazione a tre fasce di retribuzione mensile lorda: inferiore a euro 2.126,33 con massimale euro 1.154,85; tra euro 2.126,33 e euro 3.361,21 con massimale euro 1.331,11; superiore a euro 3.361,21 con massimale euro 1.681,62. Per l’assegno emergenziale del Fondo credito e del Fondo credito cooperativo sono riportati i relativi importi 2017, con precisazione della riduzione del 5,84% applicabile solo in determinate condizioni e dei limiti di reddito annuo tabellare di riferimento.
NASpI, disoccupazione agricola e assegno per attività socialmente utili
Per la NASpI la retribuzione di riferimento per il calcolo resta pari a euro 1.195 per il 2017 e l’importo massimo mensile non può superare euro 1.300. Per l’indennità di disoccupazione agricola da liquidare nel 2017 con riferimento ad attività svolte nel 2016 si applicano i massimali 2016, cioè euro 1.167,91 e euro 971,71. L’assegno per attività socialmente utili è fissato, dal 1° gennaio 2017, in euro 580,14.
Abrogazione dell’indennità di mobilità e di alcuni trattamenti speciali per l’edilizia
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2017, è abrogata l’indennità di mobilità ordinaria e cessano anche alcuni trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Di conseguenza, i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 non possono più essere collocati in mobilità ordinaria né accedere ai trattamenti speciali abrogati. Le procedure telematiche sono state aggiornate per impedire la presentazione di domande con data di licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.
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