Circolare numero 35 del 21-02-2017
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’a Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FNAL per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, la protezione dei dati personali, la durata dell’accordo e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-FNAL per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-FNAL per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
La circolare dà applicazione alla convenzione stipulata l’11 gennaio 2017 tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina il funzionamento operativo della riscossione, la gestione delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e le registrazioni contabili connesse.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS, nell’avviso di pagamento trasmesso ai contribuenti, indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria della stessa.
La circolare precisa che tale modalità congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
In parallelo all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS.
Le strutture territoriali INPS procedono alla validazione delle deleghe acquisite via portale mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta. Se risultano più deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e aggiornamento annuale
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e tutela dell’INPS
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie concernenti questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti di legge per accedere alla convenzione. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In mancanza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. È inoltre indicata la sede della FNAL in Alpignano (TO), Via Enrico Toti n. 3, 10091.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto della FNAL, viene istituito il conto GPN25183, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL)".
Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili di competenza della Direzione Generale:
- GPN35183: accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto della FNAL;
- GPN11183: debito verso FNAL per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la FNAL sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione e finalità
L’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) hanno stipulato in data 11 gennaio 2017 una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La circolare ne riassume le principali modalità applicative.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente, deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, con copia del documento di identità, secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite verificandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto verso associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali e € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È inoltre prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La sede FNAL è indicata in Alpignano (TO), Via Enrico Toti n. 3, 10091.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute dei contributi associativi riscossi per conto della FNAL viene istituito il conto GPN25183. Sono inoltre istituiti i conti GPN35183, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPN11183, quale debito verso FNAL per i contributi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con la FNAL è affidata alla Sede centrale – Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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