Circolare numero 34 del 21-02-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Sono descritte le modalità operative per la trasmissione e validazione delle deleghe, le regole sulla revoca e sulla presenza di deleghe plurime, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le disposizioni in materia di dati personali. Sono inoltre indicate la durata della convenzione, le modalità di rinnovo e recesso, la sede dell’Associazione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare dà atto della convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento definisce il perimetro operativo dell’accordo, le modalità di acquisizione delle deleghe, i criteri di validazione, i costi applicabili e le clausole di tutela dell’Istituto.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, seguendone le stesse modalità operative. Sull’avviso di pagamento destinato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa.
È espressamente chiarito che:
- la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo;
- per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, via Internet, i dati identificativi degli associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, richiede la riscossione del contributo. La trasmissione avviene tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" e comprende anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.
Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio:
- le deleghe cartacee alla riscossione;
- la copia del documento di identità;
- la documentazione sottoscritta dagli associati secondo il fac-simile concordato con INPS.
Le Strutture territoriali INPS validano le deleghe acquisite tramite portale confrontandole con le deleghe cartacee ricevute.
In caso di più deleghe provenienti dallo stesso soggetto e dirette a diverse Associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione attinente a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con cadenza una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; dopo tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, inclusi i pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
La circolare prevede inoltre che:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula.
Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a:
- sicurezza dei dati;
- adempimenti verso gli interessati;
- responsabilità verso terzi;
- rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Resta comunque salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente necessaria.
Sede dell’Associazione e contabilità
La sede della Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) è indicata in Roma, Via Piave n. 61, 00187.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute e delle operazioni connesse alla convenzione, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPN25182 – contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della CSE;
- GPN35182 – accreditamento di contributi associativi riscossi per conto della CSE;
- GPN11182 – debito verso CSE per contributi associativi riscossi per suo conto.
La gestione dei rapporti finanziari con la Confederazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, disciplina la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti per conto della CSE. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. È precisato che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e validazione
L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Contestualmente deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, corredate da copia del documento d’identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le Strutture territoriali validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.
Regole in caso di deleghe plurime e revoca
Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di Associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio territoriale competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. Il rapporto associativo resta tra associato e Associazione, per cui le comunicazioni inerenti a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, a seguito della comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Sospensione, recesso e altri obblighi dell’INPS e dell’Associazione
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula. L’Istituto si riserva anche il recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto ove necessario.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve presentare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede della CSE è indicata in Roma, Via Piave n. 61, 00187. Ai fini contabili, sono istituiti i conti GPN25182 per i contributi associativi riscossi per conto della CSE, GPN35182 per l’accreditamento dei contributi e GPN11182 per il debito verso la CSE. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione sono affidate alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali; l’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.
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