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Circolare

Circolare numero 37 del 22-02-2017

Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2015; indicazioni su pagamenti con modalità MAV, pagamenti cumulativi, bonifico sulla contabilità speciale della Sede di Terni e sul conto bancario della Sede. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e nuova modalità di “notifica del dovuto tramite lista” Precisazioni su rimborsi, adempimenti cumulativi, decorrenza dell’obbligo contributivo, adempimenti a cui sono tenute le Curie. Recupero delle differenze contributive dovute per i periodi pregressi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna il contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica per il 2015, confermando l’importo anche per 2016-2018 fino a nuovo decreto, e disciplina il conguaglio dei contributi già versati. Vengono poi ribadite e integrate le modalità di pagamento tramite MAV, pagoPA e bonifico, con regole specifiche per versamenti singoli e cumulativi, anche dall’estero. La circolare dedica ampio spazio alla nuova "notifica del dovuto tramite lista", agli obblighi di aggiornamento degli archivi da parte di Diocesi, Istituto Centrale e Confessioni acattoliche, alle procedure di rimborso, alla decorrenza dell’obbligo contributivo e agli adempimenti delle Curie, precisando infine il recupero delle differenze contributive anche sui pensionati.

Aggiornamento del contributo Fondo Clero 2015 e modalità di pagamento/gestione degli adempimenti

Aggiornamento del contributo Fondo Clero e disciplina dei pagamenti

La circolare interviene sul contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aggiornandone l’importo per l’anno 2015 e regolando, in modo organico, conguagli, modalità di versamento, flussi informativi e gestione delle posizioni contributive. Il documento chiarisce inoltre gli obblighi delle Curie, dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e delle Confessioni acattoliche nella trasmissione dei dati utili all’INPS.

Determinazione del contributo e conguaglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 4 agosto 2016, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che ridetermina il contributo dovuto per l’anno 2015 dagli iscritti al Fondo Clero.

L’importo annuo è fissato in euro 1.722,08, pari a:

  • euro 287,01 su base bimestrale;
  • euro 143,51 su base mensile.

Il medesimo importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018, fino all’emanazione di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare.

Per il conguaglio dei contributi già versati, la circolare riporta:

  • contributo annuo già dovuto: euro 1.718,64;
  • differenza annua: euro 3,44;
  • conguaglio bimestrale: euro 0,58;
  • conguaglio mensile: euro 0,29.

Il versamento delle sole integrazioni dovute per gli anni precedenti, senza aggravio di interessi, deve essere effettuato entro il 31 marzo 2017. Per il 2017, invece, la contribuzione deve essere adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

Modalità di pagamento individuale: MAV e pagoPA

Per i versamenti effettuati autonomamente dagli iscritti al Fondo Clero, la circolare conferma l’utilizzo del MAV, già introdotto dalla circolare n. 30 del 21 febbraio 2013 in sostituzione del bollettino di conto corrente postale.

Il MAV può essere pagato:

  • presso gli sportelli bancari, senza commissione;
  • tramite internet banking, per chi dispone di servizi di banca telematica;
  • presso gli uffici postali, con addebito della commissione.

La modalità MAV riguarda esclusivamente gli iscritti che versano in autonomia, ossia:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 222/1985;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale secondo il relativo decreto interministeriale richiamato dall’art. 5, comma 2, della legge 903/1973;
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

Gli iscritti ricevono la fornitura MAV anche per l’intero 2017. In caso di smarrimento, è possibile stampare un nuovo MAV dal sito INPS, nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Fondo Clero.

La circolare ricorda che il bollettino postale non è più utilizzabile, poiché il relativo conto corrente postale intestato alla Sede di Terni è stato chiuso definitivamente il 31 marzo 2013. In alternativa al MAV, dal servizio Fondo Clero del Portale dei Pagamenti è possibile effettuare il pagamento online tramite pagoPA, con la modalità di "pagamento immediato pagoPA" mediante carte di pagamento o addebito in conto.

Pagamenti cumulativi e bonifico

Resta confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti effettuati:

  • dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per i sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge 222/1985;
  • dalle diverse Confessioni acattoliche, nei casi in cui il decreto di estensione della legge 903/1973 preveda l’adempimento unico.

Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i versamenti cumulativi devono essere eseguiti esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Sede di Terni.

Per i bonifici provenienti dall’area euro sono indicati:

  • IBAN: IT06H0100003245321200001248;
  • BIC: BITAITRRENT.

Per i bonifici provenienti dall’area extra euro, il pagamento deve essere indirizzato al conto corrente della medesima sede presso Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 – "Terni Sede":

  • IBAN: IT13G0631514405100000004580;
  • BIC: CRSPIT3S.

La deroga all’utilizzo del bonifico è prevista anche per i singoli iscritti che si trovino all’estero, siano essi contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o di figura equivalente per i ministri di culto acattolici. Per tali soggetti il bonifico sostituisce il MAV, ma solo previa autorizzazione preventiva della Sede INPS di Terni, Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti del Fondo Clero.

L’autorizzazione resta valida anche per le scadenze successive, salvo revoca. La richiesta può essere inviata:

Per tutti i bonifici, singoli o cumulativi, la causale deve contenere necessariamente:

  • la parola "CLERO";
  • il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, per i singoli iscritti, oppure l’identificativo dell’ICSC o della Confessione acattolica, per i versamenti cumulativi;
  • il periodo di riferimento (aaaa, mm, gg).

In assenza di tali elementi, e per i soli bonifici dei singoli iscritti anche in mancanza dell’autorizzazione preventiva della Sede di Terni, il pagamento non viene attribuito in estratto conto per insufficiente individuazione della posizione previdenziale.

Gli operatori contabili della Sede di Terni acquisiscono gli incassi e trasmettono al settore amministrativo di riferimento la documentazione disponibile, incluse le quietanze RE.BI. e gli estratti conto bancari, ai fini della successiva ripartizione contabile.

Notifica del dovuto tramite lista e gestione degli archivi

Per gli adempimenti cumulativi, la circolare ribadisce il principio di coincidenza tra l’importo atteso dall’Ente previdenziale e la somma dei dovuti individuali dei soli iscritti "attivi" presenti in archivio alla medesima scadenza.

La difformità tra importo atteso e importo versato impedirebbe alla procedura di acquisizione di individuare correttamente le esclusioni e le inclusioni che hanno determinato il disallineamento; di conseguenza, se il dato non è ripartibile, tutti gli iscritti coinvolti nell’adempimento cumulativo del bimestre rischiano di risultare privi di accredito in estratto conto.

Per questo la circolare introduce la "notifica del dovuto tramite lista", che presuppone un aggiornamento tempestivo degli archivi in relazione a:

  • nuove iscrizioni;
  • variazioni;
  • cessazioni dell’obbligo contributivo.

In tale prospettiva, Diocesi, Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Confessioni acattoliche devono comunicare con immediatezza alla Sede di Terni i dati necessari a determinare l’onere previdenziale.

A decorrere dal primo adempimento di competenza 2017:

  • entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale, i soggetti interessati devono inviare all’Istituto un file con tutte le modifiche intervenute nel bimestre;
  • entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmette all’Istituto Centrale e alle Confessioni acattoliche con pagamento cumulativo la lista completa degli assicurati attivi alla scadenza, con l’indicazione del dovuto individuale e del totale generale atteso.

Se il soggetto tenuto al pagamento riscontra difformità rispetto ai propri dati, deve comunicarle immediatamente alla Sede di Terni. L’INPS aggiorna gli archivi, rielabora l’elenco e produce una lista aggiornata che vale come nuovo accertamento amministrativo del bimestre, sostitutivo del precedente.

Se la variazione riguarda anche periodi pregressi, per cessazioni di obbligo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista annulla il dovuto del bimestre cui la lista si riferisce; l’eventuale recupero di quanto già versato nei bimestri precedenti richiede una distinta domanda di rimborso.

La richiesta di variazione non esonera dall’invio alla Sede di Terni dei documenti giustificativi della nascita o cessazione dell’obbligo contributivo. La ricezione di tali documenti rende definitiva la registrazione, permettendo l’aggiornamento del totale atteso.

La circolare raccomanda che la segnalazione sia orientata prioritariamente alle cessazioni non presenti in archivio, così da evitare versamenti indebiti e successive istanze di rimborso. Le nuove iscrizioni non ancora presenti nella lista potranno essere recuperate nel bimestre successivo, nel quale il dovuto comprenderà anche l’importo riferito al periodo ricadente nel bimestre precedente.

Rimborsi e gestione dei versamenti indebiti

Poiché la lista del totale atteso non consente di compensare valori negativi relativi a pagamenti indebiti riferiti a periodi pregressi, i rimborsi devono essere gestiti con una separata operazione amministrativa e contabile.

L’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero o la Confessione acattolica devono presentare un’apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la domanda deve essere motivata e corredata da idonea documentazione, a titolo esemplificativo:

  • provvedimento di riduzione allo stato laicale;
  • provvedimento di sospensione;
  • provvedimento di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo.

Per le richieste di rimborso relative a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione è sufficiente la sola motivazione, senza documentazione, poiché l’indebito può essere rilevato direttamente dagli archivi.

La Sede di Terni cura l’istruttoria e dispone la restituzione della contribuzione non dovuta con distinto atto contabile.

Decorrenza dell’obbligo contributivo e ruolo delle Curie

La circolare precisa che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge 903/1973. Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 6, della legge 488/1999, dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche:

  • ai sacerdoti e ministri di culto non italiani presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e di Chiese o Enti non cattolici riconosciuti;
  • ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e di Chiese o Enti non cattolici riconosciuti.

Per il clero cattolico la circolare sottolinea che:

  • non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema del sostentamento;
  • il sostentamento interviene successivamente all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per alcuni soggetti, può anche mancare;
  • la contribuzione grava sul ministro di culto per il periodo compreso tra ordinazione e inserimento nel sistema di sostentamento, tra ingresso nel clero secolare e inserimento nel sistema, tra ingresso in Italia e inserimento nel sistema, oppure in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Per i soggetti non cittadini italiani, l’obbligo di versamento sorge contestualmente all’inizio in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale al servizio di una Diocesi italiana, di una Chiesa o di un Ente acattolico riconosciuto. Se l’ingresso in Italia è anteriore a tale esercizio, non è dovuta contribuzione per il periodo intermedio.

La contribuzione al Fondo Clero deriva dallo status di ministro di culto, che deve essere attestato dall’ordinario competente secondo il diritto canonico; sugli ordinari, e sulle figure equiparate per le Confessioni acattoliche, grava l’obbligo di notificare l’iscrizione, mantenerla o segnalarne la cessazione.

Diverso è l’obbligo dell’art. 7 della legge 903/1973, posto a carico del soggetto che corrisponde la congrua, oggi sostentamento ai sensi dell’art. 25 della legge 222/1985: la norma configura una delega cumulativa al pagamento degli oneri previdenziali, che resta comunque un mero obbligo di pagamento e non trasferisce gli obblighi di denuncia connessi allo status, i quali rimangono in capo all’ordinario o alle figure equiparate.

La circolare invita quindi le Curie Diocesane a notificare tempestivamente:

  • le ordinazioni sacerdotali;
  • l’inizio del ministero in Italia per gli stranieri;
  • ogni altra variazione o cessazione dell’obbligo contributivo.

La documentazione deve essere trasmessa alla Sede di Terni, che provvede a informare l’assicurato, ad attivare l’invio dei MAV in caso di iscrizione o riattivazione e ad aggiornare gli archivi nei casi di cessazione. Analogamente, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero deve limitarsi alla gestione del mero adempimento per i soggetti con titolo al sostentamento e segnalare tempestivamente cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche.

Recupero delle differenze contributive sui pensionati

La circolare conclude precisando che il contributo del Fondo Clero, essendo collegato all’aumento percentuale che ha prodotto la variazione delle pensioni degli iscritti, assume carattere definitivo solo successivamente. Ne consegue che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai ministri di culto già pensionati.

Il recupero delle differenze contributive relative ai periodi pregressi viene quindi attivato centralmente sulla pensione a carico del Fondo.

Punti principali

Ricalcolo del contributo e conguaglio

Il Decreto Interministeriale 4 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 198 del 25 agosto 2016, ridetermina ai sensi dell’art. 20 della legge n. 903/1973 il contributo annuo dovuto per il 2015 dagli iscritti al Fondo Clero in euro 1.722,08. L’importo corrisponde a euro 287,01 bimestrali e euro 143,51 mensili e resta provvisoriamente confermato anche per 2016, 2017 e 2018 fino a nuovo decreto. Il conguaglio rispetto al contributo annuo già dovuto di euro 1.718,64 è pari a euro 3,44 per anno, cioè euro 0,58 per bimestre e euro 0,29 per mese. Il versamento delle integrazioni pregresse senza interessi è fissato al 31/03/2017; per il 2017 la contribuzione deve essere adeguata sin dalla prima scadenza.

Pagamento tramite MAV e pagoPA

Per i versamenti dovuti dagli iscritti che provvedono autonomamente è confermato l’uso del MAV, introdotto in sostituzione del bollettino postale. Il MAV è pagabile presso banche senza commissione, via home banking o presso gli uffici postali con addebito di commissione. La modalità riguarda sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ex L. 222/1985, ministri di culto acattolici con contribuzione individuale e soggetti in contribuzione volontaria. Gli iscritti ricevono la fornitura MAV anche per il 2017 e possono stampare un MAV sostitutivo dal Portale dei Pagamenti INPS. In alternativa è possibile pagare online con pagoPA tramite carte o addebito in conto. Il vecchio conto corrente postale è chiuso dal 31 marzo 2013.

Versamenti cumulativi e bonifico

Per i pagamenti unici effettuati dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dalle Confessioni acattoliche nei casi previsti dai rispettivi decreti resta consentito il bonifico, che diventa l’unica modalità per i versamenti cumulativi dopo la chiusura del conto postale. Per i bonifici in area euro va usato l’IBAN IT06H0100003245321200001248, BIC BITAITRRENT, della Tesoreria provinciale di Terni; per i bonifici extra euro l’IBAN è IT13G0631514405100000004580, BIC CRSPIT3S, presso Casse di Risparmio dell’Umbria. Il bonifico è ammesso eccezionalmente anche per singoli iscritti all’estero, previa autorizzazione preventiva della Sede INPS di Terni, che resta valida per le scadenze successive finché non revocata. In causale devono comparire la dicitura "CLERO", il codice fiscale del ministro di culto o l’identificativo dell’ICSC/Confessione e il periodo di riferimento; in difetto il pagamento non è attribuito in estratto conto.

Notifica del dovuto tramite lista e aggiornamento archivi

Per gli adempimenti cumulativi il totale atteso deve coincidere con la somma dei dovuti individuali dei soggetti attivi presenti in archivio alla scadenza bimestrale. La circolare introduce la "notifica del dovuto tramite lista", basata su archivi costantemente aggiornati: entro il giorno 10 del mese di scadenza le Diocesi, l’Istituto Centrale e le Confessioni acattoliche devono inviare un file con le variazioni intervenute; entro il giorno 25 dello stesso mese l’INPS trasmette la lista degli assicurati attivi con il dovuto individuale e il totale generale. Se vi sono incongruenze, il soggetto obbligato segnala subito le correzioni; l’INPS aggiorna gli archivi ed emette una lista revisionata, che sostituisce la precedente come nuovo accertamento del bimestre. Le cessazioni non registrate vanno segnalate prioritariamente per evitare indebiti e rimborsi; le nuove iscrizioni non ancora presenti saranno recuperate nel bimestre successivo.

Rimborsi, obbligo contributivo e ruolo delle Curie

Le somme indebite pregresse non possono essere compensate con la lista del dovuto atteso: i rimborsi vanno richiesti con separata istanza dall’Istituto Centrale o dalla Confessione acattolica, anche cumulativa, motivata e documentata caso per caso; per errori riferiti a contribuzione successiva alla pensione basta la motivazione, perché l’indebito è verificabile dagli archivi. La Sede di Terni istruisce la pratica e dispone la restituzione con atto contabile separato. La circolare ribadisce che l’obbligo contributivo nasce con l’acquisizione dello status di ministro di culto o con l’inizio del ministero in Italia; dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione è estesa anche ai sacerdoti e ministri di culto stranieri presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o enti/chiese non cattolici riconosciuti, e ai cittadini italiani operanti all’estero al servizio di tali soggetti. Le Curie devono notificare tempestivamente ordinazioni, inizio ministero, variazioni e cessazioni; la Sede di Terni informa l’assicurato, invia i MAV in caso di iscrizione o riattivazione e aggiorna gli archivi in caso di cessazione. L’Istituto Centrale gestisce il pagamento per chi ha titolo al sostentamento e comunica immediatamente cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche.

Differenze contributive sui pensionati

La circolare precisa che gli adeguamenti retroattivi del contributo sono dovuti anche dai ministri di culto che nel frattempo siano andati in pensione. Il recupero delle differenze contributive per i periodi pregressi viene attivato centralmente sulla pensione a carico del Fondo, poiché il contributo è legato all’aumento percentuale che incide sugli importi pensionistici e assume carattere definitivo solo ex post.

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