Cassazione Penale, Sentenza n. 32538/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I tre imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 16/01/2025 (art. 444 c.p.p.). Putignano ha dedotto: omissione di statuizione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., errore nella determinazione della pena e mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p., e che non erano state previste nel patto le pene accessorie fallimentari poi applicate. Giordano ha censurato la motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. e la determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. Quarinto ha contestato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza (sostituzione in lavoro di pubblica utilità dell'intera pena derivante dalla continuazione) e la mancata determinazione unitaria della pena in continuazione.
La decisione
I ricorsi di Quarinto e Giordano sono dichiarati inammissibili per carenza dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; entrambi condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Putignano è in parte dichiarato infondato (sui motivi relativi a motivazione e quantificazione della pena non illegale), ma accolto limitatamente ai motivi aggiunti: la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione delle pene accessorie fallimentari non contemplate nel patto e, conformemente alla modifica normativa e alla giurisprudenza (post d.lgs. 150/2022), ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alle pene accessorie fallimentari (art. 216 l. fall.), disponendo la loro eliminazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate (vizi attinenti all'espressione della volontà, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza); pertanto molti profili di motivazione e verifica ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili salvo evidenza manifesta nel testo della sentenza
art. 129 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di proscioglimento; la Corte osserva che il sindacato su omissioni ex art. 129 è possibile in cassazione solo se dal testo della sentenza appare evidente la sussistenza della causa di non punibilità
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Cassazione ricorda che il motivo che lamenta semplice insufficiente motivazione sulla dosimetria è inammissibile nel ricorso per patteggiamento, potendo essere dedotta solo l'illegalità della pena
art. 216 legge fallimentare
Prevede le pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto che, dopo la modifica normativa, le parti possono negoziare anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie e che la loro applicazione, se non prevista nel patto, deve essere eliminata
modifica art. 444, comma 1 (d.lgs. 10/10/2022, n.150)
Ha esteso il potere negoziale delle parti sul patto, consentendo anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie
art. 81, comma finale, cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione e della determinazione della pena precedente; qui richiamata rispetto alle sentenze passate in giudicato con cui si è operata la continuazione
art. 620, primo comma, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per la parte specifica ritenuta illegittima (qui usata per eliminare le pene accessorie fallimentari applicate nonostante l'assenza nel patto)
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è molto limitato: sono ammissibili solo i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure generiche sulla motivazione o sulla dosimetria non sono normalmente ammesse
- Se il testo della sentenza di patteggiamento non evidenzia in modo manifesto una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il sindacato in cassazione su quel punto è inammissibile
- Dopo la modifica normativa del 2022 (d.lgs. 150/2022), le parti possono negoziare anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie; l'applicazione di pene accessorie non previste nel patto è censurabile e la Corte può annullarne la parte senza rinvio
- La Corte può correggere solamente gli aspetti di illegittimità della sentenza di patteggiamento (es. applicazione di pene non previste dall'accordo), ma non riesamina liberamente la motivazione o la valutazione probatoria se non nei limiti previsti dalla legge
- Nelle istanze di patteggiamento è utile che la formulazione del patto sia precisa e comprensiva (espressa indicazione su conversioni, sostituzioni e pene accessorie) per evitare interpretazioni divergenti in fase di decisione
- La conversione in lavoro di pubblica utilità o altre misure sostitutive si applica soltanto alle pene effettivamente comprese nel patto; se si vuole la conversione dell'intera pena derivante dalla continuazione, ciò deve essere chiaramente indicato nella richiesta
- Quando si denuncia in cassazione l'illegittima applicazione di pene o accessori non concordati, la Corte può intervenire anche limitatamente alla parte illegittima annullando senza rinvio e ordinando l'eliminazione di quelle statuizioni
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