Ordinanza n. 1218/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 544/2025 del 29 maggio 2025 del Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario relativa al pagamento di spettanze
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione dalla quale sembrerebbe risultare che, il 18 marzo 2026, siano state pagate al ricorrente le somme oggetto della domanda di ottemperanza. Poiché i difensori del ricorrente non erano presenti alla camera di consiglio e avevano manifestato anteriormente una volontà processuale in un momento precedente al deposito della documentazione relativa al pagamento, il Collegio ha ritenuto necessario instaurare un ulteriore contraddittorio per verificare se l'adempimento sia integralmente satisfattivo e per accertare se il ricorrente intenda chiedere comunque la rifusione delle spese di lite in caso di definizione del giudizio per improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha preso atto della documentazione dell'Amministrazione, dalla quale sembrerebbe risultare l'avvenuto pagamento, ma ha ritenuto non ancora accertata la totale soddisfazione della pretesa. Ha quindi disposto un ulteriore contraddittorio tra le parti, rinviando la definizione della controversia alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026. In quella sede dovranno essere chiariti sia l'integrale adempimento del giudicato sia l'eventuale richiesta del ricorrente di rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione dell'amministrazione relativa all'esecuzione della prestazione dovuta non consente di definire il giudizio finché non sia verificato, nel contraddittorio tra le parti, che l'adempimento sia integralmente satisfattivo.
- Quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve accertare l'effettiva soddisfazione della pretesa e può rinviare la definizione della controversia per consentire al ricorrente di prendere posizione anche sull'eventuale regolazione delle spese di lite.
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