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Sentenza

Sentenza n. 1145/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso principale: a. del provvedimento di aggiudicazione n. 1148 del 15.04.2026 con il quale i “Parchi Archeologici di Paestum e Velia” hanno disposto l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento del “Servizio di accoglienza e vigilanza non armata a supporto del personale addetto dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio se precedente” (CIG: B9BAAA9FBD) in favore della Team Security S.r.l., nella parte in cui, recependo acriticamente la dichiarazione sui presunti segreti tecnici resa in gara dall’aggiudicataria, ha consentito l’ostensione dell’offerta tecnica in forma pressoché integralmente oscurata; b. della nota pec del 15.04.2026, di comunicazione del provvedimento sub. a); c. della nota pec del 21.04.2026 di trasmissione, tra l’altro, dell’offerta aggiudicataria oscurata; d. della nota prot. n. 1278-P con cui la S.A., in riscontro ad istanza della ricorrente, ha confermato di non concedere l’ostensione integrale dell’offerta tecnica e, al contempo, non ha trasmesso la documentazione acquisita nella fase di comprova dei requisiti; e. della decisione della S.A. di aderire alla dichiarazione presentata in gara dal concorrente e di concedere l’ostensione dell’offerta tecnica quasi completamente oscurata; e per l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del ricorrente ad ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica aggiudicataria in versione integrale e non oscurata ovvero, in subordine, dell’ostensione dell’offerta con oscuramento esclusivamente delle informazioni strettamente indispensabili da tutelare e l’ostensione della documentazione acquisita nella fase di comprova dei requisiti; quanto al ricorso incidentale proposto da Team Security S.R.L.: per l’annullamento, in parte qua, del provvedimento di aggiudicazione n. 1148 del 15 aprile 2026 con cui i Parchi Archeologici di Paestum e Velia hanno disposto l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento del servizio di accoglienza e vigilanza non armata a supporto del personale addetto dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia per la durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio se precedente, e relativa comunicazione di aggiudicazione intervenuta in pari data, limitatamente alla parte in cui ha accolto l’istanza di oscuramento della società CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, nonché della nota del 21 aprile 2026 di comunicazione della pubblicazione delle offerte delle prime cinque imprese graduate, all’esito della quale Team Security è venuta a conoscenza della istanza di oscuramento della società CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (e, quindi, del fatto che anche l’istanza di CNS fosse stata accolta) e dell’entità dell’oscuramento disposto e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso; nonché per l’accertamento del diritto di Team Security a ottenere l’ostensione della documentazione di gara prodotta da CNS in forma non oscurata, ovvero in subordine, con oscuramento delle sole informazioni strettamente riservate.

Giustizia amministrativa202600797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Decisione della stazione appaltante di consentire l'ostensione delle offerte tecniche delle concorrenti in forma pressoché integralmente oscurata per la tutela del know-how, nonché, per la ricorrente principale, il diniego di ostensione della documentazione acquisita nella fase di comprova dei requisiti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale, seconda classificata nella gara per l'affidamento triennale del servizio di accoglienza e vigilanza non armata presso i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi nella parte in cui la stazione appaltante ha recepito la dichiarazione dell'aggiudicataria relativa ai presunti segreti tecnici, consentendo l'accesso all'offerta tecnica in forma quasi integralmente oscurata. Ha chiesto l'ostensione integrale dell'offerta aggiudicataria o, in subordine, l'oscuramento delle sole informazioni strettamente riservate, nonché l'accesso alla documentazione acquisita in sede di comprova dei requisiti. Con il quarto motivo ha contestato anche l'omessa ostensione della documentazione istruttoria acquisita dalla stazione appaltante per la verifica dei requisiti. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro la decisione di oscurare la documentazione di gara prodotta dalla seconda classificata, chiedendone l'ostensione integrale o con oscuramento limitato alle sole informazioni riservate. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, rilevando che la seconda classificata aveva formulato, per la propria offerta, una richiesta di oscuramento fondata sulla tutela del know-how sostanzialmente identica a quella contestata all'aggiudicataria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale perché proposto nell'ambito del rito super-accelerato previsto dall'art. 36, commi 4 e 7, del codice dei contratti pubblici, rito eccezionale limitato alle impugnazioni delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche e non estensibile analogicamente alla documentazione istruttoria acquisita dalla stazione appaltante in sede di comprova dei requisiti. Ha inoltre rilevato che gran parte della documentazione richiesta era stata comunque trasmessa e che la documentazione istruttoria non rientrava nell'offerta dell'aggiudicataria. Nel merito degli oscuramenti, il giudice ha accertato che entrambe le concorrenti avevano chiesto la protezione della propria offerta tecnica per ragioni sostanzialmente identiche, riferite al know-how aziendale, e che ciascuna contestava in giudizio la legittimità dell'oscuramento disposto in favore dell'altra, pur avendo preteso il medesimo trattamento per la propria offerta. Applicando il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale espressione dei divieti di abuso del diritto e del processo e della buona fede, il TAR ha ritenuto inammissibili entrambe le impugnazioni, in quanto contraddittorie, emulative e opportunistiche. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi dichiarati inammissibili. Entrambe le ricorrenti sono state condannate a rifondere alla stazione appaltante le spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023

    La disposizione introduce un rito super-accelerato eccezionale per impugnare le decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche; il rito non è estensibile analogicamente ad altre contestazioni documentali.

  • art. 14 preleggi

    Vieta l'applicazione analogica delle disposizioni eccezionali; è richiamato per escludere l'estensione del rito speciale alle contestazioni relative alla documentazione acquisita in sede di comprova dei requisiti.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale fondamento generale del divieto di abuso delle posizioni soggettive anche nell'esercizio dell'azione processuale.

  • art. 1175 cod. civ.

    È richiamato, insieme all'art. 2 Cost., quale espressione del dovere di correttezza che permea anche i comportamenti processuali.

  • art. 116 c.p.a.

    È indicato quale base dell'azione di accertamento del diritto di accesso alla documentazione di gara.

Massime di principio

  • Il rito super-accelerato previsto dall'art. 36, commi 4 e 7, del codice dei contratti pubblici, in quanto disciplina eccezionale, è limitato alle impugnazioni delle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte tecniche e non può essere esteso analogicamente alle contestazioni relative alla documentazione istruttoria acquisita per la comprova dei requisiti.
  • È inammissibile, per violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e per abuso del diritto e del processo, l'impugnazione con cui una concorrente contesta l'oscuramento dell'offerta tecnica di altra concorrente quando essa stessa abbia richiesto, per la propria offerta e sulla base della medesima esigenza di tutela del know-how, un oscuramento sostanzialmente analogo.
  • L'esercizio dell'azione processuale deve rispettare i doveri di buona fede e correttezza: non è ammissibile utilizzare il giudizio per conseguire opportunisticamente una tutela incompatibile con la posizione sostanziale precedentemente fatta valere dalla stessa parte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

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