Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 32 del 21-02-2017

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL F.I.S.A.L.S.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative di gestione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e tutela dei dati personali, la durata della convenzione e il recesso, oltre alle istruzioni contabili e ai conti istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei relativi accrediti.

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONFSAL F.I.S.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata l'11 gennaio 2017 tra INPS e CONFSAL F.I.S.A.L.S., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Il documento disciplina gli aspetti operativi, economici, di responsabilità e contabili connessi alla gestione delle deleghe sindacali.

Ambito di applicazione e natura del contributo

La riscossione delle quote associative avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. L'avviso di pagamento inviato ai contribuenti riporta l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità di riscossione non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta, per l'INPS, alcun obbligo di riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L'Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all'INPS tramite Internet, attraverso il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.

Contestualmente all'inserimento telematico, l'Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, corredate da copia del documento d'identità e redatte secondo il fac-simile concordato con l'Istituto. Le strutture INPS territoriali provvedono poi alla validazione delle deleghe acquisite tramite portale, confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.

In caso di più deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di Associazioni sindacali diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta all'ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga espressa revoca di quella già acquisita.

Revoca della delega

Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione. Ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere inoltrata all'Associazione competente.

Se l'INPS riceve direttamente dall'associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all'acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20, con cadenza una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
  • gestione singolo modello F24: euro 0,17.

Ogni variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l'Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e controversie

L'INPS si dichiara sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell'Associazione o di strutture associate, anche se pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, se l'Associazione risulta soccombente nel giudizio, deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l'INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'Associazione, sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell'INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L'Associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può comunque recedere mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte con raccomandata A/R o PEC. L'Associazione è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l'eventuale documentazione a supporto.

Sede dell'Associazione e istruzioni contabili

La sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicata in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute, sono istituiti i conti:

  • GPN25179, per i contributi associativi riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S.;
  • GPN35179, per l'accreditamento dei contributi associativi riscossi;
  • GPN11179, per il debito verso la CONFSAL F.I.S.A.L.S. per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione sono affidate direttamente alla Sede centrale - Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell'allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto della convenzione e soggetti interessati

L'INPS e la CONFSAL F.I.S.A.L.S. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità. L'avviso di pagamento indica l'importo della quota e l'Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non attribuisce all'INPS alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L'Associazione trasmette all'INPS, via internet tramite il portale "Servizi per l'agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l'adesione o dichiara di non voler più versare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla Struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d'identità e secondo il fac-simile concordato con l'Istituto. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima ricevuta dall'ufficio INPS competente, salvo che la successiva contenga espressa revoca della precedente. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite nel portale confrontandole con la documentazione cartacea.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto vanno indirizzate all'Associazione. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota, procede all'acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, aggiornati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale, euro 2,20; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17. Ogni variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta e l'Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L'INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall'applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione o di strutture associate, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione si impegna inoltre a ristorare l'INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione. L'INPS può sospendere l'efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L'Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L'Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.

Sede dell'Associazione

La sede della CONFSAL F.I.S.A.L.S. è indicata in Roma, Piazza di Villa Carpegna n. 58.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25179, GPN35179 e GPN11179, rispettivamente per i contributi associativi riscossi per conto della CONFSAL F.I.S.A.L.S., per il relativo accreditamento e per il debito verso l'Associazione. La gestione dei rapporti finanziari è curata direttamente dalla Sede centrale - Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.